LE MASSIME
“È nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della L. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali“.
Il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 L. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.
Nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, c.c. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sezione terza civile, Pres. Frasca – Rel. Rossetti con ordinanza n. 27442 del 30.10.2018.
IL CASO
Nell’ambito di un rapporto di leasing, utilizzatore e fideiussore avevano convenuto in giudizio la Banca concedente, denunciando l’usurarietà del contratto di locazione finanziaria per la previsione di interessi moratori fissati ad un saggio superiore al tasso soglia applicabile ratione temporis, chiedendo di dichiarare la gratuità del contratto ai sensi dell’art 1815 cc.
La banca, costituendosi in giudizio, aveva eccepito che la regola per cui gli interessi eccedenti il tasso-soglia sono usurari e non dovuti non si applicasse agli interessi di mora; il Tribunale di Milano, aderendo alle tesi difensive dell’Istituto di credito aveva rigettato la domanda.
La sentenza era stata appellata dai soccombenti ed il gravame veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano sul presupposto della radicale differenza, dal punto di vista ontologico e funzionale, degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, che non consente di estendere anche a questi ultimi quanto previsto dalla normativa in tema di usura per gli interessi convenzionali.
Ciò premesso, la Corte territoriale aveva ritenuto altresì che, non esistendo alcuna norma di legge che commini la nullità degli interessi moratori eccedenti il tasso soglia – come confermato dalla circostanza che la rilevazione periodica, da parte del Ministero del Tesoro, degli interessi medi viene effettuata trascurando quelli moratori – sarebbe stato irrazionale, nel caso di specie, “ritenere usurari interessi moratori convenzionali al saggio dell’8,6%, laddove nella stessa epoca la legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprenditori prevedeva, come interesse legale di mora, un saggio del 9,25%.”.
Utilizzatore e fideiussore ricorrevano così alla Suprema Corte, lamentando la violazione della legge 7.3.1996 n. 108 e dell’art. 644 c.p, osservando che la stessa non fa nessuna distinzione tra interessi moratori e corrispettivi; che pertanto anche i primi, come i secondi, possono essere qualificati come “usurari” se eccedenti il tasso soglia; corollario di tale interpretazione avrebbe dovuto essere, secondo i ricorrenti, che nel caso di pattuizione di interessi moratori usurari il debitore non è tenuto al pagamento di alcun interesse, ai sensi dell’art. 1815, comma secondo, c.c.
Resisteva la concedente, chiedendo il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso, sancendo che, se il tasso di mora supera la soglia fissata dalla L. 108/96 si ha usura contrattuale, senza che rilevi la maggiorazione di mora separatamente rilevata nei decreti ministeriali trimestrali, su Istruzioni di Bankitalia, ritenendo tale possa essere l’unica interpretazione consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale – l’interpretazione letterale, sistematica, finalistica e storica. L’art 2 della cennata legge si applica, pertanto, sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d’un capitale o della dilazione d’un pagamento, sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora.
I giudici di legittimità hanno aggiunto, tra le altre, due notazioni:
-la prima è l’irrilevanza di qualsiasi rilevazione al di fuori di quella effettuata ai sensi dell’art. 2 L. 108/96, censurando, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, qualsiasi rilevazione ufficiosa tesa a definire nella prassi un tasso di “mora-soglia”;
– la seconda è relativa all’inapplicabilità dell’art. 1815, comma secondo, c.c. agli interessi moratori, con la conseguenza che in presenza di interessi convenzionali di mora usurari, a fronte della nullità della clausola, vanno comunque attribuiti al “danneggiato” gli interessi al tasso legale, secondo le norme generali dettate dall’art. 1224 c.c. in tema di disciplina dei “danni nelle obbligazioni pecuniarie”.
Il COMMENTO
La prima impressione che si ricava dalla lettura del corposo iter argomentativo della pronuncia in commento è quella di trovarsi al cospetto di una decisione dal chiaro intento nomofilattico.
In limine, il Collegio si mostra quasi “stupito” dalla considerazione che “Questo principio [la sottoposizione degli interessi di mora alle soglie di usura, n.d.r.] è già stato reiteratamente affermato sia da questa Corte in sede civile e penale, sia dalla Corte costituzionale. Nondimeno la constatazione di come tale principio resti non infrequentemente trascurato da parte dei giudici di merito ed il rilievo di come esso appaia sostanzialmente incompreso con riferimento alla prassi seguita da parte degli organi amministrativi preposti a dare attuazione alle prescrizioni di cui all’art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, inducono questa Corte a ripercorrerne il fondamento, la portata e le conseguenze”.
Ed invero, la motivazione prosegue con un approfondimento teorico che – dal limitato osservatorio da cui si analizza la questione – non sembra avere precedenti di legittimità sul punto.
Eppure, fatti salvi gli intenti, non pare che il percorso giunga a conclusioni scevre da contraddizioni e lacune ermeneutiche, introducendo anzi alcune “complicazioni” sul piano tecnico-applicativo, sul quale andranno a misurarsi inevitabilmente quei giudici di merito mai troppo “convinti” che la semplificazione teorica di legittimità possa poi trovare un concreto e coerente dispiegarsi nella prassi.
In definitiva, il Collegio afferma che non vi sono ragioni letterali, storiche e sistematiche per distinguere interessi corrispettivi e moratori dal punto di vista della loro natura e funzione: entrambi remunerano il capitale (i moratori solo in via “differita”), con la conseguenza che non vi sarebbe alcun ostacolo a riconoscere che gli interessi di mora siano soggetti alla disciplina antiusura ed – ancor più in particolare – sottoposti alla stessa “soglia” antiusura, che non ha mai contemplato nelle rilevazioni le “maggiorazioni a titolo di mora”.
In verità, la Corte – pur nel suo vasto approfondimento teorico – ha comunque mostrato di trascurare alcuni aspetti pratici delle controversie in materia di usura ed in particolare le contraddizioni sul piano applicativo che la normativa stessa pone.
La Corte, in particolare, ha mostrato di “trascurare” tema della disomogeneità dei termini di raffronto, reso evidente dalla normativa tecnica secondaria, assumendo una linea interpretativa che si pone in netta contraddizione con quest’ultima, senza fornire una concreta “via d’uscita” dal problema.
Non può dirsi che il Supremo Collegio non abbia “lambito” il problema, riservandovi comunque una riflessione di massima, nel passo in cui afferma: “Non rileva, ancora, che la rilevazione periodica da parte del Ministero del Tesoro degli interessi medi praticati dagli operatori finanziari non prenda in considerazione gli interessi moratori [all’epoca dei fatti; oggidì una rilevazione a campione di tali saggi viene comunque effettuata] […]. L’art. 2, comma 1, L. 108/96 stabilisce infatti che la rilevazione dei tassi medi debba avvenire per “operazioni della stessa natura”. E non v’è dubbio che con l’atecnico lemma “operazioni” la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali. Ma il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi una “operazione”, e tanto meno un tipo contrattuale. Esso può infatti accedere a qualsiasi tipo di contratto, ed essere previsto per qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria: corrispettivi, provvigioni, rate di mutuo, premi assicurativi, e via dicendo. E’ dunque più che normale che il decreto ministeriale non rilevi la misura media degli interessi convenzionali di mora, dal momento che la legge ha ritenuto di imporre al ministro del tesoro la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico. Ne discende che la mancata previsione, nella legge 108/96, dell’obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora “medio” non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della I. 108/96, ma anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora “medio” non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s’applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi “per tipo di titolo giuridico”.
