Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
La disciplina consumeristica è inapplicabile al fideiussore che garantisce il debito di una impresa commerciale in quanto dal carattere accessorio dell’obbligazione di garanzia, discende che il garante mutua anche le qualità che distinguono il debitore principale, sicchè laddove l’obbligata principale sia un’impresa commerciale, il fideiussore che garantisce il debito contratto da tale società, non può giovarsi di tale disciplina, ed in particolare dello speciale foro del consumatore.
Questo il principio come ricavabile dalla sentenza n. 1722 del Tribunale di Roma, Giudice Dott. Marco Cirillo, resa in data 24 gennaio 2018.
IL CASO
Il garante coobbligato proponeva opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, ad oggetto il credito come derivante da contratto di locazione finanziaria, il cui bene era stato oggetto di furto. Esso attore esponeva che non era riuscito a pagare alcune rate, quando nell’ottobre di tale anno il veicolo veniva rubato e il furto denunciato ai Carabinieri, oltre che alla società concedente, perché essa società provvedesse a farsi indennizzare dalla Compagnia che la assicurava contro il furto; assumeva inoltre l’attore in opposizione che il Tribunale adito in sede monitoria, era incompetente a pronunciare la ingiunzione, perché esso attore risiedeva in altra località il cui territorio apparteneva ad altro foro e la deroga alla competenza pure sottoscritta, era clausola vessatoria, inefficace rispetto al foro individuato dalla disciplina consumeristica.
La concedente in buona sostanza, anziché farsi indennizzare dalla Compagnia assicurativa, aveva richiesto ad esso fideiussore l’intero importo residuo del finanziamento, maggiorato di interessi e sanzioni, sulla base del dettato contrattuale di leasing.
Di tale contratto il garante ne eccepiva la palese vessatorietà e la inefficacia, sempre ai sensi della disciplina consumeristica, oltre che la usurarietà, con la conseguenza che non era dovuto alcun interesse; concludeva indi per la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo aveva emesso, per invalidità delle clausole vessatorie che avevano determinato a carico di esso consumatore un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto e per invalidità delle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi.
Resisteva in giudizio la opposta società di leasing, replicando che l’attore era un fideiussore a prima richiesta, che non poteva giovarsi delle eccezioni proprie del debitore principale, il quale non aveva neppure proposto opposizione; che la competenza del foro adito nella sede monitoria, era stata regolarmente accettata, né esso garante agiva quale consumatore, tale da potersi giovare del foro di prossimità, previsto dalla disciplina consumeristica; dalla inapplicabilità di detta disciplina, derivando anche la impossibilità di sollevare questioni sul significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, trovando invece applicazione alla fattispecie la normativa contrattuale di riferimento, afferente l’evento furto del bene, che ponevano pacificamente a carico dell’utilizzatore l’obbligo di pagare, in caso di furto, tutti i canoni scaduti e a scadere, fatta salva la retrocessione dei risarcimenti liquidati dalla Compagnia assicuratrice. Deduceva inoltre che gli interessi che regolavano il leasing, erano stati liberamente accettati ed erano contenuti entro il limite del tasso soglia.
Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice ad iniziativa dell’attore-opponente, questa ultima si costituiva deducendo la carenza di legittimazione attiva del primo, non avendo alcun vincolo contrattuale con la Compagnia, in quanto estraneo sia alla polizza sottoscritta tra la concedente e la Compagnia, sia al leasing intercorso tra la concedente e la società obbligata principale.
La stessa fideiussione, inoltre, prevedeva espressamente che esso garante non potesse surrogarsi ad eventuali ragioni dell’utilizzatore, sino a quando non avesse estinto ogni ragione di credito verso la concedente; ancora l’attore, secondo le difese della Compagnia, era carente di legittimazione attiva, non avendo diritto a ricevere il pagamento dell’indennizzo, il cui beneficiario sarebbe stato il solo contraente della polizza, concedente nel rapporto di leasing, mentre l’utilizzatore, onerato di inviare alla Compagnia la documentazione necessaria alla liquidazione dell’indennizzo, non vi aveva dato seguito nonostante le reiterate richieste; circostanza che da un lato legittimava il rifiuto di versare l’indennizzo e, dall’altro, costringeva il concedente a chiedere i canoni esclusivamente all’utilizzatore e al suo fideiussore, senza poter spiegare domande verso l’assicuratore. L’eventuale diritto di manleva derivante dal contratto di assicurazione, era inoltre abbondantemente prescritto ai sensi dell’art. 2952 c.c. e la garanzia assicurativa inoperante, oltre che decaduto esso stesso attore dal diritto all’indennizzo, per violazione del regolamento contrattuale e degli artt. 1900 e 1914 c.c., avendo con colpa grave lasciato il veicolo aperto, con le chiavi fissate al cruscotto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, effettuato il tentativo di conciliazione obbligatorio, rigettate le richieste istruttorie, la causa sulle conclusioni delle parti, era riservata per la decisione.
