In merito alla configurabilità della cd. usura sopravvenuta deve aderirsi all’orientamento espresso dalla sentenza delle S.S.U.U. n.24675 del 19.10.2017 che, risolvendo il conflitto giurisprudenziale esistente sul punto, ha stabilito che allorché il tasso degli interessi superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della L. 108/96, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, rilevando unicamente il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
È onere del cliente, attore in ripetizione, versare in atti tutta la documentazione contrattuale e contabile inerente il rapporto controverso, non potendosi disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in riferimento a documenti non richiesti prima del giudizio ai sensi dell’art. 119 TUB.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Marco Cirillo, con la sentenza del 26.01.18 n.1846.
Nella fattispecie in esame una società correntista ed i rispettivi fideiussori convenivano in giudizio una Banca al fine di far accertare e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, di determinazione del tasso di interesse delle c.m.s. e delle spese ai rapporti di conto corrente in atto e, ottenere quindi, la restituzione delle somme indebitamente percepite anche a titolo di interessi superiori alle soglie usura secondo i conteggi di cui alla perizia tecnica da loro depositata.
Costituitasi la Banca, eccepiva preliminarmente che la consulenza di parte fosse priva di fondamento in quanto la Società non disponeva della documentazione bancaria completa, e, in secondo luogo, che la mancanza di contestazioni per diciassette anni avevano reso non più impugnabile il rapporto, di conseguenza anche la ripetizione di qualsiasi somma era da considerarsi prescritta, risultando, il contratto di conto corrente, essere stato stipulato nel marzo del ’96.
Impartito un ordine parziale di deposito documentale alla Banca relativo unicamente alla documentazione contrattuale richiesta in via stragiudiziale dagli attori, disposta ed espletata CTU, la causa era riservata per la decisione.
Dalla documentazione depositata dalla Banca in seguito all’ordine di esibizione, è risultata la determinazione puntuale dei singoli tassi applicati alle cinque aperture di credito, tutte recanti un analitico documento di sintesi sulle condizioni economiche che comprendeva anche le maggiorazioni di tasso per le Commissioni di massimo scoperto e per le spese.
In particolare, in merito alla nullità delle CMS per difetto di causa, il Tribunale ha chiarito che le stesse dovevano considerarsi lecitamente pattuite in quanto abrogate solo in epoca successiva alla stipula dei contratti ed avendo, per il passato, la funzione causale di assicurare un corrispettivo per lo sforzo economico della Banca concretantesi nell’ accantonare e tenere a disposizione l’intera somma oggetto dell’affidamento.
Tra l’altro, tutti i rapporti prevedevano all’art. 8 delle condizioni generali di contratto lo ius variandi, e cioè la facoltà unilaterale per la Banca di modificare tassi, prezzi e condizioni, dovendosi quindi escludere qualsiasi violazione del terzo comma dell’articolo 1284 e dell’art. 117 sesto comma del D.Lgs 385/93.
Quanto alle doglianze mosse in relazione al presunto superamento della soglia usura, espletata CTU tecnico contabile, il Magistrato rilevava che il saggio dei tassi, al momento della pattuizione, si collocava entro i limiti dei tassi soglia, non potendosi dunque prospettare alcuna criticità riguardo all’ usura originaria.
In merito alla configurabilità della cd. usura sopravvenuta, rilevata dal perito in relazione ad alcuni trimestri, il Tribunale ha ritenuto di dover aderire all’orientamento espresso dalla recente sentenza delle S.S.U.U. n.24675 del 19.10.2017 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rileva-unicamente-il-momento-della-pattuizione) che, risolvendo il conflitto giurisprudenziale esistente sul punto, ha stabilito che allorché il tasso degli interessi superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della L. 108/96, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, rilevando unicamente il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In conformità a tale indirizzo interpretativo, il Giudice ha in definitiva escluso l’usurarietà dei rapporti azionati.
Quanto, poi, all’applicazione di interessi anatocistici il Magistrato ha rilevato che il CTU non aveva potuto fornire risposta allo specifico quesito destinato al ricalcolo dei saldi sulla base dell’incidenza dell’anatocismo nei rapporti contestati in mancanza di documentazione adeguata, chiarendo altresì che l’impossibilità dell’accertamento richiesto doveva imputarsi esclusivamente agli attori i quali, agendo in ripetizione, avevano l’onere di versare in atti tutta la documentazione contrattuale e contabile del rapporto.
Sul punto il Giudicante ha specificato altresì che avendo gli attori richiesto, prima del giudizio ed ai sensi dell’ art 119 TUB, unicamente la copia della documentazione contrattuale, gli stessi non avrebbero potuto neppure acquisire gli estratti conto mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc in quanto, appunto, non richiesti preventivamente alla Banca e non potendosi supplire mediante un provvedimento del Giudice alla carenza probatoria in riferimento alla situazione contabile a fondamento dei diritti da loro azionati.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVANO UNICAMENTE I TASSI CONVENUTI AL MOMENTO DELLA STIPULA
IL TRIBUNALE DI ROMA FA PROPRIO IL DICTUM DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U. N. 24675/17
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3565
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO DEVE FORNIRE LA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI
E’ ONERATO DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO CON LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione VI civile, Pres. Genovese – Rel. Falabella | 23.10.2017 | n.24948
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