Provvedimento segnalato da Giovan Battista Casalini di Parma
È consentito il recesso ad nutum dal contratto previo preavviso se convenzionalmente pattuito dalle parti o con effetto immediato se previsto nel contratto di conto corrente in apposita clausola specificamente approvata per iscritto dal contraente, consentendo il recesso unilaterale dai rapporti in qualunque momento, anche senza preavviso.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò, con la sentenza n. 1167 del 4 settembre 2018.
Un CLIENTE conveniva in giudizio una BANCA con la quale aveva stipulato un contratto di conto corrente ordinario, un contratto di conto finanziamento e un conto finanziamento, in quanto l’istituto di credito convenuto con missiva dell’ 11 marzo 2013 gli comunicava il recesso immediato dagli affidamenti in essere invitandolo a versare entro tre giorni la somma di € 148.334,24 quale esposizione del conto anticipi.
L’attore, pertanto, ritenendo che il recesso fosse arbitrario, poiché non sorretto da oggettive e valide ragioni, nonché abusivo in quanto posto in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza, procedeva al fine di far accertare l’illegittimità del recesso operato dalla BANCA e ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre agli importi rimborsati all’istituto di credito a causa dell’illegittimo recesso e agli importi indebitamente incassati dalla stessa a titolo di commissioni istruttoria fido.
Si costituiva in giudizio la BANCA, la quale contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Il Giudice rilevato che i contratti tra le parti erano indubbiamente a tempo indeterminato, in quanto non prevedevano alcuna data di scadenza della disponibilità di credito, ha dichiarato che a norma dell’art. 1845 terzo comma cc è consentito il recesso ad nutum dal contratto previo preavviso.
Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza si ritiene che il termine di preavviso possa essere convenzionalmente pattuito dalle parti e che i contratti in oggetto recando la clausola n. 6, specificamente approvata per iscritto dall’attrice, consentono il recesso unilaterale con effetto immediato dai rapporti in qualunque momento, anche senza preavviso.
Il Tribunale, per le sopra esposte ragioni, ha dichiarato l’infondatezza della domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMO IL RECESSO OPERATO DALLA BANCA IN CASO DI NOTEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA
IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA RESTITUZIONE DEL SALDO PUÒ ESSERE DEROGATO PER ACCORDO DELLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Puglisi – Rel. Marino | 20.06.2016 |
APERTURA DI CREDITO – RECESSO AD NUTUM: LEGITTIMO SE SUSSISTONO SEGNALI DI DETERIORAMENTO DEL MERITO CREDITIZIO.
TALE FACOLTÀ È ESPERIBILE ANCHE CON PREAVVISO DI SOLO UN GIORNO
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 25.05.2017 | n.997
APERTURA DI CREDITO: È LEGITTIMO IL RECESSO SE IL TERMINE DI PREAVVISO È FISSATO IN UN GIORNO
A PATTO CHE IL CONTRATTO SIA STIPULATO A TEMPO INDETERMINATO E CHE LE PARTI SIANO PROFESSIONISTI
Sentenza | Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera | 24.05.2014 | n.673
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