Ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, pertanto il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, ha l’obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale dalla data di insorgenza dei rapporti anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 c.c. con quello di prova del proprio credito, essendo altrimenti precluso al Giudice verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, atteso che la ricostruzione integrale non può che essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi e equitativi come il cd. saldo zero.
Dall’onere della prova in capo al correntista derivano, inoltre, i seguenti corollari:
– innanzitutto, l’attore non può limitarsi ad allegazioni generiche atteso che ciò finirebbe con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità;
– rappresenta un “vizio” di allegazione, il fatto che la citazione consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala con la sentenza n. 1683 del 16.02.2018.
Nella fattispecie esaminata un correntista agiva con ricorso ex art 702-bis nei confronti della Banca per la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto ed interessi debitori ultralegali.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta eccependo la prescrizione del diritto azionato dall’attrice e, nel merito, l’infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Mutato il rito, veniva espletata CTU contabile e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che spetta all’attore che agisca in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, ai sensi dell’art. 2697 c.c., allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza del titolo della stessa; il correntista ha, pertanto, l’obbligo di produrre il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate al contratto e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Dall’onere della prova in capo al correntista, specifica il Giudicante, derivano poi i seguenti corollari:
– innanzitutto, l’attore ha l’onere di allegare e provare – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità;
– rappresenta un “vizio” di allegazione, il fatto che la citazione consti di deduzioni generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario
– l’attore ha l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza in quanto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
A quest’ultimo riguardo il Giudice ha ulteriormente specificato che è onere del correntista produrre gli estratti conto dalla data di insorgenza dei rapporti azionati, ancorchè risalenti ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 c.c. con quello di prova del proprio credito, essendo altrimenti impossibile verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto atteso che la ricostruzione integrale non può che essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi e equitativi come il cd. saldo zero .
Rilevato altresì che il correntista mancava di assolvere l’onere probatorio sullo stesso gravante non essendosi neppure attivato ai sensi dell’art. 119 co. 4 TUB, per conseguire il rilascio di una copia della documentazione al fine offrire adeguato sostegno probatorio alle proprie pretese, né di aver utilizzato gli strumenti processuali predisposti dall’ordinamento per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla consegna di copia della documentazione e la conseguente condanna della banca al relativo adempimento, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
L’ART. 119 TULB NON SI APPLICA AI CONTRATTI MA ALLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno