Quanto alla clausola determinativa della commissione di massimo scoperto: l’indicazione della percentuale del prelievo è sufficiente a individuarne l’oggetto, poiché rende agevole desumere la sua base di calcolo, ossia l’entità del fido di volta in volta operante;
La clausola deve indicare il valore percentuale della commissione, sufficiente per ritenerne determinabile l’oggetto, nonché le condizioni e la periodicità dell’addebito, la base di calcolo, consentendo di determinarlo in modo specifico e non arbitrario.
La commissione di massimo scoperto non remunera il godimento del capitale come gli interessi corrispettivi, ma la sua disponibilità, si tratta di una remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma.
Se la relativa percentuale è applicata sull’utilizzato anziché sull’affidato, quando il primo è inferiore il secondo, il cliente consegue un vantaggio; nel caso contrario, invece, la coincidenza tra l’utilizzato e l’affidato (di fatto) rende l’applicazione della commissione di massimo scoperto sul prelevato comunque coerente col programma contrattuale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi con la sentenza n.361 del 27.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, una Società in liquidazione e il suo fideiussore agivano in giudizio contro una Banca con la quale il debitore principale aveva ottenuto una linea di credito rispetto la quale denunciava l’applicazione di interessi illegittimi, chiedendone la restituzione.
Il Tribunale ha rilevato che il fideiussore non era legittimato a proporre l’azione di ripetizione dell’indebito, essendo pacifico che non aveva sostenuto esborsi nei confronti della Banca, invero, risultava legittimato in ordine all’azione di nullità dei contratti, in quanto il rapporto di garanzia si basa su un nesso di accessorietà secondo cui la nullità del rapporto principale si ripercuote negativamente su quello fideiussorio che in tal caso risulterebbe privo di giustificazione causale.
Quanto alla nullità degli interessi applicati, il Magistrato ha richiamato la recente pronuncia di legittimità a Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non inficia né la validità né l’efficacia della clausola determinativa del saggio degli interessi corrispettivi pattuita anteriormente all’entrata in vigore della L. 108/96, in quanto la valutazione del valore soglia coincide con la promissio, infatti la successiva riscossione degli interessi contrattuali non viola di per sé la buona fede in executivis.
In altri termini, la clausola determinativa del saggio degli interessi corrispettivi risultava legittima e nessun importo era dovuto al cliente a titolo di ripetizione dell’indebito, né si riscontrava alcun esercizio abusivo del diritto da parte della Banca.
Sotto il profilo della dedotta usura soggettiva, la parte attrice non allegava né provava il consapevole approfittamento da parte della Banca di un suo stato di crisi finanziaria, inoltre dalla CTU non emergeva alcuna sproporzione tra le prestazioni convenute, pertanto la domanda doveva ritenersi infondata.
In merito all’anatocismo il Giudice ha rilevato che incombeva sull’attrice la prova dei pagamenti sine titulo.
A tal riguardo, la BANCA comunicava con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.4.2000 e nell’estratto conto del 31.3.2000 l’adeguamento della clausola anatocistica originaria alla riforma dell’art. 120 T.U.B. e alla delibera del CIRC del 9.2.2000.
In particolare, la Banca eseguiva la duplice comunicazione per adeguarsi alla delibera citata, pertanto la pattuizione modificata doveva ritenersi valida.
Inoltre, la parte attrice contestava la clausola determinativa della commissione di massimo scoperto sotto vari profili, in primo luogo il Tribunale ha osservato che l’indicazione della percentuale del prelievo è sufficiente a individuarne l’oggetto, poiché è agevole desumere la sua base di calcolo, ossia l’entità del fido di volta in volta operante.
Nel caso di specie la clausola non solo indicava il valore percentuale della commissione, sufficiente per ritenerne determinabile l’oggetto, bensì specificava le condizioni e la periodicità dell’addebito, nonché la base di calcolo, consentendo di determinarlo in modo specifico e non arbitrario.
In secondo luogo, l’attore deduceva che la commissione di massimo scoperto era calcolata sull’utilizzato rendendo nulla la clausola per difetto di causa.
A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la commissione di massimo scoperto non remunera il godimento del capitale come gli interessi corrispettivi, ma la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma. Se la relativa percentuale è applicata sull’utilizzato anziché sull’affidato, quando il primo è inferiore il secondo, il cliente consegue un vantaggio; nel caso contrario, invece, la coincidenza tra l’utilizzato e l’affidato rende l’applicazione della commissione di massimo scoperto sul prelevato comunque coerente col programma contrattuale.
Il Giudice ha poi rilevato che le contestazioni sull’applicazione asseritamente ingiustificata di addebiti per spese e valuta erano tanto generiche che la parte attrice non indicava, neppure a titolo esemplificativo, in quali momenti e per quali operazioni la Banca avrebbe lucrato con l’antergazione e/o la postergazione delle valute.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CMS: VALIDA SE PATTUITI TUTTI GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARLA
LA CLAUSOLA DEVE PRECISARE PERCENTUALE, BASE DI CALCOLO, CRITERI E PERIODICITÀ DI ADDEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 24.02.2016 | n.264
CMS: VALIDA SE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA O DETERMINABILE
LA CLAUSOLA PATTIZIA DEVE INDICARE LA MISURA DEL TASSO, LA PERIODICITÀ DEL CONTEGGIO E LA BASE DI CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 15.10.2014 |
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