L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, pur se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1. Va quindi considerato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Ambrosio, Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 3641 del 14.02.2018.
Accadeva che due coniugi, clienti di una Banca, ricorrevano per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto suscettibile di revocatoria l’atto costitutivo di beni in fondo patrimoniale da loro costituito.
I ricorrenti eccepivano che l’atto tra vivi di costituzione di beni in fondo patrimoniale non fosse compreso tra gli atti soggetti a revocatoria poiché gli atti di destinazione che non si traducano in trasferimenti di beni o ricchezza sarebbero insuscettibili di formare oggetto dell’actio pauliana.
Secondo i ricorrenti, infatti, la revocatoria del fondo patrimoniale sarebbe stata possibile solo allorché, oltre alla destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, si fosse provveduto alla creazione di un patrimonio separato, operazione che avrebbe comportato anche il trasferimento dei beni dal terzo ai coniugi o da un coniuge all’altro.
La Suprema Corte, valutando infondata tale censura, ribadisce l’orientamento, corroborato da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e in quanto tale comunque soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1.
La Cassazione conferma che, anche nel caso di specie, la costituzione di un fondo patrimoniale non è stato eseguito dai coniugi per adempiere un dovere giuridico ma unicamente come soluzione atta a far fronte e gestire i bisogni della famiglia e, pertanto, esso non prevede alcuna contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, configurando quindi un atto a titolo gratuito.
Sulla scorta di tali motivi, pertanto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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