Orbene il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi in commento, non ha ravvisato nella fideiussione rilasciata dall’opponente, elementi che valessero a riqualificarsi il rapporto di garanzia, come contratto autonomo di garanzia, emancipato dal rapporto di accessorietà con l’obbligazione principale.
Da qui il conseguente rigetto della eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma come sollevata in limine litis, per l’attrazione della causa al foro del consumatore, giacchè – ha esposto il Magistrato- , il fideiussore mutua dal carattere accessorio all’obbligazione principale della garanzia, anche le qualità che distinguono il debitore principale….rectius costituendo il lessee un’impresa commerciale che aveva preso in leasing un veicolo come bene strumentale all’esercizio della propria attività, anche il fideiussore che garantiva il debito contratto dall’impresa commerciale, non poteva giovarsi dello speciale foro del consumatore.
Consequentialiter, la deroga alla competenza accettata e debitamente sottoscritta, non era clausola vessatoria inefficace, rispetto al foro di prossimità del consumatore individuato dalla disciplina consumeristica.
Parimenti inapplicabile al fideiussore, che garantiva il debito di una impresa commerciale, era la disciplina consumeristica, nella parte in cui censura l’eventuale squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, trovando invece applicazione, così motiva il Tribunale, il dettato contrattuale di riferimento, che poneva pacificamente a carico dell’utilizzatore l’obbligo di pagare in caso di furto, tutti i canoni scaduti e a scadere, fatta salva la retrocessione dei risarcimenti liquidati dalla Compagnia assicuratrice.
Dunque, la società concedente aveva diritto a fondare il proprio credito ingiunto, sulle pattuizioni contrattuali che, in caso di furto, la abilitavano a risolvere il contratto e comminare la penale, data da tutti i residui canoni ove non fosse sopravvenuto indennizzo, sopportando l’utilizzatore contraente la polizza assicurativa, e per esso il fideiussore, le conseguenze del rifiuto di liquidazione dell’indennizzo.
Nello specifico, in caso di furto del veicolo concesso in leasing, il danno da penale forfettariamente predeterminato nelle condizioni di contratto, costituiva il ristoro per il lessor, della anticipata risoluzione del rapporto, oltre che delle perdite collegate al finanziamento pianificato. Il predetto indennizzo, quantificato come la somma attualizzata di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto, oltre interessi di mora. L’indennizzo preteso in pagamento, era stato in tal modo calcolato sulla base di parametri specificamente predeterminati e solo in caso di integrale pagamento da parte dell’utilizzatore, il concedente avrebbe provveduto a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalla Compagnia assicuratrice, ovvero, in ipotesi di mancata liquidazione, a surrogarlo in ogni diritto e azione.
Ancora, il Tribunale esponeva che non aveva pregio neppure la eccepita usurarietà dei tassi, in mancanza di elementi dai quali desumere il superamento delle soglie.
Con riferimento alla domanda di garanzia spiegata nei confronti della Compagnia, essa è stata anzitutto qualificata come impropria, sulla base dal tenore complessivo della citazione, con l’effetto di essere scollegata dal rapporto assicurativo vero e proprio, oltretutto intercorrente tra distinti soggetti. Da ciò conseguendo che non aveva pregio l’eccezione come sollevata dalla Compagnia, del difetto di legittimazione attiva di parte attrice-opponente, per non essere parte del contratto né formale né sostanziale del rapporto assicurativo, ovvero la prescrizione di pretese nascenti da tale rapporto, agendo egli al contrario in parziale manleva di maggiori esborsi dovuti al concedente, per effetto del rifiuto di liquidazione dell’indennizzo opposto dalla Compagnia, desunto dalla scambio di comunicazioni scritte.
