La penale per estinzione anticipata non va incluso tra gli oneri previsti ai fini della verifica del superamento del TSU, allorché sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, determinerebbe una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
La penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce al pari degli interessi moratori un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, rectius del mancato guadagno, per cui inserire la stessa penale tra le voci di costo previste per la verifica del superamento del limite usura comporterebbe una sommatoria di questi due addendi o meglio paradossalmente alla classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Nell’ambito del calcolo usura al fine di valutare il carattere usurario degli interessi moratori il tasso soglia di riferimento è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà, atteso che gli interessi moratori, essendo più altri rispetto ai corrispettivi in quanto necessari per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco, con la sentenza n. 4 dell’11.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una società mutuataria conveniva in giudizio la Banca mutuante eccependo l’usurarietà del contratto di mutuo stipulato tra la stessa attrice e l’istituto di credito chiedendo la condanna della Banca alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi versati e non dovuti.
Si costituiva la Banca contestando ogni avverso assunto in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa attorea affermando che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi corrispettivi-moratori, senza sommarli tra loro spiegando, poi, nel merito, che il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla “determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora“, intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.
In particolare il Giudicante ha chiarito che, in virtù della doppia componente funzionale – remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore dei moratori rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell’interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto, la misura degli interessi di mora convenzionali è sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi per cui in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto opportuno precisare che al fine di valutare il carattere usurario degli interessi moratori il tasso soglia di riferimento è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà, essendo gli interessi moratori più alti dei corrispettivi, proprio per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela.
Infine, con riferimento alla penale per estinzione anticipata, il Tribunale ha ritenuto che la stessa non va inclusa tra gli oneri previsti ai fini della verifica del superamento del TSU.
In particolare, il Giudice aderendo all’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di merito ha affermato che la penale per estinzione anticipata non va incluso tra gli oneri previsti ai fini della verifica del superamento del TSU, allorché sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, determinerebbe una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso dalla società attrice condannandola al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
E’ ILLOGICO IL CONFRONTO CON SOGLIE DETERMINATE IN RELAZIONE AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Silvia Capitano | 31.10.2017 | n.1636
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON RILEVA AI FINI DELLA L. 108/1996 OVE IL MUTUO RISULTI IN CORSO
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA, PER DIFETTO DEL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA, SE IL CONTRATTO È IN ESSERE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Pres. Massimo Lento | 06.03.2017 |
USURA: IRRILEVANTE L’EVENTUALE PENALE PER L’ANTICIPATA ESTINZIONE
È VOCE DI APPLICAZIONE EVENTUALE, CHE NON COSTITUISCE UNA COMPONENTE “REMUNERATIVA DEL CREDITO”
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello | 24.11.2016 | n.3150
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