Rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all’entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall’entità del finanziamento, essendo legati invece all’entità dell’inadempimento.
In caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
Raffrontare al tasso soglia ex L. 108/1996 un TAEG comprensivo della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, postula un’inammissibile sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, posto che gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento, remunerando la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario; mentre la penale per estinzione anticipata del mutuo, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco con la sentenza n. 4 del 11/01/2018.
Nel caso esaminato una società conveniva in giudizio la Banca chiedendo l’accertamento dell’usurarietà del contratto di mutuo con la stessa stipulato, con conseguente condanna dell’intermediario alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi versati e non dovuti.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando in toto le avverse deduzioni.
Il Tribunale ha ritenuto che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia debba essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro e tanto in considerazione sia del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, sia della diversa funzione assolta: mentre gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione concordata del mutuante per l’impiego del denaro fornito al mutuatario, i moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale, di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.
Ciò posto, il Giudicante ha chiarito che non è possibile raffrontare sic et simpliciter i tassi di mora al tasso soglia, in quanto le rilevazioni trimestrali TEGM da parte della Banca D’Italia, sulla cui base la detta soglia è calcolata, non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee, per la verifica di usurarietà dei moratori è necessario adottare il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, per poi determinare la soglia su tale importo.
Il Giudice ha altresì osservato che tale diversità di funzione si riflette anche sulle conseguenze derivanti dal superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, posto che in tal caso la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
Nè, chiarisce ancora il Magistrato, ai fini dell’accertamento dell’usura deve essere considerata la penale per estinzione anticipata, in quanto includendo tale onere determinerebbe un’indebita sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, posto che gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, mentre la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.
Rilevato dunque che gli interessi pattuiti erano perfettamente rientranti nelle soglie così determinate e che, in ogni caso, l’attrice non aveva corrisposto alcunché a titolo di interessi di mora, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto delle domande proposte, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: ERRONEO IL CALCOLO CHE COMPRENDA COSTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA ED INTERESSI DI MORA
UN SIMILE CONTEGGIO NON VALE A FORNIRE UN PRINCIPIO DI PROVA TALE DA GIUSTIFICARE L’AMMISSIONE DI UNA CTU
Sentenza | Tribunale di Belluno, Giudice Chiara Sandini | 10.10.2017 | n.551
USURA: IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA GLI INTERESSI MORATORI SONO AUMENTATI DI 2,1 PUNTI
LA RATIO LEGIS 108/96 IMPONE DI EVITARE IL CONFRONTO TRA TASSI DISOMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Dott. Daniele Sodani | 20.07.2017 | n.295
USURA: INAMMISSIBILE SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI ATTESA LORO DIVERSITÀ ONTOLOGICA
L’EVENTUALE INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AI TASSI MORATORI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 09.06.2016 | n.1778
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