Ebbene, data la ricostruzione proposta dal Supremo Collegio, delle due, l’una:
- o la soluzione fornita può ritenersi valida solo per le fattispecie svoltesi antecedentemente alla data in cui i decreti ministeriali hanno cominciato a riportare la separata rilevazione della “maggiorazione di mora”, dacché alla Corte sembra coerente non riportare affatto la misura media degli interessi convenzionali di mora;
- ovvero, i decreti ministeriali successivi vanno disapplicati tout court, dal momento che – secondo gli Ermellini – la rilevazione dei tassi medi per “tipo di titolo giuridico” (corrispettivi e moratori) è di per sé incompatibile con lo spirito della legge, “fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto”.
Sicché, evidenziata la contraddizione, l’interprete del dictum della Cassazione, in primo luogo, non può che interrogarsi sulla reale portata applicativa della pronuncia (che sul punto non sembrerebbe più “attuale”) ed, in secondo luogo, deve chiedersi attraverso quale meccanismo può – totalmente o parzialmente – trascurarsi la normativa tecnica-secondaria.
L’attenzione dell’interprete si sposta, allora, su una questione preliminare e rilevante: quid juris circa la mancata osservanza da parte dell’Autorità amministrativa delle indicazioni imperative presenti nella legge “delegante” e, dall’altro lato, circa i confini del potere del giudice ordinario di sindacare il provvedimento amministrativo con possibilità di disapplicarlo sia in sede penale che civile?
Ed ancora, tale ultimo potere deve limitarsi a rilevare i vizi di legittimità oppure può incidere anche su vizi di “merito”? In altri termini, la disapplicazione trova o meno un confine invalicabile nella valutazione puramente discrezionale, istituzionalmente riservata all’amministrazione?
Ai quesiti non può che riservarsi la massima attenzione, posto che l’art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini della determinazione del tasso-soglia, dispone che “il tasso effettivo globale medio è rilevato, con cadenza trimestrale, dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, in riferimento ad una classificazione delle operazioni per categorie omogenee individuata dal Ministero” , così attribuendo un ampio margine di discrezionalità “tecnica” alla P.A. per la determinazione delle fasi del procedimento, per l’individuazione delle categorie “omogenee” di operazioni, degli addendi che vanno a comporre il Tasso Effettivo e delle formule di calcolo da utilizzare.
Ebbene, è noto che, a fronte di valutazioni dal così pregnante contenuto tecnico, per il sindacato del giudice ordinario residua un assai stretto margine di ingresso nel “merito” della disciplina.
Ciò premesso è principio pacifico quello per cui il giudice ordinario ha il potere di operare un controllo di legalità su ogni atto della pubblica amministrazione a norma dell’art. 113 Cost., con facoltà di disapplicare qualsivoglia atto della P.A., ivi compresi quelli a carattere regolamentare aventi contenuto normativo emessi in contrasto con la legge.
Inoltre il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del Giudice Ordinario viene esplicitamente previsto dall’art. 4 e 5 della L. n. 2248/1865.
La pronuncia in commento sembra aver valutato in maniera superficiale ed “astratta” tali premesse normative.
Le disposizioni citate, testualmente, prevedono:
ART. 4 L. N. 2248/1865 |
Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell’autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio.L’atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso. |
ART. 5 L. N. 2248/1865 |
In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi. |
Ebbene, nei decreti ministeriali di rilevazione del tasso effettivo globale, che determina le soglie di usura, si legge:
ART. 4 |
4. I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. |
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA |
NOTA METODOLOGICA |
Rilevazione degli interessi di mora.Nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente.La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato. |
Analizzata la disciplina, la Corte di Cassazione – pur senza affermarlo chiaramente – ha, di fatto, mostrato di intervenire profondamente nel merito delle scelte tecniche dell’Amministrazione, allorché non è andata molto lontano dalla logica della disapplicazione, in tutto o in parte, della disciplina ministeriale:
- in tutto, quando, per il periodo antecedente alla normativa di interpretazione autentica del 2000-2001, estende la verifica di usurarietà agli interessi di mora pur in presenza di un chiara volontà contraria dell’Autorità amministrativa;
- in parte, allorché, successivamente, trascura del tutto la rilevazione separata degli interessi di mora, lasciandola senza effetto alcuno.
