La pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della l. n. 108 del 1996, è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio senza che però possa rilevare, ai fini dell’accertamento dell’usura, la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio, infatti, il superamento dei tassi soglia deve, invece, essere compiuto considerando distintamente il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio.
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo per evitare il confronto tra tassi disomogenei. In questo modo, dunque, il tasso di mora va parametrato rispetto ad un tasso medio maggiorato di 2,1 punti, così individuando una cd “mora soglia”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli con la sentenza n. 1596 del 26.10.2017.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco | 16.03.2016 | n.127
USURA: ECCO LE REGOLE CHE DISCIPLINANO L’INTERESSE DI MORA
LA VERIFICA VA EFFETTUATA SULLA SINGOLA RATA E NON SULL’INTERO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borella | 30.10.2014 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Novelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2014 promossa da:
MUTUATARI
attori
contro
BANCA SPA
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto il contratto di mutuo sottoscritto, con BANCA SPA, in data 12 maggio 2006, da MUTUATARI: i mutuatari hanno chiesto, in via principale, previo accertamento del superamento del tasso soglia usura ex L. n. 108 del 1996, la dichiarazione di nullità delle pattuizioni sugli interessi e la conseguente condanna della Banca alla restituzione degli importi già corrisposti, pari a euro 43.018,38; in subordine, hanno richiesto di rideterminare ab origine le condizioni contrattuali con sostituzione del tasso applicato con quello di cui all’art. 117 comma 7 TUB, con conseguente restituzione delle maggiori somme corrisposte e riformulazione delle rate di pagamento rimanenti.
Si è costituita in giudizio BANCA SPA, contestando la fondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica contabile.
Le domande attoree sono infondate e devono rigettarsi, per i motivi di seguito precisati.
In materia di interessi e usura, la giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, si è già più volte pronunciata, escludendo che la valutazione del superamento del tasso usurario possa avvenire sommando il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori, considerando la diversa natura funzionale ed ontologica dell’interesse corrispettivo, che si applica sul capitale a scadere e che costituisce la remunerazione per il mutuante per il capitale erogato ed il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale, rispetto all’interesse moratorio, la cui applicazione è eventuale, si applica sul debito scaduto e costituisce una penale per l’inadempimento del mutuatario.
Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, II comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” e le pronunce del Tribunale di Milano (ordinanze del 18/07/2014 e del 28/01/2014) che hanno ripreso detta sentenza, precisando che:“la circostanza che poi, nella fattispecie all’esame della Corte (la nota sentenza 350/13) il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo, non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risultava usurario”.
Il superamento dei tassi soglia deve, invece, essere compiuto considerando distintamente il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, così aderendo all’orientamento effettivamente espresso dalla sentenza della Cassazione n 350/13, secondo cui anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia.
Quanto al metodo di calcolo, deve precisarsi che le Istruzioni della Banca d’Italia non hanno valenza di norma primaria, ma, tuttavia è la stessa norma primaria, di cui all’art. 2 L. n. 108 del 1996, ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d’Italia e Ufficio Italiano Cambi, il compito di “rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari“, ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia.
E’ parimenti indubbio che i Decreti Ministeriali annuali, a decorrere dal primo emanato in data 23.9.96, hanno sempre demandato alla Banca d’Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e che i vari D.M. trimestrali, nel rendere pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto, all’art. 3 (a partire dal primo D.M. 22 marzo 1997), che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Alla luce di quanto precede, dunque, non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni e, conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.
Nella specie, l’usurarietà del tasso di interesse corrispettivo va esclusa considerando le indicazioni riportate dalla stessa parte attrice e dal CTU che hanno escluso (peraltro anche includendo la penale per estinzione anticipata) il superamento del tasso soglia pari a 6,240%.
Quanto all’usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito, deve specificarsi, in relazione al caso concreto, che:
-in data 3 luglio 2013, la Banca d’Italia ha diffuso un comunicato, secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che prenderà in considerazione nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, come base del tasso-soglia per gli interessi moratori, il TEGM dei corrispettivi elevato del 2,1%, ossia la differenza che una rilevazione statistica aveva riscontrato correre tra gli interessi corrispettivi ed i moratori (così Tribunale Treviso, sentenza 12 novembre 2015 n. 2476; Tribunale Milano, sentenza 29 gennaio 2015 n. 1242);
– la norma di interpretazione autentica del d.l. 394 del 2000 (“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque ittiolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) prevede un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all’onere eventuale (interessi di mora) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia di usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito: l’onere eventuale è dunque rilevante solo perché promesso, ossia potenziale;
– anche se viene determinato, in concreto, il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora debba essere soggetta alla verifica del rispetto della l. n. 108 del 1996: è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio senza che però possa rilevare, ai fini dell’accertamento dell’usura, la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario.
In secondo luogo, considerato che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 12 maggio 2006, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore al tasso medio aumentato del 50 per cento.
In terzo luogo, in assenza di rilevazioni trimestrali, è necessario fare riferimento ai risultati della rilevazione effettuata dalla Banca di Italia nel III trimestre 2001 e del comunicato della Banca d’Itali del 2013. In particolare, infatti, lo stesso organo di vigilanza ha evidenziato che “per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).” In questo modo, dunque, il tasso di mora va parametrato rispetto ad un tasso medio maggiorato di 2,1 punti, così individuando una cd “mora soglia”.
Ne discende che nel presente giudizio il valore soglia da comparare non poteva essere 6,240% bensì 4,15% , maggiorato della metà + 2,1% (ossia 9,39%) soglia ben superiore al tasso di mora pattuito, con conseguente rigetto integrale delle domanda degli attori sulla natura usuraria degli interessi previsti.
Quanto all’ammortamento “alla francese”, occorre rilevare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, che, di per sé, non comporta l’applicazione dell’anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti).
Non risultano, quindi, somme pagate dagli attori, indebitamente, a titolo di anatocismo.
Gli attori hanno agito anche in ripetizione ed avrebbe dovuto provare tanto l’inesistenza di una causa debendi quanto l’avvenuto pagamento in relazione al contratto di finanziamento dedotto nell’atto di citazione (in punto di elementi costitutivi dell’azione di ripetizione v., ex pluribus, Cass. n.7501/2012). L’onere probatorio non è stato assolto posto che non solo non è sta provata una causa debendi ma neppure gli avvenuti pagamenti indebiti, atteso che la sola produzione del testo contrattuale e del piano di ammortamento risultano del tutto insufficienti tanto ai fini della ricostruzione dell’andamento del rapporto contrattuale quanto ai fini dell’esperimento dell’azione di ripetizione.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice, in quanto soccombente, e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55 del 2014, in base al disputatum (euro 43.018,38 – valore medio per fase introduttiva, studio e decisoria; valore minimo per fase istruttoria).
L’infondatezza della tesi attorea non è tale da qualificare l’azione come esercitata con colpa grave.
Le spese di CTU – già liquidate in corso di causa con separato decreto – sono poste definitivamente a carico degli attori, in via solidale.
PQM
1)rigetta le domande degli attori;
2)condanna gli attori, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessive € 6.738,00, oltre 15% spese forf., cpa e iva come per legge;
3)pone definitivamente a carico degli attori, in via solidale, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
Busto Arsizio, 25 ottobre 2017
Il Giudice
Dott. Stefania Novelli
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