Il cliente che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, indicando in modo specifico nell’atto di citazione sia il petitum che la causa petendi a pena di nullità, allegando:
- a) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa;
- b) la singola rimessa;
- c) la natura solutoria della stessa (poiché eseguita su conto scoperto) ovvero la sua natura ripristinatoria (poiché eseguita su conto semplicemente passivo);
- d) la data del pagamento;
- e) il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza della somma o della posta, di cui invocare la ripetizione.
Tale onere non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, specie quando essa non è notificata, neppure per estratto, unitamente all’atto introduttivo.
In particolare, l’allegazione implicita compiuta tramite il generico rinvio con l’atto di citazione alla relazione tecnica di parte non notificata è inammissibile atteso che viola il diritto di difesa del convenuto e il principio della domanda, costituendo un mero atto seriale, vale a dire valevole per qualunque situazione e cliente.
Nel caso di carenza assertiva e probatoria, il Giudice non può sopperire d’ufficio, neppure mediante una consulenza tecnica d’ufficio, specie in un processo ove vige il principio dispositivo, rappresentato dal noto broccardo “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”, con la conseguenza che deve essere affermata la nullità dell’atto di citazione e la conseguentemente inammissibilità delle domande.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino con la sentenza n. 20093 del 31.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, una SOCIETA e i suoi FIDEIUSSORI agivano in giudizio contro una BANCA con la quale la prima aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente e stipulato un contratto di mutuo ipotecario, deducendo l’applicazione di interessi ultralegali, usurari, CMS e varie spese non pattuite.
Resisteva in giudizio la BANCA che chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale in via preliminare ha richiamato la disciplina sul contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di cui all’art. 163 C.P.C. secondo cui la citazione deve individuare in modo specifico sia il petitum che la causa petendi, invero al deficit di determinatezza di tali requisiti consegue la nullità della domanda, in quanto l’impossibilità di delimitare il thema decidendum non consente il rispetto di valori imprescindibili come il diritto del convenuto di esercitare le proprie difese e il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Giudice nel verificare la conformità dell’atto di citazione al modello legale deve valutare l’insieme delle indicazioni contenute e dei documenti allegati, comportando una declaratoria di nullità solo il contenuto assolutamente incerto.
Tuttavia, non può ritenersi sufficiente il mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, per di più non notificata, neppure per estratto.
Contestualizzando i suddetti principi in materia di ripetizione dell’indebito, l’attore che agisce in giudizio deve allegare in modo specifico la condizione contrattuale illegittima, le singole rimesse, la natura solutoria o ripristinatoria delle stesse con la data del pagamento e il calcolo.
Solo queste allegazioni consentirebbero, da un lato, al convenuto di difendersi, vagliando l’effettiva esecuzione della rimessa nonché la sua natura, così da poter svolgere le proprie eccezioni, anche di prescrizione della domanda, nonché valutare la correttezza del calcolo eseguito, dall’altro lato, al Giudice di valutare l’esistenza di clausole nulle e comportamenti illegittimi della Banca nonché svolgere un’indagine contabile sull’intero rapporto negoziale.
Nel caso di specie, l’atto di citazione risultava estremamente generico nella sua interezza tanto che sia il petitum che la causa petendi non risultavano ricostruibili neanche attraverso la relatio effettuata alla consulenza di parte che risultava priva di specificità e peraltro non notificata.
Sul punto, il CLIENTE realizzava una tipica ipotesi di allegazione implicita lesiva del diritto di difesa della BANCA convenuta, posto che la domanda attorea costituiva un mero atto seriale, in altri termini la citazione risultava valevole per qualunque situazione e cliente.
Più nello specifico, il Magistrato ha evidenziato che la parte attorea non produceva né i documenti contrattuali né gli estratti conto, ma si limitava ad allegare un prospetto delle condizioni di conto corrente e la proposta di modifica del contratto.
Ogni contestazione che svolgeva il CLIENTE rimandava genericamente ed indistintamente agli accertamenti eseguiti dal consulente di parte, mediante il mero richiamo all’elaborato nella sua interezza e non a singole parti e/o passaggi, che non si preoccupava nemmeno di illustrare.
Sul punto, il Giudice ha ribadito che occorreva un’indicazione ed un’allegazione specifica, che nel caso di specie mancava, infatti l’assenza di argomentazioni puntuali non consentivano l’esame della domanda, pertanto si imponeva una pronuncia di nullità della citazione non ricorrendo neppure i presupposti applicativi di cui all’art. 164 co. 5 cod. proc. civ. posto che il vizio inficiava sia l’oggetto che la ragione della domanda, nonché una declaratoria di pretestuosità dell’azione con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell’art. 96, co.3 C.P.C.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia si seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CORRENTISTA NON INDICA LE SINGOLE RIMESSE
LA MANCATA SPECIFICAZIONE NON È SANABILE ATTRAVERSO UN’ESPLORATIVA CTU CONTABILE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 30.04.2018 | n.1144
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE SENZA L’INDICAZIONE DELLA CONDIZIONE CONTRATTUALE ILLEGITTIMA E DELLE SINGOLE RIMESSE
INAMMISSIBILE L’ALLEGAZIONE IMPLICITA TRAMITE IL RINVIO ALLA RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Enrico Caria | 06.04.2018 | n.999
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
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