L’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.
Dunque, una porzione del compenso dovuto al professionista delegato grava sull’aggiudicatario e la misura di questo compenso è stabilita dal DM Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227.
La legge prevede che spetta al Giudice procedere alla determinazione ed alla successiva liquidazione dell’onorario dovuto al professionista; tuttavia di regola l’ordinanza di vendita prevede che sia lo stesso delegato a quantificare l’importo che l’aggiudicatario deve versare unitamente al saldo prezzo e lo comunichi a quest’ultimo.
Tale prassi è dovuta al fatto che il versamento della parte di compenso gravante sull’aggiudicatario deve intervenire in un momento, antecedente anche alla pronuncia del decreto di trasferimento, in cui la liquidazione da parte del Giudice non è ancora intervenuta e né potrebbe esserlo in quanto il professionista deve svolgere ancora diverse attività.
Accade, in alcuni Tribunali, che il delegato determini il proprio compenso sulla base di criteri o modelli di liquidazione che il Giudice dell’esecuzione ha informalmente indicato, per garantire l’uniforme applicazione dei criteri del d.m.
Ma cosa succede se la misura del compenso determinata dal professionista è manifestamente eccessiva?
In tal caso è opportuno chiedere al delegato lumi in merito ai criteri adottati; il passo successivo è quello di inoltrare formale istanza al Giudice dell’esecuzione rappresentando l’accaduto e chiedendo che l’importo da versare sia rideterminato sulla base dei criteri stabiliti dal d.m. 227/2015.
FOCUS
È opportuno esaminare con attenzione l’ordinanza di vendita per verificare se contiene prescrizioni sulle modalità di determinazione del compenso dovuto al professionista delegato.
Avv. Antonio De Simone
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