Estendere il valore soglia elaborato con riferimento ai soli interessi corrispettivi anche agli interessi di mora, pur in presenza della precisa scelta della Pubblica amministrazione di non tenere conto di tali dati al fine di determinare il tasso di riferimento, comporta, di fatto, una disapplicazione parziale dell’atto amministrativo e la individuazione di fattispecie usurarie “nuove”, per effetto della considerazione di elementi differenti da quelli che la normativa tecnica ex ante individua.
Il tutto, trascurando la portata dirompente della soluzione sotto il profilo penalistico: la possibilità di incorrere – ex post – nella violazione del precetto penale, allorché – ex ante – la condotta risulti astrattamente conforme al complesso congegno normativo che fonde normativa primaria e disciplina ministeriale, è operazione che a fatica si riesce a contenere nei limiti del principio costituzionale di irretroattività della legge penale incriminatrice.
*****
Analizzato tale profilo, la contraddizione che emerge dalla pronuncia in commento si manifesta anche sotto altra veste, che ancora attiene al tema della omogeneità dei termini del raffronto.
È recentissima la pronuncia delle Sezioni Unite che ha posto fine al dibattito circa la rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del riscontro di usurarietà oggettiva per il periodo antecedente al 2010. (Il riferimento è a Cass. Civ., Sezioni unite, Pres. Mammone – Rel. De Chiara, 20.06.2018 n.16303 – https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-le-sezioni-unite-mettono-fine-al-dibattito-sulla-rilevanza-della-cms-ante-2010 ).
In alcuni importanti passi di tale pronuncia, si presta la massima attenzione al tema della simmetria nel raffronto tra tasso soglia (determinato in base al TEGM ed agli elementi in esso contenuti) e tasso effettivo del singolo finanziamento, allorché lo stesso viene definito come “esigenza avvertita dal legislatore” e criterio che deve orientare l’interprete, anche quando sia chiamato a pronunciarsi sulla conformità dei decreti ministeriali di rilevazione – ante 2010 – rispetto alla normativa primaria anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008.
Ebbene, proprio individuando quale “punto cardine” del sistema il confronto “matematico” tra elementi omogenei, le Sezioni Unite hanno escluso qualsivoglia difformità dalla legge dei decreti trimestrali che rilevano separatamente la CMS dal Tasso Effettivo Globale, tenuto conto anche della necessità tecnica per cui “il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata”.
La soluzione, a fronte della separata rilevazione, è piuttosto articolata:
- la CMS (di per sé considerata e come applicata) in forma percentuale va raffrontata alla c.d. CMS SOGLIA (ottenuta aumentando del 50% l’entità della CMS media rilevata nelle tabelle ministeriali);
- successivamente, una volta accertato l’eventuale superamento della CMS soglia, andrà verificato se l’entità di tale sforamento sia contenuta nel “margine” tra il tasso soglia e gli interessi in concreto praticati.
In altri termini, il rapporto bancario risulterà in “usura”, solo qualora la differenza tra CMS praticata e CMS SOGLIA sia superiore alla differenza tra TASSO SOGLIA e TASSO EFFETTIVO concretamente praticato.
Ebbene, non si vede perché la Cassazione, con riferimento agli interessi di mora – ed alla loro separata rilevazione – non possa ipotizzare una soluzione simile (pur nella consapevolezza delle differenze applicative) a quella adottata in tema di CMS, che salvaguardi la discrezionalità tecnica della P.A. e la avvertita esigenza di omogeneità dei termini di raffronto.
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Ancora sul tema della omogeneità, non è possibile trascurare un ulteriore aspetto tecnico-applicativo: anche laddove si ammetta in assoluto che gli interessi moratori siano soggetti alla disciplina antiusura, qual è la modalità di computo degli stessi che possa assicurarne la comparabilità al Tasso Soglia (dei corrispettivi)?
