Il decreto legge n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2016, novellando l’art. 569 cpc, ha introdotto l’obbligatorietà delle vendite immobiliari con modalità telematiche, salvo il caso in cui il Giudice dell’Esecuzione ritenga che tale modalità di vendita sia pregiudizievole per i creditori o per il sollecito sviluppo della gara.
Ma quando scatta l’obbligo di dar corso alle vendite con modalità telematica?
La legge di conversione del decreto stabilisce che l’obbligatorietà riguarda anche le procedure in corso, ma che il Giudice dell’Esecuzione o il Professionista Delegato dovranno necessariamente darvi corso, solo dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che accerti la piena funzionalità del portale delle vendite telematiche.
Per l’emanazione di tale decreto, il legislatore aveva fissato il termine del 30 giugno 2017; tuttavia, dopo una prima proroga al 30 ottobre 2017, ad oggi lo stesso non è stato ancora pubblicato, anche se sono attese novità per questo mese di gennaio 2018.
Il Ministero aveva, però, già fissato le regole operative per lo svolgimento delle vendite mediante gara telematica, con decreto n. 32 del 2015, in quanto la procedura “digitale” era già contemplata dal codice di procedura civile – seppur come mera facoltà rimessa al Giudice dell’Esecuzione.
Il decreto ministeriale, il quale prevede che la gara sia gestita da soggetti accreditati presso un registro tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, descrive dettagliatamente tutte le fasi della vendita: dalla redazione dell’offerta alla sua trasmissione, dalla identificazione dell’offerente alla verifica della sussistenza dei requisiti dell’ammissibilità dell’offerta, compresa la cauzione, oltre che la gara tra gli offerenti.
Tre sono le modalità di espletamento della gara: quella sincrona-telematica, quella asincrona e quella sincrona-mista.
Le prime due si celebrano in via esclusivamente telematica, dalla presentazione della domanda di partecipazione allo svolgimento della vendita vera e propria, con l’unica differenza che, nella gara sincrona, gli offerenti sono connessi contemporaneamente ed in tempo reale tramite la piattaforma del Gestore della Vendita e hanno la possibilità di effettuare i propri rilanci sull’ultima offerta più alta entro il tempo definito nell’ordinanza di vendita, mentre in quella asincrona, l’eventuale gara tra gli offerenti viene effettuata nell’ambito di un determinato lasso temporale e senza la simultanea connessione del Giudice o del referente della procedura.
La modalità “sincrona-mista”, invece, prevede che sia la domanda di partecipazione che le offerte possano essere presentate, tanto con modalità telematiche, quanto mediante deposito in cancelleria o presso lo studio del delegato della procedura. I dati delle offerte presentate con modalità tradizionale ed i rilanci vengono inseriti all’interno del portale a cura del referente della procedura e lo svolgimento della gara avviene contemporaneamente tra gli utenti collegati alla piattaforma del gestore e gli offerenti presenti in sala.
FOCUS
Tutti gli operatori del settore delle vendite giudiziali sono in attesa del decreto ministeriale che renderà – di fatto – obbligatorie le gare telematiche e che potenzialmente sarà in grado di rivoluzionare ancora una volta procedure che, ormai da qualche anno, sono oggetto di rapide trasformazioni.
Per i potenziali acquirenti sarà quanto mai opportuno nei prossimi mesi leggere con attenzione gli avvisi di vendita, per prendere nota delle modalità di partecipazione.
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