LA MASSIMA
Il provvedimento che decide l’opposizione allo stato passivo, concludendo un procedimento in unico grado, è suscettibile di revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c..
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 395 CODICE DI PROCEDURA CIVILE – DELLA REVOCAZIONE
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
IL CASO
Una creditore chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento per il credito derivante dal trattamento di fine rapporto con riguardo alla posizione di un lavoratore dipendente.
A seguito del rigetto veniva proposta opposizione ex art. 98 lf che veniva accolta.
Tale provvedimento veniva impugnato dal curatore per revocazione, in quanto vi era un evidente errore di fatto consistito nella confusione tra il credito vantato nei confronti del lavoratore e quello invece vantato da quest’ultimo verso il Fallimento.
LA SOLUZIONE
Il Tribunale da un lato ha rilevato che la legge fallimentare non preveda espressamente tale strumento di impugnazione in quanto l’art. 99 lf prevede atteso che tale norma al comma 12 statuisce esclusivamente che “Il decreto e’ comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione”; dall’altro ha affermato che, non vi è motivo per escluderne l’esperibilità e ciò anche alla luce dei più recenti orientamenti della Cassazione che hanno meglio delineato la natura del giudizio di opposizione.
In particolare, il Supremo Collegio (Cass. n. 11392/16) ha precisato che” il punto nodale del problema, con riguardo all’atteggiarsi dell’opposizione allo stato passivo quale rimedio impugnatorio, si riassume nel quesito se tale opposizione possa essere effettivamente qualificato quale giudizio di secondo grado, nella sostanza assimilabile a quello di appello, ovvero se la natura impugnatoria del rimedio debba essere intesa in senso soltanto funzionale, essendo esso diretto all’introduzione di un procedimento di primo grado e, nell’attuale contesto normativo, di unico grado, allo stesso modo in cui – a titolo di esempio tra gli altri possibili – la medesima natura è stata riconosciuta, ad altro fine, all’opposizione a decreto ingiuntivo, giacchè diretta a contestare il provvedimento monitorio, sia nei profili di rito, sia in quelli di merito” (da ultimo anche Cass. 1 settembre 2015, n. 17383).
In tale ambito è stato considerato che il legislatore, nel riformare la disciplina del fallimento, pur avendo mutato la natura del giudizio di verifica, attribuendo al curatore il ruolo di parte ed affermando all’art. 95, comma 3, che il giudice delegato pronuncia su ciascuna domanda “nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati“, ne ha però mantenuto la caratteristica di giudizio a cognizione sommaria. A tale connotazione si collega la natura dell’opposizione, che non può per conseguenza essere qualificata come appello: se è vero, infatti, che il legislatore ha delineato il procedimento di verifica dei crediti come un procedimento che ha più di ieri natura decisoria e si fonda sul principio della domanda e dell’eccezione, in cui il curatore assume la qualità di parte ed il giudice pronuncia secondo le regole del contraddittorio e non nelle forme del rito inquisitorio, resta fermo che tale procedimento prevede, come si diceva, pur sempre una cognizione sommaria.
Per tali ragioni è possibile ritenere che contro il provvedimento che lo definisce non sia ammissibile l’appello, ma soltanto il ricorso per cassazione, è pur sempre giudizio di merito a cognizione piena, il cui oggetto non assume le caratteristiche proprie dell’appello”
Dunque la delineata natura di procedimento di unico grado rende il provvedimento che decide l’opposizione suscettibile di revocazione ex art. 395 cc, impugnazione consentita avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto ammissibile l’azione di revocazione ex art. art. 395 n. 4 c.p.c., per cui ha accolto la domanda, modifica lo stato passivo ravvisando la sussistenza dell’errore revocatorio congiuntamente denunciato dalle parti.
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