È pacifico, infatti, che il tasso di mora non si applica all’intero capitale, ma solo alla parte di capitale costituita dalle rate via via impagate, e per il periodo di tempo per il quale dura l’inadempimento; con la conseguenza che, onde assicurarne la raffrontabilità al Tasso Soglia previsto per i corrispettivi, non potrà considerarsi il valore “nominale” (come pattuito) dello stesso, ma quello ricalcolato secondo il momento in cui si verifica l’inadempimento, il capitale residuo e la durata dell’inadempimento stesso.
Tale aspetto è totalmente trascurato dalla pronuncia della Cassazione oggi in commento, la quale, a ben vedere, non fornisce risposta neppure all’ulteriore quesito rilevante: gli interessi moratori rilevano in quanto pattuiti ovvero solo in caso di effettiva applicazione?
A ben vedere, questi appaiono gli aspetti che quotidianamente i giudici di merito si trovano a dover affrontare, al di là delle questioni teoriche che – coerentemente – spetta ai giudici di legittimità approfondire.
Si vuol sottolineare, tuttavia, che la complessità della prassi è poco compatibile con i confini teorici che la stessa Suprema Corte ha provato nuovamente a fissare, sicché questa non può “stupirsi” della reticenza dei giudici di merito dal trasferirne tout court l’insegnamento nelle proprie pronunce.
Sul punto, una rassegna dei più comuni problemi tecnici posti dal dominante orientamento di legittimità si rinviene – tra le altre – nella pronuncia del Tribunale di Ferrara, in persona della dott.ssa Marianna Cocca del 7 marzo 2018, n.165 ( https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-rilevano-solo-in-caso-di-effettiva-applicazione ), alla quale si rinvia per brevità.
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Che la decisione sia intrinsecamente contraddittoria sembra poi confermato dalle stesse conclusioni della stessa: la Corte, dopo aver lungamente argomentato circa la stessa natura e funzione dei due tipi di interesse, finisce per affermare che agli interessi di mora usurari non possa applicarsi la sanzione “antiusura” di cui all’art. 1815, comma secondo c.c. (nessun interesse dovuto), ma debba essere imposto l’interesse sostitutivo nella misura legale, essendo comunque diversa la “causa degli uni e degli altri”.
L’applicazione degli interessi legali discende dal richiamo all’art. 1224 c.c., che disciplina il “danno” da ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, predeterminato dal legislatore nella misura del saggio legale.
Ma, in tal modo, non si finisce proprio per affermare la differente funzione (risarcitoria) degli interessi di mora, e pertanto per sconfessare le premesse?
Infine, la Corte non si è pronunciata sul tema dell’azzeramento degli interessi corrispettivi (quando risultino usurari quelli di mora); anzi, ha affermato espressamente di non aver potuto affrontare tale aspetto, in quanto “precluso” dal giudicato (nel caso di specie la sentenza impugnata aveva affermato che “la nullità del patto di interessi moratori non potrebbe mai escludere l’obbligo dell’utilizzatore di pagamento degli interessi corrispettivi”).
Ma, proprio la previsione di una diversa “sanzione” per gli interessi di mora (dovuti nella misura legale e non azzerati del tutto), porta a ritenere che la Cassazione propenda per la interpretazione assolutamente dominante nella giurisprudenza di merito: anche in caso di usurarietà dei (soli) interessi di mora, gli interessi corrispettivi pattuiti entro la soglia saranno sempre dovuti.
Il dibattito sugli interessi di mora, nonostante l’apprezzabile sforzo della Suprema Corte, non sembra destinato ad arrestarsi e, data la particolare rilevanza della questione, sarebbe auspicabile un intervento dirimente delle Sezioni Unite, che possa tener conto di tutte le difficoltà tecniche quotidianamente affrontate – e variamente risolte – dai tribunali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia – tra gli altri – ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SVOLGONO UNA FUNZIONE COMPLETAMENTE DIVERSA DA QUELLA DEI MORATORI
È ERRATO IL RAFFRONTO TRA DUE DATI DISOMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 21.06.2018 | n.12716
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE
L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719
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