Sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo alla Banca, qualora i rapporti, oggetto di contestazione, siano stati estinti antecedentemente al provvedimento della costituzione dell’ente ponte e per i quali non sia stata fatta precedente contestazione.
Gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione, non possono esercitare pretese sui diritti, attività o passività oggetto della cessione nei confronti del cessionario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani, con l’ordinanza del 29.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE agiva in giudizio contro la BANCA ALFA per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte all’Istituto di credito.
Resisteva in giudizio la BANCA ALFA che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto sosteneva che il rapporto oggetto di contestazione si era estinto nel 2013, vale a dire prima che l’Istituto di Credito con il quale l’attore aveva stipulato il rapporto controverso fosse soggetto a risoluzione e si fosse costituita la BANCA ALFA.
Sul punto, il Tribunale ha ricostruito la vicenda storica precisando che il provvedimento del 21 novembre 2015 della Banca d’Italia prevedeva la risoluzione dell’Istituto di Credito con la quale l’attore aveva stipulato il contratto e l’adozione della struttura dell’Ente ponte.
La Banca d’Italia in data 22.11.2015, come primo atto per la realizzazione del relativo programma, disponeva la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività dell’Istituto di Credito in crisi a favore della BANCA ALFA, costituendo quest’ultima come “Ente ponte”, realizzando in tal modo la separazione ed il definitivo distacco tra i fattori del patrimonio, ovvero i rapporti giuridici pendenti attivi e passivi, destinati a mantenere continuità sul mercato, dagli elementi non suscettibili di continuazione.
Più nello specifico, si tratta di un sistema speciale, in cui la Banca d’Italia ha elabora un meccanismo di cessione che ha lo scopo di trasferire alla BANCA ALFA solo gli elementi costituenti l’azienda bancaria in essere al momento della risoluzione, più nello specifico l’art.47 co.7 d.lgs. 180/2015 prevedeva che gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non erano oggetto di cessione non potevano esercitare pretese sui diritti, attività o passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell’alta dirigenza del cessionario.
Pertanto, il rapporto intestato al CLIENTE, chiuso nel 2013, non era più un elemento costituente la azienda in risoluzione e come tale oggetto di cessione all’Ente ponte.
Alla luce delle suesposte considerazione, il Tribunale ha rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo a BANCA ALFA, ora BANCA BETA rigettando la domanda attorea con compensazione delle spese di lite.
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