L’Indicatore Sintetico di costo (ISC) costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall’art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia 25.7.2003, non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, tanto che anche l’eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico (potendo al più comportare, per la banca, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale) quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento. Di conseguenza, in caso di omissione del TAEG/ISC, non può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell’art. 117 TUB, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade, per l’appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell’art. 117.
La nullità contrattuale non è configurabile neppure con riferimento al disposto di cui all’art. 117, comma 8, TUB in quanto l’ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall’art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle istruzioni della Banca d’Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacchè non richiamato dall’art. 3 sezione III, tanto che anche l’eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento.
Posto che l’ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l’altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Essendo tale disposizione specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, ne consegue che va esclusa l’applicabilità dell’art. 117 TUB all’ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” nell’ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all’art. 122.
La clausola floor, ove pure non adeguatamente compensata da una clausola “cap”, non può dirsi nulla o comunque inefficace in quanto non vietata dall’ordinamento e meritevole d’interesse perchè non volta all’acquisizione di un vantaggio illecito ma perfettamente in linea con l’operazione economica voluta dalle parti.
Operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e, quindi, non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il mutuatario mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell’acquisto di un bene e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera et similia, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso d’interesse, che esclude ogni rilevanza a meccanismi aleatori, giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi con la sentenza n. 20123 resa in data 08.02.2018.
Nel caso considerato dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca chiedendo di accertarsi la divergenza tra l’ISC dichiarato in contratto quello effettivamente applicato al rapporto con conseguente nullità della relativa clausola ex art. 117, 6° comma, TUB, e rideterminazione degli gli interessi al tasso sostitutivo dei Bot, nonché di accertarsi la nullità della clausola c.d. floor, qualificata come strumento finanziario derivato e come tale, asseritamente pattuita in violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 21 TUF.
Si costituiva in giudizio l’intermediario convenuto instando per il rigetto delle domande ex adverso proposte.
In merito all’asserita nullità del contratto per erronea indicazione del TAEG e conseguente nullità ex art. 117 TUB ed applicazione, in forza dei commi 6 e 7, dei tassi sostitutivi BOT, il Tribunale ha prelimianarmente rilevato che la divergenza riscontrata da parte attrice tra il valore contrattuale di tale indice e quello effettivamente applicato al rapporto non può comportare alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità” tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
In merito alla funzione di tale indice ed alle conseguenze della sua erronea o mancata indicazione, il Giudicante ha ritenuto di doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale a mente del quale l’omessa indicazione del TAEG/ISC, in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità ex art. 117, 8° comma o, in alternativa, in relazione alla previsione del 4° comma.
In particolare, rileva il Magistrato, tale orientamento è smentito dalla stessa disciplina della Banca d’Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l’ISC nell’ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate, per l’appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale” e non nella Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”.
Tale collocazione esclude che in tal caso possa determinarsi un’ipotesi di nullità ex art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto, ciò anche in considerazione della disciplina del 2009 in forza della quale l’indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto, circostanza che destituisce di ogni valenza interpretativa contraria il fatto che la disciplina del 2003 imponesse l’indicazione dell’ISC anche nel contratto.
Il Giudicante rileva altresì che poiché, il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell’art. 117, sicchè neppure in ipotesi di totale omissione del indice potrebbe prefigurarsi una nullità contrattuale, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma.
Quanto alla sanzionabilità dell’errata indicazione di un TAEG/ISC poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe alla luce del comma 7° dell’art. 117, il Tribunale ha specificato che l’ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell’art. 1346 c.c. né ai sensi dell’art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative, e tanto in quanto tale indice non è un ulteriore tasso o costo dell’operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti, sicchè l’erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati analiticamente dettagliati, comportando unicamente un’erronea rappresentazione del costo complessivo del finanziamento.
Ciò posto, il Giudicante ha chiarito che nell’ipotesi divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale sancisce la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione e che tale disciplina si riferisce unicamente ai finanziamenti stipulati nell’ambito dei contratti di credito al consumo, sicchè va esclusa l’applicabilità dell’art. 117 TUB all’ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” e che, trattandosi nella specie di un mutuo ipotecario di importo notevolmente superiore ai limiti imposti dalla normativa di riferimento, la censura mossa dagli attori non poteva trovare accoglimento.
Quanto all’asserita nullità della clausola c.d. Floor, il Giudice ha chiarito che la stessa non configura un contratto d’investimento mobiliare, rappresentando la clausola unicamente la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l’operazione creditizia, sicchè la stessa non ha altra funzione se non quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto, pertanto in quanto liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non è vietata dall’ordinamento ed è meritevole d’interesse perchè perfettamente in linea con l’operazione economica voluta dalle parti.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda attorea, con condanna delle parti alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO: INAPPLICABILE LA DISCIPLINA CD. CONSUMERISTICA
IL DISALLINEAMENTO DELL’ISC NON COMPORTA LA NULLITÀ DELLA RELATIVA CLAUSOLA MA RILEVA SOLO AI FINI DELLA TRASPARENZA BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3632
DIVERGENZA ISC/TAEG: CENSURABILE UNICAMENTE EX ART. 125 BIS TUB IN RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO
ESCLUSA L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 117 TUB IN RELAZIONE A TUTTI I FINANZIAMENTI NON REGOLATI DAL CAPO II DEL TITOLO VI
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.34
ERRONEA INDICAZIONE ISC: ESCLUSA NULLITÀ DEL CONTRATTO/CLAUSOLE EX ART. 125 TUB
IL PREDETTO “INDICATORE” NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.3
CONTRATTO DI MUTUO: NESSUNA VIOLAZIONE IN CASO DI CLAUSOLA FLOOR
L’OGGETTO DEL CONTRATTO È LECITO, POSSIBILE E DETERMINATO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
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