E’qualificabile come meramente esplorativa la consulenza tecnica richiesta su fatti e circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega come nel caso in cui sia controversa la ricostruzione dell’andamento di rapporti contabili tale da dubitarne la loro esistenza.
Incensurabile ed incontestabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata disposizione da parte del giudice della consulenza tecnica d’ufficio, se la presunta indispensabilità asserita dall’attore è finalizzata solo ad esonerare la parte dall’onere di produzione documentale, tanto da qualificarla esplorativa.
Non è attendibile la perizia di parte elaborata senza l’analisi della documentazione che regolamenta le condizioni economiche del rapporto. Del pari è inammissibile l’istanza di c.t.u. in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze ed elementi non provati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Genova, Giudice Francesca lippi con la sentenza del 08.02.2018 n. 441.
Nell’ambito di una controversia insorta tra un’associazione professionale ed una banca in tema di applicazione degli interessi debitori ultra legali ed interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale in conto corrente, gli attori chiedevano la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell’esperimento di una consulenza tecnico contabile per la rideterminazione del saldo debitorio.
Il Tribunale ha, in tale occasione, non solo rigettato l’istanza attorea di ordine di esibizione ex art. 210 cpc del documento relativo al contratto di conto corrente, nella specie non presente agli atti del giudizio, a causa della mancata produzione documentale degli attori, sui quali incombeva tale onere; ma d’altro canto ha anche respinto l’istanza di rimessione sul ruolo della causa per l’ammissione della ctu contabile.
Nel caso di specie, mentre la Banca aveva provveduto a depositare tutta la documentazione in suo possesso, tanto non era stato effettuato dagli attori, parte processualmente gravata dall’onere di produzione documentale ai fini dell’accertamento dell’usura bancaria.
Orbene, su tali presupposti, il Giudice ha evidenziato che la richiesta di esibizione documentale formulata dagli attori ai sensi dell’art. 210 c.p.c. si poneva in violazione del fondamentale principio della ripartizione dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c. e che alla perizia contabile di parte non poteva in alcun modo riconoscersi attendibilità in quanto elaborata senza l’analisi della documentazione che regolamenta le condizioni economiche del rapporto.
Il Tribunale di Genova ha altresì specificato che la richiesta c.t.u. non poteva, dunque, essere accolta perché meramente esplorativa, in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze ed elementi non provati.
Nel caso in esame, il mancato deposito da parte dell’attore del contratto di conto corrente aveva reso la data di stipula del rapporto una circostanza non provata, per di più smentita dai documenti prodotti dalla convenuta, tale da rendere inammissibile ed esplorativa la consulenza tecnica d’ufficio.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di non dover entrare nel merito delle censure genericamente formulate dall’attore in quanto riferite ad un contratto di conto corrente non presente in atti e del quale non si conosceva la data di stipulazione, rigettando tutte le domande attoree e condannando gli stessi in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: MERAMENTE ESPLORATIVA LA CTU BASATA SOLO SUGLI ESTRATTI CONTO
E’ indispensabile la produzione in giudizio dei contratti bancari
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Patrizia Cazzato | 24.10.2016 | n.73
INDEBITO BANCARIO: senza il contratto la CTU è meramente esplorativa
Tale deficit probatorio non può essere sanato dalla richiesta ex art. 119 TUB
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, Dott. Giuseppe Cardona | 08.03.2016 | n.145
RIPETIZIONE INDEBITO: inammissibile CTU per supplire a carenze istruttorie del correntista
Inapplicabile il principio di “vicinanza della prova” nelle azioni di ripetizione
Sentenza | Tribunale di Pesaro, Dott.ssa Carla Fazzini | 08.10.2015 | n.775
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