E’ infondata la tesi che propugna la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia ciò perché, nel caso di inadempimento del debitore con conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi;
Deve poi ritenersi che, anche di per sé soli considerati, i tassi di mora non possono integrare una fattispecie usuraria e ciò sulla base di molteplici considerazioni:
a) il tasso di mora ai sensi dell’art. 1284 c.c. -in difetto di accordi inter partes – è pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali definito all’art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002, il quale prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari a un tasso di riferimento sancito dal MEF, maggiorato di otto punti percentuali; tanto premesso, si sono dati dei casi in cui il tasso soglia è risultato inferiore al tasso di mora, pertanto, poiché un tasso legalmente stabilito non può essere anche usurario, ne deriva la necessità, per evitare l’apparente incongruenza, di rivedere la premessa e concludere che gli interessi moratori non possano essere usurari;
b) il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi dunque la relativa applicazione agli interessi moratori sarebbe del tutto priva di base normativa oltre che censurabile alla luce dell’art. 3 Cost. in quanto in primo luogo si applicherebbe la legge in difetto di una effettiva volontà del legislatore, il quale non fa in alcun modo riferimento a tali interessi ai fini della determinazione del tasso soglia, ed inoltre finirebbe per omologare situazioni diverse con ciò violando il principio di eguaglianza di trattamento dal quale discende l’illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse;
c) Con l’espressione letterale “a qualunque titolo” contenuta nella L. n. 24/2001, il legislatore non ha inteso estendere la disciplina antiusura anche agli interessi convenuti a titolo di mora, in quanto la legge di interpretazione autentica non avrebbe potuto ampliare portata e significato della L. n. 108/1996 che continua a richiamare testualmente il concetto di interessi “corrispettivi”, finendo per darne un’interpretatio abrogans.
d) gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo;
e) la Banca d’Italia calcola il tasso soglia sulla base del TAEG, nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene in alcun modo rilevato anche il tasso di mora;
f) non assume rilievo in tal senso neppure la rilevazione condotta dalla Banca d’Italia nel 2002 secondo la quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi in quanto si tratta di un indagine meramente informativa risalente, peraltro, al 2002 e condotta in relazione alle operazioni creditizie complessivamente considerate, di talchè costituirebbe un approccio non razionale conferire rilievo a una rilevazione statistica del tasso di mora ferma al 2002 ai fini di una rilevazione — costante negli anni e con cadenza trimestrale — dei tassi soglia;
g) se s’intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito allegando l’usurarietà di quest’ultimo, deve aversi riguardo non al tasso, bensì ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto, peraltro, in caso di finanziamento con rimborso rateale, il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull’intero capitale ed inoltre, appare difficile che il rapporto in caso di inadempimento si protragga al punto tale da determinare un debito per interessi moratori tale da “sfondare” il tasso soglia;
h) anche l’impostazione tesa a valutare l’usurarietà dei soli interessi di mora effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto appare erronea, in quanto tale impostazione è smentita sia dalla definizione legislativa della mora, che sub art. 117 comma 4 TUB viene qualificata come un “maggiore onere”, in contrapposizione letterale al “prezzo” ed alle “condizioni praticate”, sia dalla considerazione per cui il tasso di mora non può rientrare nel concetto di “servizio accessorio” di cui all’art. 121 comma 2 TUB.
i) considerare usurari anche gli interessi di mora determinerebbe la paradossale conseguenza che in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma in caso di inadempimento permane la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., e la conseguente produzione di interessi ex artt. 1282 e 1224 c.c., se invece ad essere usurari fossero i soli moratori nulla sarebbe dovuto anche in caso di ritardato pagamento, il che determinerebbe una evidente asimmetria censurabile ex art. 3 Cost.
Tribunale di Milano, Giudice Angelo Claudio Ricciardi, sentenza n. 7997 del 12.07.2017.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
USURA MORATORI: NON SI PUÒ UTILIZZARE COME PARAMETRO IL TAEG DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
E’ PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LOGICA E GIURIDICA, CONFRONTARE DUE ENTITÀ NON OMOGENEE.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Giudice Dott. Carlo Maddaloni. | 05.10.2017 | n.9977
USURA – LEASING: IMPOSSIBILE L’ACCERTAMENTO DELL’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VALUTATO IN RELAZIONE AI SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Angelo Claudio Ricciardi | 27.09.2017 | n.9709
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