Il superamento dei tassi soglia deve essere valutato considerando distintamente il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, allorché la loro usurarietà va scrutinata con riferimento alla loro entità, considerando che essi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” o un ” tasso creativo”.
Se pattuito e non applicato il tasso moratorio non produce effetti sul TEG se non dopo l’inadempimento del cliente, mentre la rata impagata genera una modifica al piano di rimborso che comporta alcune conseguenze tra cui la maggiorazione dell’interesse sulla componente già scaduta in virtù della possibilità di applicarlo tasso moratorio all’intera rata scaduta, come consentito dall’art. 3 della Delibera CICR del 2000; pertanto, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1815 comma 21 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza dei soli interessi moratori, non già la conversione in mutuo gratuito contenente interessi moratori usurari.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale con la sentenza n. 508 del 04.09.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un mutuatario, in proprio e in qualità di titolare di una ditta, conveniva in giudizio una Banca e, premettendo di aver stipulato un contratto di mutuo fondiario con l’istituto creditizio, eccepiva l’illegittimità dei tassi applicati per violazione della legge 108/96; in particolare, l’attore asseriva che dalla sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori era risultato che il tasso soglia superasse il limite usura.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo l’infondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto,
Il Giudice ha ritenuto infondata l’eccezione attorea, spiegando che deve ritenersi erronea la sommatoria tra corrispettivi e moratori in virtù della loro diversa natura, funzionale ed ontologia.
In particolare, il Tribunale affermando di aderire all’orientamento espresso dalla S.C. con suo obiter dicum n. 350/13 ha spiegato che il superamento dei tassi soglia deve essere valutato considerando distintamente il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, allorché la loro usurarietà va scrutinata con riferimento alla loro entità; considerando, pertanto, che essi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “NON TASSO” o un ” TASSO CREATIVO”.
Sul punto, il Giudicante ha ritenuto opportuno chiarire che è onere dell’attore allegare dedurre ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia nelle ipotesi in cui lamenti la pattuizione di usuraria del mutuo.
Infine, il Giudice ha considerato che stante la distinzione ontologica e funzionale tra gli interessi compensativi e quelli moratori, è pacifico che se pattuito e non applicato il tasso moratorio non produce effetti sul TEG se non dopo l’inadempimento del cliente, mentre la rata impagata genera una modifica al piano di rimborso che comporta alcune conseguenze tra cui la maggiorazione dell’interesse sulla componente già scaduta in virtù della possibilità di applicarlo tasso moratorio all’intera rata scaduta, come consentito dall’art. 3 della Delibera CICR del 2000; ciò posto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1815 comma 21 c.c. e 1419 c.c., si dispone che in caso di invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, si determinerebbe tutt’al più la non debenza dei soli interessi moratori, non potendosi sostenere la conversione in mutuo gratuito contenente interessi moratori usurari.
Per tali motivi il Tribunale ha rigettato le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
USURA MORATORI: NON SI PUÒ UTILIZZARE COME PARAMETRO IL TAEG DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
E’ PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LOGICA E GIURIDICA, CONFRONTARE DUE ENTITÀ NON OMOGENEE.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Giudice Dott. Carlo Maddaloni. | 05.10.2017 | n.9977
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
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