Posto che la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio, una volta che la banca convenuta abbia formulato l’eccezione di prescrizione, non compete alla stessa fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie, in quanto, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, spetta al Giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.
Il contenuto dell’eccezione di prescrizione, infatti, rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al Giudice, se del caso con l’ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell’indebito e della prescrizione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella con l’ordinanza n. 4372 del 22.02.2018.
Nella fattispecie in disamina, nell’ambito di un giudizio di ripetizione di indebito promosso da un correntista, la Banca ricorreva per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’appello di Catania con la quale, a conferma di quanto statuito in primo grado, veniva rigettata l’eccezione di prescrizione dalla stessa formulata perché ritenuta non sufficientemente specifica, attesa la mancata indicazione dei versamenti solutori cui la prescrizione stessa doveva riferirsi.
In particolare la ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 115 c.p.c. , in quanto la Corte territoriale aveva omesso di considerare che il conto corrente non era assistito da alcuna apertura di credito, sicché le rimesse operate nel corso del rapporto dovevano ritenersi pacificamente di natura solutoria, non essendovi alcuna provvista da reintegrare; pertanto era stato erroneamente ritenuto che l’eccezione fosse formulata genericamente, laddove correttamente la stessa aveva fatto riferimento a tutte le rimesse effettuate nel periodo antecedente il decennio che precedeva la notifica dell’atto di citazione, non potendosi pretendere l’indicazione di ogni singolo versamento il cui diritto alla restituzione potesse considerarsi prescritto.
La Suprema Corte, richiamando i principi espressi con la nota pronuncia delle SS.UU. 24418/2010, ha accolto il ricorso specificando che, posto che non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito è necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista in quanto per i primi, definibili ex se come pagamenti, la prescrizione decorre dalla relativa annotazione in conto, per i secondi la prescrizione inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale.
La Corte ha specificato altresì che la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio, dunque, sicchè la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione dell’eccepita prescrizione è nella disponibilità del Giudice che deve decidere la questione, non si può ritenere che sia la banca convenuta a dover fornire la specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, ma sarà compito del Magistrato investito della questione verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.
E tanto in quanto, specifica il Collegio, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene, ed inoltre ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti, pertanto non si vede per quale ragione la banca che eccepisca la prescrizione debba essere gravata dell’onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare quando nemmeno l’attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata.
Si deve pertanto escludere che la banca, convenuta in ripetizione, sia onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie, in quanto il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l’ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell’indebito e della prescrizione.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catania in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: NON È ONERE DELLA BANCA PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELLE RIMESSE DIMOSTRANDO CHE IL CONTO NON ERA AFFIDATO
OVE MANCHI LA PROVA DEL FIDO LE RIMESSE SI INTENDONO SOLUTORIE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Santosuosso – Rel Bonaretti | 30.08.2017 | n.3776
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DALLA BANCA È AMMISSIBILE ANCHE SE GENERICA
L’ISTITUTO DI CREDITO NON HA L’ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres.Ragonesi,- Rel. Bisogni | 30.01.2017 | n.2308
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