In materia di contratti bancari, quanto alla mancata sottoscrizione da parte della banca (segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e dell’apertura di credito), la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto. I contratti si perfezionano correttamente in forma scritta mediante scambio di corrispondenza.
La mancata sottoscrizione della Banca del contratto di conto corrente, atteso che in materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio ovvero l’adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa Banca e documentati per iscritto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante non è causa di nullità del rapporto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lecce, Dott. Italo Mirko De Pasquale con la sentenza n. 3057 del 19.07.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una Curatela conveniva in giudizio una Banca e sul presupposto della stipula di un contratto di conto corrente con il medesimo Istituto riteneva che lo stesso aveva proceduto, per l’intera durata del rapporto, all’applicazione trimestrale delle competenze a carico del correntista in palese violazione dell’art. 1283 c.c., nonché all’applicazione di costi di gestione, c.m.s. non pattuite, oltre che alla violazione del divieto di usura.
In particolare, il Fallimento chiedeva accertarsi e dichiararsi l’applicazione di un tasso di interesse ultralegale, e per l’effetto la rideterminazione del dare-avere con riferimento al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti.
Si costituiva la Banca eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, poiché prescritto chiedendo al Giudice il rigetto della domanda attorea.
IL Tribunale, istruita la causa mediante CTU tecnico contabile, ha ritenuto in via preliminare che non ha alcuna rilevanza la dedotta mancata sottoscrizione della Banca del relativo contratto di conto corrente, atteso che in materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio ovvero l’adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa Banca e documentati per iscritto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante.
Sul punto, il Giudicante ha ritenuto di non poter condividere in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass. Sez. I n.5919/2016, affermando che il citato orientamento si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, ha osservato, condividendo il principio espresso dal Tribunale di Torino (5.07.2016)che in materia di contratti bancari, quanto alla mancata sottoscrizione da parte della banca (segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e dell’apertura di credito), la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto. I contratti si perfezionano correttamente in forma scritta mediante scambio di corrispondenza
Infine, il Giudicante dichiarando di condividere, in quanto immuni da vizi logici e frutto di un’attenta elaborazione di tutti i dati raccolti, le conclusioni cui era giunto il C.T.U. in merito all’assenza di qualsivoglia usura in merito ai rapporti intercorrenti tra le parti, ha ritenuto sussistente un credito della Banca nei confronti della parte attrice.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato le domande attoree condannando il Fallimento al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONTRATTI MONOFIRMA: IL PROBLEMA RELATIVO ALLA NECESSITÀ DI SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE RIMESSA ALLE S.U.
TRATTASI DI QUESTIONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Nazzicone | 27.04.2017 | n.10447
CONTRATTI MONOFIRMA: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
SUPERFLUA LA FIRMA DELLA BANCA SUCCESSIVA ALL’ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Simona Di Paolo | 28.07.2016 | n.1153
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