Anche se la conversione non opera d’ufficio, bensì a domanda di parte, l’istanza di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario è certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, trattandosi di istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria.
L’accertata nullità del titolo negoziale manifesta la mancanza di giustificazione causale della permanenza delle somme erogate nel patrimonio del mutuatario, con connessa applicabilità della norma dell’art. 2033 cod. civ., pertanto il capitale erogato dalla BANCA alla fallita deve essere restituito.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Dolmetta, con ordinanza n. 11201 del 6 marzo 2018.
Una BANCA proponeva domanda di ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata ed ipotecaria, in virtù di un credito derivante da un’operazione di mutuo fondiario, la quale veniva rigettata dal Giudice delegato sulla base del rilievo del superamento in sede di erogazione dei limiti di finanziabilità stabiliti dagli artt. 38 e ss. del TUB.
Avverso tale decisione la BANCA proponeva opposizione ex art. 98 L.F., presentando istanza di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, chiedendo contestualmente il riconoscimento dell’importo insinuato.
Tale opposizione veniva rigettata sui seguenti punti:
1) la richiesta conversione non opera di ufficio;
2) la richiesta di riconoscimento dell’importo insinuato a titolo di mutuo ipotecario ordinario costituirebbe una domanda nuova;
3) il riconoscimento della prelazione ipotecaria per un contratto di mutuo fondiario dichiarato nullo consentirebbe al creditore di soddisfare il proprio interesse eludendo le norma imperative, così realizzando lo stesso scopo (privilegio sul bene) cui avrebbe diritto se il mutuo fondiario fosse stato validamente concluso.
Contro il decreto di rigetto, la BANCA proponeva ricorso per Cassazione con una serie di motivi, eccependo in particolare l’ammissibilità dell’istanza di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, non essendo tardiva in quanto avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità e chiedeva, in ogni caso, la restituzione del capitale erogato dalla BANCA alla società fallita.
La Suprema Corte rilevava che in ipotesi di nullità del contratto di mutuo fondiario, la conversione in finanziamento ordinario non opera d’ufficio, ma occorre una specifica domanda di parte.
Tale istanza di conversione è certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità, trattandosi di istanza consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria, come già evidenziato dalla Corte di Cassazione con altra decisione emessa in data 13.07.2017 n. 17352 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-80-valore-immobile-ipotecato-non-comporta-nullita, che aveva precisato che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo non costituisce una domanda nuova la richiesta del creditore ipotecario escluso per violazione del limite della finanziabilità della conversione del finanziamento da fondiario ad ordinario”.
Gli Ermellini hanno rilevato poi che era incongrua la motivazione del Giudice di merito secondo la quale la conversione consentirebbe al creditore di soddisfare, in ogni caso, l’interesse tipico del fondiario, «eludendo le norma imperative» sul limite di finanziabilità.
Invero l’utilizzo improprio dello strumento del fondiario non impedisce la possibilità di precedere all’effettiva conversione di un fondiario nullo in un mutuo valido, ben valutando l’intento pratico oggettivo, tratto cioè dal puntuale esame del contesto delle circostanze proposte dal caso concreto, che viene a contraddistinguere l’operazione che è stata posta in essere.
In tale ottica il Giudice di legittimità ha evidenziato che il Tribunale avrebbe dovuto compiere una indagine al fine di verificare se il credito fosse stato erogato nella consapevolezza, o meno, del fatto che il valore dell’immobile non raggiungesse lo scarto richiesto dalla legge ovvero pure se il conseguimento dei peculiari «vantaggi fondiari» abbia costituito la ragione unica, o comunque determinante, dell’operazione.
Infine, è stata rappresentata che l’accertata nullità del titolo negoziale per violazione del limite della finanziabilità in ogni caso comportava il diritto della BANCA a norma dell’art. 2033 cod. civ.di ottenere la restituzione della somma erogata in quanto non vi era alcuna giustificazione della permanenza delle nel patrimonio del mutuatario.
Per tale ragione la Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo erroneo il provvedimento di esclusione dallo stato passivo e rinviando ad altra sezione del Tribunale al fine di riesaminare la fattispecie.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ (80% VALORE IMMOBILE IPOTECATO) NON COMPORTA NULLITÀ.
IL FINANZIAMENTO SI PUÒ CONVERTIRE IN MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO.
Sentenza | Cassazione civile, sez. I, Rel. Didone – Rel. Terrusi | 13.07.2017 | n.17352
MUTUO FONDIARIO: IN IPOTESI DI VIOLAZIONE ART 38,2° TUB PUÒ PROCEDERSI ALLA CONVERSIONE IN MUTUO IPOTECARIO
LA DOMANDA DI CONVERSIONE È PROPONIBILE FINO AL PRIMO MOMENTO UTILE SUCCESSIVO ALLA RILEVAZIONE DELLA NULLITÀ
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. quinta, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello | 07.12.2017 | n.5073
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DELL’80% COMPORTA NULLITÀ DEL CONTRATTO
LE CRITICHE E IL CONTRASTO CON I PRECEDENTI DI MERITO E DI LEGITTIMITA’
Decreto | Tribunale di Firenze, Pres. M. Grazia Damonte – Rel. Isabella Mariani | 30.10.2014 |
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