Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno attribuito rilievo essenziale, ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse, al momento in cui questi sono stati pattuiti, negando la configurabilità della c.d. usura sopravvenuta.
Acquista quindi fondamentale importanza l’indicazione dei tassi di interesse pattuiti al momento della stipula del contratto e non basta specificare soltanto l’entità dei tassi anno per anno con l’indicazione dei tassi soglia, poiché ciò non consente in effetti di ritenere pacifica l’esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una c.t.u. esplorativa.
La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell’opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l’aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2311 del 30.01.2018, Pres. Amendola, Cons. Cirillo.
Accadeva che un fideiussore impugnava dinanzi alla Suprema Corte la sentenza con cui la Corte territoriale aveva respinto la domanda di accertamento e il conseguente risarcimento dei danni derivanti dalla supposta natura usuraria dei tassi di interesse applicati dall’Istituto di credito.
La ricorrente denunciava, in particolare l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel considerare generica la contestazione, posto che fin dal primo grado erano stati indicati i tassi di interesse applicati dalla Banca anno per anno ed il relativo tasso soglia.
La Suprema Corte conferma quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la recente dirimente sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 secondo la quale nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; inoltre viene chiarito che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia.
Le Sezioni Unite, dunque, hanno attribuito rilievo essenziale al momento in cui sono stati pattuiti i tassi di interesse, negando l’ingresso alla configurabilità della c.d. usura sopravvenuta.
Nel caso de quo, il ricorrente aveva specificato solo genericamente l’entità dei tassi (id est aliquota) anno per anno con l’indicazione dei tassi soglia e non invece la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento.
La Suprema Corte ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica e analitica, non potendosi genericamente riferire al tasso di interesse, essendo necessario indicare: 1) la pattuizione originaria; 2) le somme pagate ogni anno a titolo di interessi.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA BANCARIA: LA LEGGE 108/96 NON HA CARATTERE RETROATTIVO – LECITI GLI INTERESSI SUPERIORI ALLA SOGLIA
L’USURARIETÀ VA VALUTATA SOLO CON RIGUARDO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO, NON RILEVANDO LE SUCCESSIVE VARIAZIONI DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione prima | 25.09.2013 | n.21885
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