Il tema della determinatezza, o della determinabilità, del tasso di interesse, attiene essenzialmente al tasso nominale, e non invece al TAEG (nel quale vanno notoriamente incluse, a fini di trasparenza, determinate voci che compongono il c.d. costo complessivo del credito, ulteriori rispetto agli interessi), e neppure al TEG (che rappresenta il tasso effettivo contrattuale, che va raffrontato con il tasso-soglia ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura).
In altri termini, la normativa di trasparenza impone che nei contratti di leasing sia indicato il c.d. “tasso leasing”, corrispondente al tasso che eguaglia il costo di acquisto del bene al valore attualizzato dei flussi futuri di pagamento, compreso il valore di riscatto finale.
In particolare, la norma di trasparenza, nel definire il tasso leasing, richiede infatti che l’importo dei canoni da attualizzare sia considerato per la sola quota parte riferibile alla “restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi.
L’erronea indicazione del tasso leasing (nei contratti di locazione finanziaria), non può determinare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai consumatori, le conseguenze di cui all’art. 125 bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno, ove fornisca la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto, peraltro si deve escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni dell’ISC/TAEG (o del c.d. tasso leasing) che si risolvano in scostamenti del tutto marginali.
Questo il principio espresso dall’Abf, Collegio di Bologna, Pres. Marinari – Rel. Alvisi con la decisione n. 9687 del 03.05.2018.
Nella fattispecie processuale una Società utilizzatrice proponeva ricorso al Collegio deducendo di aver stipulato un contratto di leasing finanziario rispetto al quale denunciava l’indeterminatezza dell’oggetto ex art.1346 c.c.
Secondo la tesi della ricorrente il contratto de quo, pur indicando un Tasso Leasing pari a 5,70%, non riportava tutte le informazioni necessarie a determinare in modo chiaro ed univoco le condizioni ed i tassi effettivamente applicati al piano di rimborso.
La ricorrente sosteneva che l’applicazione del tasso nominale era suscettibile di risultati non univoci, in quanto risultavano possibili diverse scelte applicative, con conseguente indeterminatezza giuridica dell’oggetto del contratto e nullità per indeterminatezza del tasso convenzionale che doveva essere sostituito in via eteronoma con quello legale vigente alla data del perfezionamento del contratto ai sensi dell’art. 1284 c.c. da cui derivava il diritto di ricalcolo del piano di ammortamento.
Si costituiva l’intermediario che eccepiva l’infondatezza del ricorso, ben evidenziando che l’oggetto del contratto era chiaramente determinato ai sensi dell’art. 1346 c.c. in quanto nel testo contrattuale erano stati indicati il corrispettivo complessivo dovuto, il numero, l’importo e la scadenza dei canoni di locazione finanziaria nonché il corrispettivo per l’esercizio dell’opzione di acquisto del bene concesso in leasing.
Il Collegio ha osservato che, affinché l’oggetto di un contratto di leasing possa dirsi rispettoso della normativa di trasparenza, occorre che sia indicato in contratto il cd. “tasso interno di attualizzazione” e “ogni altro prezzo e condizione praticati”.
Nel caso di specie il contratto di leasing indicava chiaramente il “valore di acquisto”, la “durata della locazione finanziaria”, il “corrispettivo globale della locazione finanziaria”, con distinta indicazione del “canone anticipato” e dei “canoni successivi”, il prezzo di riscatto, il Tasso Leasing pari al 5,70% (“tasso annuo nominale calcolato sui giorni effettivi su base 30 giorni mese”), il Tasso di Mora e il Tasso di Attualizzazione.
L’Arbitro Bancario ha rilevato che nella perizia tecnico contabile offerta dal ricorrente emergevano errori di calcolo, pertanto la non univocità dei risultati dipendeva da questi e non dall’indeterminatezza del tasso effettivamente applicato dall’intermediario rispetto a quello indicato in contratto, né la ricorrente dimostrava la discrasia fra il Tasso Leasing indicato in contratto ed il tasso effettivamente applicato dall’intermediario.
Quanto alle ipotesi di ricalcolo del Tasso Leasing indicate nella perizia della Società utilizzatrice si è evidenziato che scorrettamente includevano nel conteggio anche gli “oneri sostenuti dal locatario accessori all’erogazione del credito secondo le indicazioni contenute nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emesse da Banca d’Italia, aggiornate ad agosto 2009” e precisamente le commissioni di istruttoria, le spese di incasso del canone, le spese per il riscatto finale, le spese di assicurazione.
Sul punto, il Collegio ha affermato che il Tasso Leasing non esprime il costo complessivo del finanziamento bensì “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale”. Esso pertanto non va confuso con il TEG (tasso effettivo globale), che è invece il tasso oggetto di raffronto con il tasso-soglia ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura. Ne deriva che i risultati cui perveniva il perito dell’utilizzatrice non dimostravano affatto l’indeterminatezza del Tasso Leasing indicato nel contratto oggetto di esame, essendo piuttosto il frutto di un evidente errore metodologico della ricorrente, che arbitrariamente includeva nel ricalcolo del Tasso Leasing oneri che non potevano esservi inclusi, assimilando del tutto impropriamente il calcolo del Tasso Leasing a quello del TEG.
In altri termini, il tema della determinatezza, o della determinabilità, del tasso di interesse, attiene essenzialmente al tasso nominale, e non invece al TAEG e neppure al TEG, sul punto la normativa di trasparenza impone che nei contratti di leasing sia indicato il c.d. “tasso leasing”, corrispondente al tasso che eguaglia il costo di acquisto del bene al valore attualizzato dei flussi futuri di pagamento, compreso il valore di riscatto finale, richiedendo che l’importo dei canoni da attualizzare sia considerato per la sola quota parte riferibile alla “restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi”.
Peraltro, il Collegio ha affermato che l’erronea indicazione del tasso leasing non può determinare, nei contratti conclusi con soggetti diversi dai consumatori, le conseguenze di cui all’art. 125 bis TUB, ma può unicamente legittimare il soggetto finanziato a richiedere il risarcimento del danno.
Per questi motivi, il Collegio ha rilevato che i calcoli sviluppati dalla ricorrente erano erronei, non dimostrando la sussistenza di un’effettiva possibilità di discrasia fra il Tasso Leasing indicato in contratto e il tasso effettivamente applicato dall’intermediario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l‘Arbitro Bancario Finanziario non ha accolto il ricorso della Società utilizzatrice.
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