Qualora il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di somme asseritamente illegittime in quanto addebitate per effetto di pattuizioni che si assumono essere nulle, è suo preciso onere produrre a supporto delle proprie deduzioni la relativa documentazione contrattuale e contabile, provvedendo all’individuazione analitica delle clausole impugnate e degli addebiti contestati.
In difetto dell’assolvimento di tale onere di allegazione e prova la domanda è da ritenersi generica e nessuna consulenza tecnica può disporsi in quanto la stessa avrebbe carattere esplorativo e, dunque, inammissibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti con la sentenza n. 158 del 01.02.2018.
Nel caso in esame una società correntista conveniva in giudizio la banca al fine di accertare l’invalidità delle clausole relative a capitalizzazione trimestrale degli interessi, tasso di interesse ultra-legale, commissione di massimo scoperto, giorni valuta, commissione extra fido e chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando la mancata indicazione delle clausole impugnate ed eccependo l’inammissibilità delle domande restitutorie riferite a versamenti semplicemente ripristinatori, chiedendo l’integrale rigetto delle stesse.
Il Tribunale ha rilevato che non era stato prodotto alcun contratto e né erano state individuate, quantomeno nei contenuti, le clausole impugnate sicchè le deduzioni attoree si ponevano su un piano del tutto astratto, privo di riferimenti a concrete pattuizioni, impedendo qualsiasi statuizione di invalidità; del pari, le domande restitutorie si presentavano generiche in quanto non erano state specificate le poste contabili oggetto di contestazione.
Il Giudice ha inoltre specificato che a fronte di una domanda così formulata non poteva ammettersi alcuna consulenza tecnica d’ufficio in quanto meramente esplorativa e, quindi, inammissibile.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte con condanna del correntista alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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