Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Va negata la configurabilità dell’usura sopravvenuta non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari.
Deve inoltre essere ulteriormente esclusa, in base alla pretesa applicazione del criterio di buona fede ex art 1375 c.c., l’illiceità ex se della condotta dell’istituto bancario di pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell’usura come determinata al momento del pagamento stesso, in quanto tale pretesa corrisponde ad un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi con la sentenza n. 958 del 10.05.2018.
Nella fattispecie in disamina un mutuatario conveniva in giudizio la Banca al fine di accertare l’applicazione al contratto di mutuo dallo stesso stipulato con l’istituto di credito di interessi superiori alle soglie usura.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando nel merito la domanda sostenendo l’irretroattività della legge 108/96, posto che il rapporto era sorto in data precedente all’entrata in vigore della normativa in tema di usura, ed eccependo la prescrizione del diritto.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile nella quale veniva accertato il superamento del “tasso soglia” fissato ai sensi dell’art. 2 della l. 108/1996 solo a decorrere dal primo trimestre del 1999 e sino all’estinzione del rapporto.
Il Tribunale, concordando con le prospettazioni della convenuta, ha rilevato che il contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa era stato stipulato nel marzo del 1997, ossia in data anteriore all’entrata effettiva in vigore della legge 108/96, avvenuta in data 2 aprile 1997, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.m. del 22 marzo 1997, contenente la prima rilevazione dei tassi medi, ex art. 2 della legge ed ha quindi ritenuto di dover aderire all’orientamento che nega la configurabilità della cd. “usura sopravvenuta” per in contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa.
In particolare il Giudice ha richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n.24675 del 19.10.2017 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sopravvenuta-rileva-unicamente-il-momento-della-pattuizione) ed ha chiarito che la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari, precisando ulteriormente che la valutazione di usurarietà del contratto va effettuata con esclusivo riferimento al momento della pattuizione, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla legge n. 108 del 1996, imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1..
Il Tribunale, ha quindi specificato che è perfettamente lecita la condotta dell’istituto bancario di pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell’usura come determinata al momento del pagamento stesso, in quanto corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
Tale condotta, non può essere considerata ex se illecita, neanche invocando il disposto di cui all’art. 1375 c.c. in quanto a violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sè di diritti scaturenti dal contratto, dovendosi necessariamente avere riguardo alle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che risultino appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha quindi integralmente rigettato le domande di parte attrice, condannandola altresì alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVANO UNICAMENTE I TASSI CONVENUTI AL MOMENTO DELLA STIPULA
IL TRIBUNALE DI ROMA FA PROPRIO IL DICTUM DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U. N. 24675/17
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3565
RAPPORTI BANCARI: ESCLUSA OGNI RILEVANZA DELLA CD. USURA SOPRAVVENUTA
IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI USURA VA VERIFICATO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marco Cirillo | 26.01.2018 | n.1846
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