L’art. 2938 c.c., stabilendo che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta, pone una regola generale sulla base della quale il Giudice non può mai dichiarare l’estinzione di un diritto per prescrizione, senza che ve ne sia eccezione della parte che possa avvantaggiarsene, rientrando nella scelta autonoma ed incondizionata del debitore sollevarla.
Pertanto, dato anche il carattere inderogabile della disciplina della prescrizione, reso palese dall’art. 2936 cc, a mente del quale è nullo ogni patto diretto a modificarla, deve ritenersi imprescindibile presupposto di una diversa opzione esegetico-applicativa un’espressa previsione normativa derogatoria del divieto del rilievo d’ufficio della prescrizione.
Questi i principi espressi dal Presidente del Tribunale di Macerata, Dott. Gianfranco Coccioli, nell’ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. del 05.03.2018.
Accadeva che un avvocato vedeva rigettare la propria istanza di liquidazione dei compensi per l’attività professionale, svolta in regime di gratuito patrocinio, avanzata all’esito dell’udienza preliminare ed a chiusura della fase del giudizio svoltosi dinanzi al Gup.
Il Giudice dell’udienza preliminare rigettava l’istanza sollevando d’ufficio la intervenuta prescrizione del credito vantato, motivando la propria decisione sui presupposti della natura pubblicistica della obbligazione e della preclusione per la Pubblica Amministrazione di intervenire nel procedimento liquidatorio.
Parte opponente deduceva la impossibilità di rilevare d’ufficio della prescrizione e l’impossibilità di applicare la prescrizione presuntiva, chiedendo che, previa revoca del provvedimento opposto, si provvedesse alla liquidazione.
Il Tribunale, con il provvedimento in commento, smentisce in primo luogo l’assunto della rilevabilità d’ufficio della prescrizione fondata sulla circostanza che la Pubblica amministrazione non interviene nel processo liquidatorio ed, a tal proposito, chiarisce che la norma dell’ art. 84 del dpr n.115/2002 non individua specificamente il soggetto legittimato a proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo dpr, cosicché, sulla base degli ordinari criteri dell’interesse ad agire, anche lo Stato, nel caso di specie il Ministero della Giustizia, avrebbe potuto opporsi, a maggior ragione per far valere un’eccezione estintiva quale quella della prescrizione.
In secondo luogo il Giudice, posta la impossibilità di poter eccepirla d’ufficio, evidenzia quindi la assoluta inconfigurabilità della estinzione del credito per prescrizione presuntiva.
Sulla scorta di tali motivazioni, quindi, il presidente del Tribunale ha accolto la opposizione del legale, previo annullamento del decreto opposto, liquidando in suo favore la somma di euro 2.320,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, ponendone il pagamento a carico dell’Erario, con condanna della parte resistente a pagare le spese di giudizio liquidate in euro 1700,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
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