Nei contratti stipulati dopo la delibera CICR del 09/02/2000, laddove la previsione della capitalizzazione trimestrale risulti essere stata pattuita in modo reciproco, cioè sia per gli interessi a credito che a debito del correntista, essa si sottrae a qualsivoglia censura di nullità.
Per quanto riguarda la C.M.S., sulla cui funzione si registrano orientamenti discordanti, è escluso che la stessa configuri un interesse, costituendo piuttosto la remunerazione pretesa dalla banca per l’obbligo contrattualmente assunto di tenere a disposizione del cliente affidato una determinata somma, pertanto la stessa si sottrae al profilo di illegittimità individuato nella contabilizzazione con periodicità trimestrale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Giudice Rosaria Antonina Milone con la sentenza n. 261 del 19.01.2018.
Nel caso considerato, un correntista ed un fideiussore convenivano in giudizio la Banca denunciando l’illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e l’applicazione di un tasso di interesse mai concordato, chiedendo la declaratoria di nullità delle relative clausole contrattuali ed il ricalcolo del saldo debitore con conseguente condanna della Banca alla rifusione di quanto pagato in eccesso.
Si costituiva in giudizio l’Istituto di Credito sostenendo che non avendo il correntista mai contestato gli estratti conto, tale comportamento doveva considerarsi come tacita accettazione degli stessi, evidenziando altresì la piena regolarità del e la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma risultante a debito oltre interessi convenzionali.
Il Tribunale ha rilevato che dal contratto risultavano chiaramente il tasso debitore e creditore, le commissioni di massimo scoperto, le spese di gestione e tenuta conto; nonché la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e la pari periodicità, pertanto, trattandosi di contratto concluso successivamente all’entrata in vigore della CICR del 09/02/2000, ed essendo la previsione della capitalizzazione trimestrale pattuita in modo reciproco, la stessa doveva ritenersi pienamente lecito, sicchè nessun fenomeno anatocistico poteva dirsi, nella specie, sussistente.
Per quanto riguarda la C.M.S., il Giudice ha infine chiarito che deve escludersi che la stessa configuri un interesse, pertanto essa si sottrae al profilo di illegittimità individuato nella contabilizzazione con periodicità trimestrale, trattandosi di una remunerazione pretesa dalla banca per l’obbligo contrattualmente assunto di tenere a disposizione del cliente affidato una determinata somma e serve a “coprire” il rischio assunto dalla Banca per l’eventualità della mancata restituzione dei fondi.
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla Banca il Giudicante, constatato che l’Istituto di credito aveva compiutamente assolto l’onere probatorio da cui era gravato in relazione alla domanda di pagamento avanzata in riconvenzione, e ritenuta l’infondatezza della domanda attorea, ha integralmente accolto la domanda proposta dalla Banca, condannando il correntista ed il fideiussore in solido al pagamento della somma risultante a debito, oltre che delle spese di lite e quelle di CTU.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ANATOCISMO POST 2000: IRRILEVANTE SIGNIFICATIVA SPROPORZIONE TRA INTERESSI ADDEBITATI E ACCREDITATI
E’ sufficiente la sola sottoscritta clausola di reciprocità capitalizzazione
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 17.01.2017 | n.508
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella | 18.07.2016 | n.3012
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’addebito e l’accredito devono avvenire a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre nell’ambito dello stesso c/c
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
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