Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
In tema di liberazione del fideiussione, l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione con la sentenza n.11082 del 31 maggio 2018.
IL CASO
Parte attrice, nella qualità di garante coobbligato, agiva in giudizio nei confronti della Banca, spiegando domanda di accertamento negativo del credito, come maturato dalla convenuta sia nei confronti della obbligata principale, sia di esso stesso attore. Oggetto di causa, numerosi rapporti di conto corrente sia ordinari che in anticipo fatture, che la garantita aveva aperto con la banca convenuta, oltre ad un contratto di finanziamento chirografario stipulato tra le medesime parti.
La Banca aveva comunicato la risoluzione di tutti i rapporti suddetti, provvedendo contestualmente alla messa in mora della società debitrice principale insieme ai vari condebitori in solido esistenti.
Parte attrice manifestava le proprie doglianze seguendo due linee di difesa ben precise:
1) In primo luogo asseriva la presunta applicazione sui rapporti de quibus, di commissioni varie da parte dell’istituto di credito (massimo scoperto, commissioni per la disponibilità immediata dei fondi, commissioni di utilizzo oltre fido), che avrebbero artatamente determinato la lievitazione degli interessi passivi; analogamente, con riferimento al rapporto di finanziamento chirografario, il relativo debito sarebbe stato configurato in relazione ad un’errata attribuzione ed applicazione del tasso di interesse pattuito.
Veniva pertanto chiesta una CTU, al fine di evidenziare tali irregolarità;
2) In secondo luogo poi, asseriva che la Banca, nella piena consapevolezza che nel corso del rapporto la società correntista peggiorava le proprie condizioni patrimoniali, avrebbe colposamente continuato a farle credito, in palese violazione dei canoni di correttezza e buona fede nei confronti dei garanti, la cui posizione, ex. art 1956 c.c., non può e non deve risultare esposta ad un maggior rischio, per colpa del creditore.
Nel caso di specie, a detta dell’attore, l’istituto creditore avrebbe dovuto rivedere, a fronte della diminuita solvibilità del debitore principale, le linee di credito concesse. Invece, poiché senza speciale autorizzazione era stato fatto credito al debitore principale in difficoltà economica, doveva essere pronunciata la liberazione dall’obbligazione. ex. art. 1956 c.c.
Parte convenuta Banca si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo integralmente le deduzioni avversarie, contestando l’operata discrepanza del saldo debitorio dovuto, rispetto a quello calcolato.
Asseriva inoltre che in relazione alle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità immediata di fondi, di utilizzo oltre disponibilità di fido, si trattava di clausole tutte espressamente pattuite nei contratti bancari sottoscritti dalle parti, come risultava dai documenti allegati in atti.
Sottolineava poi la convenuta il progressivo aumento dell’importo massimo garantito da parte del fideiussore attore, attraverso la sottoscrizione di più lettere di garanzia, tempo per tempo. Evidenziava ancora che all’interno dei dettati contrattuali di riferimento e quindi per patto espresso … “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La Banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell’importo garantito, l’entità della posizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta”.
Sulle difese esposte dalle parti, il giudice designato alla trattazione riteneva la causa documentalmente matura per la decisione, fissando l’udienza di precisazione conclusioni, ex. art. 281 sexies c.p.c.
IL COMMENTO
La domanda di parte attrice, è stata ritenuta del tutto infondata. Il Tribunale di Roma ha in primis evidenziato nella parte motiva, che l’attore non aveva in alcun modo disconosciuto la sussistenza dei rapporti fideiussori con la società debitrice, sia ab origine, sottoscrivendo la prima fideiussione, sia in itinere, con una seconda garanzia rilasciata; con ciò ammettendo con implicitamente e pacificamente, di essersi obbligato per la società medesima.
Nel merito il Tribunale di Roma sottolineava:
a) che le commissioni applicate dalla Banca, risultavano espressamente pattuite nei contratti prodotti dalla Banca;
b) che la clausola già sopra esposta, giusta la quale il fideiussore aveva cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca, in concorso con la ulteriore clausola pattizia che imponeva alla banca, a richiesta del fideiussore, di comunicargli entro i limiti dell’importo garantito, l’entità della posizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta, (tenuto conto epperò dell’effettivo lasso di tempo intercorso tra le due sottoscrizioni fideiussorie…..tre anni), escludevano qualsiasi presupposto applicativo della norma di cui all’art. 1956 c.c;
c) che l’istanza ex. art. 210 c.p.c. formulata in corso di causa, avente ad oggetto il contratto e gli estratti conto relativi al rapporto contestato, non era accoglibile in quanto mancava la preventiva richiesta ex art. 119 TUB e tale documentazione era stata comunque prodotta dalla Banca;
d) che per ciò che riguardava il contratto di finanziamento invece, nessuna problematica poteva essere rilevata in merito ai criteri di calcolo degli interessi di mora, giacchè, questi ultimi erano stati applicati alla percentuale di cui alla normativa contrattuale debitamente sottoscritta, verificabile agilmente attraverso la disamina del piano di ammortamento allegato;
e) che la richiesta di esperimento di consulenza tecnico-contabile d’ufficio, risultava priva di utilità, in relazione alla genericità delle circostanze lamentate.
Orbene e per quanto di interesse con la sentenza in esame, va senz’altro ulteriormente precisato che nella fideiussione per obbligazione futura, sul modello e quindi della fideiussione oggetto della lite, l’onere del creditore previsto dall’art. 1956 c.c. di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussistendo però e quale esempio ulteriore rispetto a quello oggi in commento, allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo, comporta ex sè la preventiva autorizzazione del fideiussore, alla concessione del credito ( cfr. Cass. civile, sez. VI, 23/03/2017, n. 7444 In senso conforme:Cass. Civ., sez. 03, del 05/06/2001, n. 7587 Vedi anche:Cass. Civ., sez. 01, del 09/08/2016, n. 16827 Vedi anche:Cass. Civ., sez. 01, del 21/02/2006, n. 3761).
Ed ancora, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. civile, sez. I, 17/11/2016, n. 23422).
In buona sostanza affermando la giurisprudenza di legittimità, che in tema di liberazione del fideiussione, l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicchè non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. aveva confermato le decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza). Cass. civile, sez. I, 02/03/2016, n. 4112.
In conclusione il Tribunale oggi in commento, ha respinto tutte le domande dell’attore, con la condanna al pagamento delle spese legali, liquidate nell’importo di complessivi euro 15.000,00, con gli accessori come per legge.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno