In ipotesi di contitolarità di un conto corrente, i titolari del rapporto sono creditori e debitori in solido verso la Banca ex art. 1854 c.c. e pertanto, da chiunque pervenga l’ordine, l’Istituto deve intendersi liberato eseguendo l’operazione in favore di uno qualsiasi dei cointestatari.
Quando affluiscono somme sul conto, esse rientrano nella disponibilità di tutti i cointestatari che, se sono abilitati ad operare separatamente, possono prelevarle autonomamente, a prescindere da chi sia il titolare effettivo della provvista giacente, e con obbligo per la banca di eseguire l’operazione di prelievo individualmente richiesta da un cointestatario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino con la sentenza n. 697 del 6 marzo 2018.
Nella fattispecie esaminata un correntista conveniva in giudizio la Banca rappresentando di essere titolare in cointestazione con il padre, dichiarato fallito, di un rapporto di conto corrente sul quale la Curatela provvedeva ad effettuare prelievi – volti al soddisfacimento delle ragioni creditorie – di somme detenute e poi depositate a titolo personale ed esclusivo da esso attore, le quali, dunque, non avrebbero dovuto essere ricondotte alla sfera di disponibilità della procedura fallimentare.
Agiva quindi nei confronti dell’intermediario per ottenere la restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla Curatela dal suo conto personale, nonché per ottenere la condanna al risarcimento danni derivanti dai prelievi operati sul conto corrente.
Si costituiva in giudizio la Banca replicando di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale essendo gli intestatari debitori in solido, posto che il conto era a firme disgiunte e che, inoltre, il fallimento del padre era avvenuto molto tempo addietro alla apertura del conto, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Il Tribunale, condividendo le deduzioni difensive della convenuta, ha specificato che secondo il disposto dell’art 1854 c.c. in ipotesi di contitolarità di un conto, i titolari del rapporto sono creditori e debitori in solido verso la Banca con la conseguenza che, da chiunque pervenga l’ordine, l’Istituto deve intendersi liberato eseguendo l’operazione in favore di uno qualsiasi dei contestatari; le somme giacenti sul conto rientrano nella disponibilità di tutti i contestatari che, se sono abilitati ad operare separatamente, possono prelevarle autonomamente, a prescindere da chi sia il titolare effettivo della provvista giacente, e con obbligo per la banca di eseguire l’operazione di prelievo individualmente richiesta da un cointestatario.
Legittimamente la convenuta aveva autorizzato i prelievi effettuati dal Curatore in sostituzione del cointestatario fallito.
Il Giudice ha specificato altresì che erano irrilevanti le doglianze di parte attrice circa il fatto che in realtà si trattava di conto corrente personale e che l’intera provvista fosse sua, in quanto si trattava di censure attinenti ai rapporti interni intercorrenti tra i contitolari che non potevano avere rilevanza dei confronti dell’Istituto di Credito.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale ha quindi rigettato integralmente la domanda del correntista, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTO COINTESTATO A FIRMA DISGIUNTA: OGNI CONTITOLARE È SOLIDALMENTE RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELLA BANCA
NON RILEVA CHE L’ESPOSIZIONE DEBITORIA DISCENDA DAL FINANZIAMENTO ACCORDATO IN FAVORE DI UNO SOLO DI ESSI
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Ambrosio – Rel. Falabella | 07.04.2017 | n.9063
CONTI BANCARI: IL COINTESTATARIO NON È PROPRIETARIO ESCLUSIVO DELLE SOMME DEPOSITATE SUL CONTO
LA COINTESTAZIONE DI UN CONTO BANCARIO NON DETERMINA L’ESCLUSIVA APPARTENENZA DELLE SOMME A CREDITO
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 30.05.2013 | n.13614
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