Nel merito, motivava ancora il Tribunale di Roma, che il rifiuto alla liquidazione opposto dalla Compagnia, era illegittimo, non emergendo dalla denuncia di furto incoerenze, tali da poter dubitare della sottrazione patita, né l’imprudente custodia del veicolo che avrebbe dato causa al furto. In particolare, la denuncia dava atto che il mezzo era incidentato e non marciante con le chiavi fissate al cruscotto e la carta di circolazione a bordo ed era parcheggiato all’interno del piazzale antistante al capannone, protetto da un cancello chiuso con un lucchetto. In tale contesto, la rottura del lucchetto, pur senza la prova della spesa della riparazione del cancello non interessato da danneggiamento, rendeva plausibile l’ingresso di altro mezzo che potesse aver trainato il veicolo non marciante, restando indifferente ai fini del concorso di responsabilità nell’accaduto, che le chiavi fossero rimaste inserite nel cruscotto. Era pure verosimile che l’attore avesse rinvenuto esclusivamente il duplicato delle chiavi ed era anche giustificata l’impossibilità di rendere la carta di circolazione alla Compagnia, che le aveva reclamate.
Ha quindi concluso il Tribunale che la Compagnia assicurativa avrebbe dovuto rifondere alla concedente, a termini di contratto, un indennizzo che avrebbe diminuito l’esborso posto a carico dell’opponente – fideiussore, in misura non superiore al valore commerciale del veicolo, riportato sulla rivista “Eurotax Giallo” alla data della verificazione della perdita totale, diminuito del particolare stato del mezzo, che si presentava incidentato, con costi della riparazione già stimati poco prima della sottrazione ed ulteriormente diminuito dello scoperto del 10%.
Rigettata e quindi l’opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento, che è stato confermato integralmente, il Tribunale di Roma ha condannato al Compagnia assicurativa al pagamento in favore dell’opponente, della somma pari al valore commerciale del veicolo come riportato sulla rivista “Eurotax Giallo” nel mese che coincideva con l’evento furto, diminuito delle voci costi di riparazione e franchigia, come e nella misura sopra descritti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; con la condanna ed infine dell’attore al pagamento dei compensi di lite in favore della società di leasing parte opposta e la condanna della Compagnia di Assicurazioni alla rifusione sempre delle spese processuali, in favore dell’attore-opponente.
IL COMMENTO
Con la sentenza oggi all’esame, il Tribunale di Roma ha affrontato due importanti questioni giuridiche: 1) la prima, afferente il ruolo o meno di consumatore come eccepito dal garante; 2) la seconda, afferente la differenza tra garanzie proprie ed improprie.
Quanto alla prima, il ragionamento cui perviene il Tribunale appare fondarsi sulla tesi che sebbene la fideiussione non possa essere inclusa ex se fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall’art. 1469 bis c.c. nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari, deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l’applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell’obbligazione fideiussoria. Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale, attraendo quella del fideiussore, ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Anche nel vigore del testo originario dell’art. 1469 bis comma 1 c.c., la fideiussione rientra indi nel campo di applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in quanto acceda ad un contratto avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, e sempre che il debitore principale rivesta la qualità di consumatore. Orbene e sul punto in commento, bene ha rilevato il Tribunale di Roma, la natura di impresa commerciale come esercitata dal lessor obbligato principale, tale da non consentire al garante-fideiussore, alcuna astrazione dalla validità e piena efficacia, del regolamento di interessi che applicato all’obbligato principale soggetto giuridico – impresa, aveva consentito al lessor di derogare alla competenza per territorio, nella fase monitoria.
A parere di chi scrive epperò, sempre in tema di competenza per territorio, va sottolineato che il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing, per il quale sia sorta controversia, si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo; ne consegue che la controversia avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i fideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente, resta soggetto alla clausola derogativa della competenza territoriale, atteso lo stretto legame esistente con l’obbligazione principale e il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico, attinente all’inesistenza dell’obbligazione solidale in ordine al contratto di leasing stipulato dalle parti. I giudici di legittimità, affermando i principi appena descritti, con la sentenza fondamentale Cass. civile, sez. III, 04/03/2005, n. 4757.
Quanto alla seconda, giova richiamare i principi come espressi dai giudici della Legge (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 4 dicembre 2015 n. 24707).
In primis evidenziando che in dottrina, si è sempre distinto tra le ipotesi di garanzia propria ed impropria, individuandone il discrimine con riferimento all’atteggiarsi della relazione fra i due rapporti giuridici presenti nella figura: quello garantito e quello di garanzia.
