Una clausola originariamente non usuraria non può acquistare in seguito, rimanendo invariato il tasso di interesse, il carattere dell’usurarietà, in quanto il momento cui deve farsi riferimento per la determinazione della soglia usuraria è solo quello convenzionale.
Peraltro si esclude che la pretesa in sé degli interessi divenuti in executivis usurari possa determinare la violazione del canone di buona fede, concretizzandosi la detta violazione nelle particolari modalità abusive in cui si manifesti l’esercizio del diritto.
Nessuna sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è possibile, stante la diversa funzione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi con la sentenza n. 219 del 20.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETÀ MUTUATARIA e il FIDEIUSSORE agivano in giudizio contro la BANCA con la quale la prima aveva concluso un contratto di mutuo fondiario ipotecario di cui lamentava l’usurarietà degli interessi applicati, chiedendo il riconoscimento della nullità delle clausole e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, nonché l’accertamento degli interessi anatocistici e la nullità della clausola floor.
Resisteva in giudizio la BANCA che contestava la pretesa attorea chiedendone il rigetto.
Il Giudice ha in primo luogo esaminato la questione relativa agli interessi usurari e ha richiamato il diritto vivente in materia sottolineando che la valutazione del superamento del tasso soglia è da ricondursi al momento della pattuizione, non rilevando il momento del pagamento, infatti, la sopravvenuta usurarietà, rectius nullità sopravvenuta non è ammissibile posto che l’art. 1815 c.c. trova applicazione solo in caso di nullità originaria.
Questo principio è stato di recedente ribadito dalle Sez. Un. della Suprema Corte con la sentenza n.24675 del 2017, secondo cui l’interprete è vincolato in maniera imprescindibile all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c., come modificati dalla l. n. 108/1996, imposta dall’art.1 comma 1 d. l. n. 394/2000, altresì è escluso che la pretesa degli interessi divenuti in executivis usurari possa determinare la violazione del canone di buona fede, in quanto la condotta abusiva dell’Istituto di Credito dovrebbe concretizzarsi in un esercizio disfunzionale del diritto.
Il Tribunale ha poi rilevato che nessuna sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è possibile, stante la diversa funzione degli stessi e la loro ontologica incompatibilità, peraltro l’attrice non aveva neppure dedotto, in concreto, di aver mai pagato interessi moratori ed in quali periodi, risultando perciò la domanda di ripetizione dell’indebito del tutto generica e priva di adeguata prova.
Per mera completezza motivazionale, il Magistrato ha poi fornito due osservazioni in ordine all’asserito fenomeno anatocistico dovuto al metodo di calcolo c.d. alla francese e alla validità della clausola floor.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza unanime ritenendo che tale sistema di conteggio non comporti alcun fenomeno anatocistico vietato.
Più nello specifico, l’adozione di un piano di ammortamento alla francese non implica automaticamente un fenomeno anatocistico, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, inoltre a partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito, in modo tale che l’interesse non è produttivo di altro interesse, non venendo accumulato al capitale.
In ordine alla clausola floor, invece, è stato osservato che non può ritenersi indeterminata, laddove sia collocata in calce all’analitica determinazione del tasso nominale annuo del contratto di mutuo, sicché anche il tasso minimo non potrà che essere calcolato sulla base dei medesimi parametri indicati, né il meccanismo che tale clausola introduce, vale a dire un limite minimo predeterminato a favore della Banca, appare illegittimo, perché, diversamente opinando, dovrebbero allora considerarsi illegittimi tutti i mutui a tasso fisso.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’azione di ripetizione dell’indebito assorbe ogni altra questione e ha condotto il Giudice a rigettare la domanda di parte attrice condannandola alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
RAPPORTI BANCARI: ESCLUSA OGNI RILEVANZA DELLA CD. USURA SOPRAVVENUTA
IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI USURA VA VERIFICATO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marco Cirillo | 26.01.2018 | n.1846
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVANO UNICAMENTE I TASSI CONVENUTI AL MOMENTO DELLA STIPULA
IL TRIBUNALE DI ROMA FA PROPRIO IL DICTUM DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U. N. 24675/17
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3565
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