Provvedimento segnalato dall’Avv. Giulio Sandulli del foro di Avellino
In tema di prescrizione sebbene al correntista, che agendo per l’accertamento ed eventualmente per la ripetizione del saldo creditorio, certamente non competa l’onere di provare la non avvenuta maturazione della prescrizione, tuttavia, nel caso in cui risulti la Banca eccepisca l’inesistenza di un cd. fido di fatto ricade sul correntista l’onere di provare la sussistenza del fido onde poter validamente confutare l’eccezione di prescrizione esperibile dalla Banca.
Nell’ipotesi in cui la Banca eccepisca la prescrizione delle rimesse compete al correntista, ribaltare il quadro probatorio favorevole alla Banca, producendo un eventuale contratto di fido da cui emerge l’importo dell’affidamento e, conseguentemente consentire al Giudicante la valutazione della natura solutoria o meno delle rimesse ed applicare la prescrizione.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. D’Avino Rel. Elefante con la sentenza n. 13 del 03.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una Banca promuoveva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento con cui era stata accertata la nullità di alcune clausole applicate al rapporto di conto corrente acceso con un correntista e per cui era stata condannata alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
In via preliminare, la Banca si doleva dell’omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure della eccepita prescrizione con riferimento agli addebiti di competenze antecedenti al 08.06.1999 asserendo che il Giudicante avesse erroneamente ritenuto che il contratto di conto corrente fosse affidato e che, conseguentemente, i versamenti effettuati dal correntista fossero meramente ripristinatori e non solutori della provvista.
La Corte, quanto in punto di prescrizione, ha ritenuto l’appello fondato e meritevole di accoglimento sostenendo che in applicazione dei principi in materia di onere della prova la Banca, eccipiente la prescrizione, ha dato prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria eccezione, dimostrando che il conto corrente non era assistito da fido a differenza, mentre il Correntista non aveva dimostrato la sussistenza del presunto affidamento mediante la produzione del relativo contratto, violando l’onere probatorio sullo stesso gravante.
In tal senso il collegio ha dichiarato l’intervenuta prescrizione delle rimesse ultradecennali su saldo negativo sostenendo che compete al correntista ribaltare il quadro probatorio favorevole alla Banca producendo un eventuale contratto di fido da cui emerge l’importo dell’affidamento e, conseguentemente consentire al giudicante la valutazione della natura solutoria o meno delle rimesse ed applicare la prescrizione.
Inoltre, i Giudicanti hanno sostenuto in accoglimento delle eccezioni formulate dall’Istituto di credito che la violazione dell’onere probatorio esclude la possibilità di ritenere sia stato instaurato un fido di fatto poiché, ai fini della prescrizione occorre la puntuale verifica della natura solutoria delle rimesse e, dunque, la verifica del superamento del limite del fido, il cui ammontare doveva essere rigorosamente provato.
In particolare, la Corte ha osservato che benché al correntista, che agendo per l’accertamento ed eventualmente per la ripetizione del saldo creditorio, certamente non compete l’onere di provare la non avvenuta maturazione della prescrizione, tuttavia, nel caso specifico in cui risulti l’inesistenza del fido, ricade sul Correntista l’onere di provare la sussistenza del fido onde poter validamente confutare l’eccezione di prescrizione esperibile dalla Banca.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato il saldo del conto corrente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
PRESCRIZIONE RIMESSE INDEBITE: IL CORRENTISTA DEVE FORNIRE LA PROVA DEL CARATTERE RIPRISTINATORIO
IN MANCANZA I VERSAMENTI HANNO NATURA SOLUTORIA E LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA DATA DELLA SINGOLA RIMESSA IN C/C
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 27.06.2016 | n.3595
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