Solo ai fini della segnalazione a “sofferenza” alla Centrale dei Rischi è necessario che la Banca segnalante rilevi una persistente instabilità economica e finanziaria del cliente, cioè una situazione che, pur non dovendo assurgere allo stato di insolvenza richiesto ai fini della dichiarazione di fallimento, sia prossima allo stesso consistendo in una grave e non transitoria difficoltà economica.
Tale onere di approfondita e motivata istruttoria sussiste unicamente nell’ipotesi in cui si tratti di una segnalazione a “sofferenza” e non nelle ipotesi in cui si proceda ad effettuare un’altra tipologia di segnalazione come quella riguardante le esposizioni sconfinanti e/o scadute.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Isernia, Giudice Emiliano Vassallo con l’ordinanza del 16.01.18.
Nel caso considerato un correntista ed un fideiussore agivano in via d’urgenza richiedendo di ordinarsi alla Banca la cancellazione della segnalazione dalla stessa effettuata in Centrale Rischi a seguito della revoca degli affidamenti, in quanto asseritamente illegittima perché effettuata in carenza dei presupposti la stessa legittimanti.
Si costituiva la Banca deducendo che non vi era stata alcuna segnalazione a sofferenza nei confronti dei ricorrenti, riguardando la stessa lo sconfinamento rispetto all’affidamento e la successiva revoca dello stesso con conseguenziale iscrizione nella sezione delle esposizioni sconfinanti e/o scadute.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato che non risultava alcuna segnalazione “a sofferenza” dei correntisti, bensì diverse segnalazioni per “rischi a scadenza” e “rischi a revoca”, che la segnalazione relativa al fido revocato atteneva a “rapporti contestati” e che il credito nei confronti del cliente era stato indicato come “incagliato” e non “a sofferenza”, per cui l’informazione ricavabile dall’archivio della Centrale dei Rischi appariva corretta e completa.
Ciò posto il Tribunale ha specificato che i presupposti legittimanti l’iscrizione in Centrale Rischi si diversificano in relazione alla tipologia di segnalazione che è in concreto effettuata; in particolare soltanto fini della segnalazione a “sofferenza” è necessario che la banca segnalante rilevi una persistente instabilità economica e finanziaria del cliente cioè una situazione che, pur non dovendo assurgere allo stato di insolvenza richiesto ai fini della dichiarazione di fallimento, sia prossima allo stesso, consistendo in una grave e non transitoria difficoltà economica mente l’ onere di preventiva verifica di tali presupposti non ricorre laddove venga effettuata una diversa tipologia di segnalazione.
Sulla scorta di tali rilievi il Giudice ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE “A SOFFERENZA” LEGITTIMA PER ESPOSIZIONE DEBITORIA DA OLTRE DUE ANNI
L’inibitoria può essere conseguita solo in caso di manifesta inesistenza del credito della banca
Ordinanza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 16-05-2016
CENTRALE RISCHI: SEGNALAZIONE A SOFFERENZA LEGITTIMA, ANCHE PER CREDITO DI MODESTO IMPORTO
LA CRISI DI LIQUIDITÀ PER ECCESSIVO RICORSO AL CREDITO È UNA CONDIZIONE CHE LEGITTIMA LA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA
Ordinanza Tribunale di Bologna, dott.ssa Alessandra Arceri 11-03-2015
CENTRALE RISCHI: NON SUSSISTE UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE
ALLA FATTISPECIE NON SI APPLICA IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Pres. Caria – Rel. Satta 16-04-2015
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