Nell’ambito di un giudizio di ripetizione di indebito, la parte che domanda la ripetizione di pagamenti asseritamente illegittimi deve allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito, l’esecuzione della prestazione e il difetto del titolo del pagamento.
È perciò l’onere del cliente di produrre in giudizio il testo dei contratti e l’integrale documentazione contabile, al fine di consentire l’esame in giudizio dell’andamento del rapporto.
In particolare, nel caso in cui l’attore contesti l’applicazione da parte della banca di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non pattuita e modifiche unilaterali del contratto, l’omessa produzione dei contratti di conto corrente, degli estratti conto completi e del piano di ammortamento del mutuo ricade sulla parte attrice che non può adempiere al proprio onere probatorio chiedendone l’esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo la richiesta istruttoria inammissibile ove l’interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa; considerando che, ex art. 119 T.U.B., il cliente o chiunque gli succede nell’amministrazione dei suoi beni ha il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» e non quindi la documentazione contrattuale e /o di base del rapporto o documentazione contabile risalente ad oltre dieci anni dalla richiesta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi, con la sentenza n.458 del 13.03.2018.
Una SOCIETÀ S.N.C. e i FIDEIUSSORI, convenivano in giudizio una BANCA chiedendo l’accertamento della nullità parziale del conto corrente, del conto corrente anticipi e di un mutuo chirografario, nonché la condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente riscossi e al risarcimento del danno cagionato dalla conseguente indisponibilità monetaria. Gli stessi contestavano l’applicazione da parte della BANCA di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non pattuita e modifiche unilaterali del contratto.
Si costituiva in giudizio la BANCA che eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione processuale dei fideiussori a promuovere l’azione di nullità dei contratti garantiti e la prescrizione dell’eventuale diritto alla ripetizione dell’indebito, nonché l’inammissibilità delle domande di cui contestavano nel merito la loro fondatezza.
Il Giudicante, aderendo alle prospettazioni della convenuta, ha preliminarmente evidenziato l’assenza di legittimazione in capo ai fideiussori a proporre l’azione di ripetizione dell’indebito essendo pacifico che non avevano sostenuto esborsi nei confronti della Banca.
In merito alle doglianze mosse in relazione all’apertura di credito in conto corrente e al conto anticipi, il Giudice ha rilevato l’impossibilità di procedere all’esame dei profili d’invalidità e di responsabilità dedotti stante l’omesso deposito da parte della correntista, del testo dei contratti e della documentazione contabile in forma integrale, come era suo specifico onere secondo l’ordinaria ripartizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c..
In particolare, il Magistrato ha specificato che la parte attrice che manchi di adempiere al proprio onere probatorio non può chiedere l’esibizione della documentazione non prodotta ex art. 210 c.p.c., essendo la richiesta istruttoria inammissibile ove l’interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, chiarendo altresì che in ogni caso il diritto riconosciuto al cliente ex art 119 TUB di ricevere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni non può in ogni caso avere ad oggetto né i contratti e i loro allegati né gli estratti conto risalenti di oltre dieci anni.
Rilevato quindi la totale inidoneità della documentazione versata in atti a ricostruire l’esatto andamento dei rapporti contestati, il Tribunale ha confermato l’irrilevanza della C.T.U. contabile domandata dalla parte attrice.
In merito alle doglianze in punto di usura, invece, l’attrice contestava, con un completo e generico rinvio alla perizia di parte, l’usurarietà originaria e sopravvenuta degli interessi in conseguenza della somma dei tassi convenuti per entrambe le tipologie di interessi, corrispettivi e moratori.
Il Giudicante ha ritenuto in primo luogo di dover disattendere il metodo di rilevazione dell’usurarietà dedotto da parte attrice affermando, conformandosi ad ormai consolidata giurisprudenza, l’impossibilità di procedere ad un cumulo delle due categorie di interessi stante la loro autonomia ontologica e funzionale, ed in secondo luogo, verificato che al momento della conclusione del contratto il tasso soglia di riferimento fosse superiore al saggio degli interessi corrispettivi, al saggio degli interessi moratori e all’indicatore sintetico di costo, ha escluso l’usurarietà originaria del contratto e specificato che un eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, invece, non avrebbe in caso comportato la nullità o l’inefficacia della clausola determinativa del saggio di interessi, sicché il suo accertamento, oltre a essere impedito dall’assenza del piano di ammortamento, sarebbe stato superfluo.
Alla luce delle sue esposte considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda con condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI ANCORCHÈ RISALENTI AD OLTRE UN DECENNIO ANTERIORE
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
CONTO CORRENTE: LA CONDICTIO INDEBITI RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA PRODUZIONE DEL CONTRATTO
NESSUN RILEVANZA ALLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE CHE IL RAPPORTO È SORTO SENZA LA PATTUIZIONE SCRITTA
Sentenza | Tribunale di Teramo, Giudice Francesca Avancini | 15.02.2018 | n.138
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
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