Con riferimento alla surrogazione nei contratti di finanziamento, l’art. 120 quater T.U.B. determina un’ipotesi di sostituzione nel lato attivo dell’obbligazione, sicchè essa si configura non già quale estinzione del mutuo e nascita di un nuovo rapporto contrattuale, bensì quale fenomeno di successione a titolo particolare nel rapporto di mutuo.
In una controversia giudiziale in cui risulti che la mutuataria attrice abbia esercitato, nel corso del rapporto di mutuo intrapreso con la Banca, la facoltà di surrogazione ex art. 1202 cod. civ., se alla data di notifica dell’atto di citazione, il rapporto con la Banca era già concluso per esservi subentrato un soggetto finanziatore terzo, le domande attoree che presuppongono la sussistenza del rapporto di mutuo in capo al finanziatore, non possono che essere rivolte nei confronti del soggetto subentrato nel rapporto, non potendo in alcun modo essere accolte nei confronti della Banca, che non è più titolare del finanziamento oggetto di causa in virtù dei principi ex art. 120 quater T.U.B..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi di Vignano, con la sentenza n.615 del 09/03/2018.
Nella fattispecie in esame la cliente, lamentava la pretesa usura originaria nel contratto di mutuo, la pretesa applicazione da parte della banca in corso di rapporto di interessi anatocistici, l’indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse nominale pattuito nel contratto di mutuo e, su tali presupposti, chiedeva al Tribunale la declaratoria di gratuità del mutuo e la restituzione delle asserite somme indebitamente versate.
Si costituiva la Banca eccependo in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dell’attrice poiché il mutuo oggetto di causa non era più in essere con la Banca, essendo stato già estinto alla data di notifica dell’atto di citazione, e, in via pregiudiziale, il suo difetto di legittimazione e di titolarità passiva, poiché il mutuo oggetto di causa era stato estinto in quanto oggetto di surrogazione per volontà dell’attrice ex art. 1202 cod.civ. in favore di Banca terza subentrante.
Il Giudice ha osservato, in fatto, che il mutuo oggetto di causa risultava essere stato chiuso con la Banca in virtù dell’esercizio della mutuataria attrice della facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202 cod.civ. e, essendo la surrogazione un fenomeno di successione a titolo particolare nel rapporto di mutuo, ha osservato che alla data di notifica dell’atto di citazione, il rapporto con la Banca era già concluso per esservi subentrato un soggetto finanziatore terzo, con il quale il rapporto stava proseguendo alle condizioni stabilite con il debitore.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca con condanna della parte attorea alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO: LA SURROGA DEL CONIUGE NELLA POSIZIONE ATTIVA DELLA BANCA
L’ISTITUTO DI CREDITO PERDE LA TITOLARITÀ DELLA SITUAZIONE GIURIDICA SOSTANZIALE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco | 06.02.2018 | n.10
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