In particolare, ha affermato la Corte, le ipotesi di garanzia propria “sono state ravvisate in quei casi nei quali la struttura tipica dell’azione di garanzia sotto il profilo funzionale trova una giustificazione già nella previsione di una norma che stabilisce essa stessa un collegamento fra il rapporto giuridico garantito ed il rapporto giuridico di garanzia”; quelle di garanzia impropria, invece, sono “ravvisate in quelle ipotesi nelle quali l’operatore del meccanismo strutturale della garanzia non ha un referente per così dire preliminare ed astratto in una norma che prevede il collegamento fra il rapporto garantito e quello di garanzia, ma emerge perché un fatto storico, insorto nell’ambito di un rapporto giuridico fra due soggetti e sfavorevole ad uno di essi, integra, come accadimento della vita, e quindi in via del tutto occasionale, il presupposto per cui in un diverso rapporto che lega quel soggetto ad un altro, è previsto (per lo più si dice in via negoziale) che una certa tipologia di fatti, cui quel fatto risulta ex post riconducibile, dia luogo all’insorgenza a favore del soggetto dell’altro rapporto ad un dovere di garanzia, cioè di farsi carico delle conseguenze negative del fatto sfavorevole”.
All’interno della garanzia propria la dottrina suddivide, con un ulteriore approfondimento, in ulteriori due categorie, la cd. garanzia formale “che ha radice in una relazione fra rapporti per cui, essendo uno derivato – in senso lato – dall’altro, è la stessa normativa a regolare la derivazione in modo che “la bontà” di essa sia appunto garantita dal dante causa dell’avente causa..” e la cd garanzia semplice “nella quale la prestazione di garanzia si ricollega all’esistenza a livello normativo, fra garante e garantito, di un rapporto giuridico per cui, in relazione all’esecuzione da parte del secondo di una prestazione verso un terzo, il primo sia a sua volta tenuto a farsene carico verso il secondo..”.
Anche la giurisprudenza ha da sempre accettato la distinzione fra le ipotesi di garanzia propria e di garanzia impropria, ravvisando il discrimine tra le due “nella circostanza che nella prima ipotesi ricorrerebbero sempre indici normativi di un collegamento fra il rapporto principale garantito ed il rapporto di garanzia”. Sarebbero allora direttamente tali indici ad evidenziare una ragione di connessione, già presente a livello normativo, fra la fattispecie costitutiva del rapporto principale e quella del rapporto di garanzia sotto il profilo della presenza di un fatto comune, che nel primo genererebbe la responsabilità di un soggetto – il garantito – e nel secondo assumerebbe il valore di fatto costitutivo o di uno dei fatti costitutivi della debenza della garanzia.
Siffatti indici normativi, invece, non sarebbero rinvenibili nelle fattispecie di garanzia impropria.
Il discrimine, però, risulta per così dire più apparente che reale, perché ad esempio nelle ipotesi di garanzia propria, la relazione di garanzia fra due rapporti è descritta già a livello normativo, ma ciò non toglie che le due fattispecie si debbano realizzare in concreto, perchè il fenomeno della garanzia operi.
Parimenti nelle ipotesi di garanzia impropria, quella relazione non è percepibile già a livello normativo, ma si rivela quando le fattispecie concrete dei due rapporti si verifichino.
I giudici della legge, dopo quest’analisi precisa degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto, hanno indi chiarito che la distinzione fra garanzia propria e impropria,è priva di effetti e la qualificazione assume, attualmente, mero carattere classificatorio: “Ritengono ora queste Sezioni Unite che la distinzione debba essere mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia, ma possa e debba essere abbandonata – sia agli effetti dell’art. 32, sia agli effetti dell’art. 108 c.p.c., sia agli effetti dell’art. 331 c.p.c. – a livello di conseguenze applicative e ciò perché non esistono ragioni normative che giustificano differenze sotto tale aspetto”.
Infine le SU hanno concluso affermando il seguente principio di diritto: “in materia di chiamata in garanzia, l’impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell’accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell’impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l’estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale”.
Possiamo quindi concludere e da ultimo, che seppure con motivazioni diverse ( “ il fideiussore mutua dal carattere accessorio all’obbligazione principale della garanzia, anche le qualità che distinguono il debitore principale”… rispetto al principio, più condivisibile, ..di economia processuale), il risultato non è cambiato con la sentenza in commento, in favore del lessor e bene così!!!
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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