In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la deducibilità dell’IVA può rilevare solo in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’IVA.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI 2, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino, con ordinanza n. 18192, del 10.07.2018.
Un COMMITTENTE ricorreva nei confronti di un APPALTATORE e di un PROGETTISTA per la cassazione di una sentenza con cui la Corte di Appello dell’Aquila, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 1669 c.c., da lui proposta nei confronti degli stessi in relazione a vizi (crepe, fessurazioni e rotture di soglie) verificatisi in un suo appartamento oggetto di lavori di ristrutturazione.
Tra i vari motivi di impugnazione, il ricorrente lamentava la mancata compensazione delle spese della lite e si doleva della condanna, emessa nei suoi confronti, a rifondere alle contro parti le spese di lite maggiorate dell’IVA, nonostante che entrambe tali parti fossero “soggetti IVA”.
La Corte ha osservato che la deducibilità dell’IVA può rilevare solo in ambito esecutivo, momento in cui la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’IVA e non nel corso di un giudizio ordinario.
Per tale ragione la censura alla sentenza è stata ritenuta infondata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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