Segnalata dall’ Avv.Urbano Fabio Cardarelli del foro di Napoli
Nell’ambito di un giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l’azione di ripetizione dell’indebito, lo stesso ha l’onere di indicare nell’atto di citazione a pena di nullità ex art. 164, comma 4:
1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
2) indicare le singole rimesse che si assumono indebitamente eseguite;
3) la natura solutoria delle rimesse, cioè che esse sono state eseguite su un conto scoperto. In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4)la data del pagamento;
5) calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Solo se il cliente-attore allega in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi e il petitum, si consente da un lato, alla Banca convenuta di difendersi e dall’altro al Giudice di verificare l’esistenza e la conformità alla legge della clausola o del comportamento qualificato come illegittimo dal cliente e, tramite CTU, l’esecuzione della singola rimessa individuata dal cliente e la relativa natura, anche ai fini della prescrizione.
E’ inammissibile l’allegazione implicita di tali elementi compiuta tramite il rinvio con l’atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all’atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all’art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria, con la sentenza n. 999 del 06.04.2018.
Una Società agiva in giudizio contro una Banca per sentire pronunciare la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente stipulato con la stessa, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito dall’intermediario a titolo di cms, interessi e spese non pattuite, allegando i fatti costitutivi della propria pretesa con integrale rinvio alla relazione del consulente depositata in giudizio.
Resisteva in giudizio la Banca che deduceva l’infondatezza della domanda attorea.
In via preliminare, il Giudice ha richiamato la disciplina della nullità dell’atto di citazione, evidenziando che gli elementi oggettivi necessari ad individuare il thema decidendum sono il petitum e la causa petendi, la cui omissione o assoluta incertezza è sanzionata con la nullità ai sensi dell’art. 164 co.4 c.p.c..
Tale sanzione – ha specificato il Magistrato – è posta a presidio sia del potere di cognizione del Giudice, al fine di consentirgli di avere piena conoscenza dei fatti controversi, che del diritto di difesa del convenuto, per garantirgli la consapevolezza dei fatti sui quali è fondata la pretesa della controparte.
Nell’ambito di un giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l’azione di ripetizione dell’indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l’onere sotto il profilo delle allegazioni di rappresentare:
1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
2) indicare le singole rimesse che si assumono indebitamente eseguite;
3) la natura solutoria delle rimesse, cioè che esse sono state eseguite su un conto scoperto. In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4)la data del pagamento;
5) calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Solo se il cliente-attore allega in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi e il petitum, si consente da un lato, alla Banca convenuta di difendersi esaminando l’effettiva esecuzione della rimessa e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa, la prescrizione, nonché di verificare la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito; dall’altro al Giudice di verificare l’esistenza e la conformità alla legge della clausola o del comportamento qualificato come illegittimo dal cliente e, tramite CTU, l’esecuzione della singola rimessa individuata dal cliente e la relativa natura, anche ai fini della prescrizione.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito altresì che tali elementi, costituenti la ragione della domanda, devono risultare esclusivamente dall’atto di citazione essendo inammissibile per l’individuazione degli stessi un generico rinvio alla relazione peritale depositata in giudizio.
In particolare, il Magistrato ha chiarito che l’allegazione implicita compiuta tramite il rinvio con l’atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., le allegazioni implicite, quindi, le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell’azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all’atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all’art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al Tribunale.
Una simile condotta processuale preclude alla Banca, convenuta in giudizio, di predisporre in modo immediato le proprie difese e di prendere posizione su ogni singola rimessa, imponendogli, invece, in via alternativa l’obbligo di attivarsi ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. per esaminare ed estrarre copia degli atti depositati in giudizio dall’attore, eventualmente tramite il conferimento di incarico a un difensore, ovvero l’obbligo di proporre difese generiche.
Rilevato dunque che nel caso in esame vi era la totale omissione e l’assoluta incertezza riguardo tutti i profili oggettivi della domanda, ed in particolare degli elementi di fatto sopra menzionati, il Giudicante non ha ritenuto di dover concedere alcun termine per la sanatoria del vizio di nullità, pronunciandosi per l’inammissibilità delle domande proposte dalla correntista, condannandola alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA GENERICITÀ DELLE DEDUZIONI NEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. NE DETERMINA LA NULLITÀ
TALE VIZIO NON PUÒ ESSERE SANATO CON IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 164, CO. V, C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 12.06.2016
RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE
LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI
Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n.53
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