Nel leasing auto: il pagamento della tassa di circolazione è a carico dell’utilizzatore ed è esclusa la responsabilità solidale della società concedente, come previsto dall’art. 10, co. 7, D.L. 113/2016, che stabilisce: gli utilizzatori a titolo di locazione finanziario, sulla base del tratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
Questo il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Lombardia, Pres. – Rel Gravina, con la sentenza n. 3563 dell’8 agosto 2018.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING AUTO: LA SUCCESSIONE NORMATIVA DAL 1982 AL 2016 RELATIVA ALL’OBBLIGO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
DAL 15 AGOSTO 2009 È A CARICO DELL’UTILIZZATORE DEL BENE LOCATO
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale di Milano- Sez. 13 Pres. e Rel. Izzi, | 06.12.2016 | n.6469
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