É esclusa la nullità della clausola di determinazione degli interessi infondata applicata al contratto di mutuo nel caso in cui sia determinata anche con specifico riferimento ai criteri matematici da applicare e alle modalità di calcolo del tasso di interesse, a nulla rilevando le difficoltà dei calcoli matematici da effettuare allorquando le parti hanno pattuito un tasso fisso per i primi mesi e successivamente un tasso indicizzato alle variazioni Euribor.
Il piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: in base a tale metodo, si prevede che il pagamento delle rate di mutuo constino di una quota fissa, composta da una parte di capitale, progressivamente crescente e da una parte di interessi, progressivamente decrescente, quest’ultima da calcolare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Manuela Cortelloni con la sentenza n. 1709 del 29.09.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca eccepivano la nullità della clausola di applicazione degli interessi in quanto indeterminate nonché l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo, chiedendone, per l’effetto l’annullamento per vizio del consenso, in quanto, prestato per errore, essenziale e riconoscibile dall’altro contraente ed il risarcimento del danno patito dall’applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti.
Si costitutiva in giudizio la Banca mutuante chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Giudicante, ha ritenuto infondata le domande attoree, precisando che contrariamente a quanto eccepito dai mutuatari la clausola di determinazione degli interessi applicata al contratto di mutuo risulta determinata anche con specifico riferimento ai criteri matematici da applicare e alle modalità di calcolo del tasso di interesse, e pertanto che l’eventuale difficoltà dei calcoli matematici da effettuare allorquando le parti avevano pattuito un tasso fisso per i primi mesi e successivamente un tasso indicizzato alle variazioni Euribor non incidono sulla validità del contratto medesimo.
Sul punto, il Tribunale ha precisato che alcun vizio del consenso può riscontrarsi in quanto la specificità della clausola esclude la falsata rappresentazione del suo oggetto, quale condizione imprescindibile dell’invocata pronuncia di annullamento ex art. 1427 e ss. c.c..
Infine, il Giudicante ha ritenuto parimenti infondata la doglianza afferente l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese, dichiarando che il piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: in base a tale metodo, si prevede che il pagamento delle rate di mutuo constino di una quota fissa, composta da una parte di capitale, progressivamente crescente e da una parte di interessi, progressivamente decrescente, quest’ultima da calcolare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c..
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale rigettava le domande avanzate dai mutuatari con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca mutuante.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO: È IRRILEVANTE LA MANCATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL COEFFICIENTE DELL’EURIBOR
IL REQUISITO DELLA PATTUIZIONE SCRITTA DEGLI INTERESSI ULTRALEGALI PUÒ SODDISFATTO ANCHE “PER RELATIONEM”
Tribunale di Sondrio, Dott. Luca Giani | 30.05.2016 | n.249
MUTUO: LE CLAUSOLE CONTRATTUALI DEVONO ESSERE LETTE E VALUTATE NELLA LORO INTEREZZA
IL SENSO LETTERALE DELLE PAROLE, EX ART.1362 CC, DEVE ESSERE DESUNTO DA TUTTA LA FORMULAZIONE LETTERALE DELLA DICHIARAZIONE NEGOZIALE TENENDO CONTO DI OGNI SUA PARTE E DI OGNI SUA PAROLA
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 17.12.2012 | n.23208
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