Provvedimento segnalato dall’Avv. Eugenio Moschiano del Foro di Napoli
Il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. “traditio” – con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest’ultimo, per cui la costituzione presso la BANCA di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma.
Questo il principio espresso dalla S.C. di Cassazione civile, sezione I, Pres. Didone – Rel. Bisogni con l’ordinanza n.25632 del 27.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una BANCA proponeva opposizione allo stato passivo di fallimento in seguito alla mancata ammissione dei crediti relativi a un contratto di mutuo fondiario e alla negoziazione di strumenti finanziari, stipulati con la società ancora in bonis.
Il Tribunale adito respingeva l’opposizione ritenendo che la BANCA non aveva fornito la prova dell’erogazione della somma oggetto del contratto di mutuo, rilevando in particolare che sia il meccanismo negoziale pattuito, ovvero apertura di deposito cauzionale svincolabile sotto condizione in vista della definitiva esecuzione del contratto, sia la documentazione prodotta ovvero l’atto notarile di mutuo contenente quietanza, tabulati del piano di ammortamento, bonifico alla società IDIS venditrice di immobile acquistato dalla mutuataria, non fossero idonei ad attestare l’avvenuta erogazione della somma costituente l’oggetto del contratto di mutuo.
Inoltre, in riferimento all’ulteriore somma per il saldo negativo derivante da negoziazione di strumenti finanziari di cui la BANCA eccepiva la titolarità il Tribunale riteneva, altresì, insussistente la prova della data certa antecedente il fallimento alla stregua dei criteri sanciti dall’art. 2704 c.c., allorché il timbro postale apposto sulla corrispondenza per autoprestazione non poteva considerarsi ex sé fatto equipollente alla certezza della data.
Avverso tale pronuncia ricorreva in Cassazione la BANCA con una serie di articolati motivi di gravame, ed in particolare, lamentando l’insufficienza della motivazione per non aver ritenuto che la quietanza contenuta nell’atto notarile attestasse l’avvenuta erogazione della somma da mutuare, rilevando, nel merito che la stessa aveva provveduto alla produzione di una serie di documenti redatti in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento che se letti correttamente e in maniera coordinata al contratto di mutuo fondiario avrebbero dovuto condurre a ritenere l’effettiva erogazione del mutuo.
Il Collegio ha ritenuto di dover trattare congiuntamente tutti i motivi di doglianza in quanto afferenti la medesima questione ovvero l’effettiva erogazione della somma pattuita con il contratto di mutuo, in ragione del quale ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha omesso di considerare che le parti hanno dato atto che l’utilizzazione da parte della mutuataria di una prima parte del mutuo sarebbe avvenuta alla data stessa della stipula mentre la somma residua sarebbe stata destinazione della stessa al deposito cauzionale.
In tal senso, i Giudicanti hanno ritenuto di non poter condividere la ricostruzione della struttura negoziale operata dal primo Giudice spiegando che, alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza delineatasi in tale campo, il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. “traditio” – con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest’ultimo, per cui la costituzione presso la BANCA di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma.
In definitiva, relativamente alla censure circa la contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione al credito chirografario derivante dal contratto di negoziazione di strumenti finanziari, per la parte in cui il Tribunale ha ritenuto il timbro postale non idoneo a conferire certezza alla data di una scrittura privata non autenticata, in quanto apposto solo sull’involucro destinato a contenere il documento che si pretendeva avere data certa, gli Ermellini hanno ritenuto infondato tale motivo di gravame, spiegando che la data risultante dal timbro postale deve ritenersi “data certa” della scrittura se quest’ultima forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la S. C. di Cassazione accoglieva il ricorso promosso dalla BANCA cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Napoli per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO FONDIARIO: AMMISSIONE AL PASSIVO ANCHE SE STIPULATO PER ESTINGUERE UN DEBITO PREESISTENTE
AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO VALE L’ACCREDITO DELLA SOMMA SU CONTO CORRENTE DEL MUTUATARIO
Decreto | Tribunale di Napoli, giudice relatore Dott. De Matteis | 25.02.2014 |
AMMISSIONE AL PASSIVO: LA DATA CERTA PUO’ DESUMERSI DALLA PROPOSIZIONE DEL PROCEDIMENTO MONITORIO ANTERIORE AL FALLIMENTO
L’INDICAZIONE NEL CORPUS DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEL NUMERO DI CONTO CORRENTE È SUFFICIENTE A CONFERIRE LA DATA CERTA EX ART. 2704 C.C.
Decreto | Tribunale di Napoli, Presidente dott. Di Nosse, Giudice est. dott.ssa Grimaldi | 25.10.2013 |
AMMISSIONE PASSIVO: ANCHE SE IL CONTRATTO DI C/C È PRIVO DI DATA CERTA, GLI ESTRATTI PROVANO L’ANTERIORITÀ AL FALLIMENTO
L’ANTERIORITÀ DEL CONTRATTO È DIMOSTRATA ANCHE DALL’AZIONE DI INEFFICACIA DELLE RIMESSE PROPOSTA DALLA CURATELA
Decreto | Tribunale Salerno, Pres. Russo – Rel. Brancaccio | 18.12.2015 | n.4154
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