Provvedimento segnalato dall’avv. Andrea Apostolo del foro di Milano
Il mancato utilizzo del bene locato, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, né giustifica il mancato o ritardato pagamento dei canoni di locazione del bene da parte dello stesso utilizzatore né riconosce in capo al medesimo alcuna indennità.
L’utilizzatore, quale custode, è obbligato a mantenere il bene idoneo all’uso, anche laddove il sinistro appaia dovuto a forza maggiore.
In caso di inadempimento ex art. 1460 c.c., ovvero dell’obbligo di custodia, viene meno il diritto all’indennizzo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trento, Giudice Serena Alinari, con la sentenza n. 918 dell’8 ottobre 2018.
Nel caso in esame, un utilizzatore, nonché debitore ingiunto, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Trento, per canoni di leasing scaduti ed impagati con riferimento ad un contratto di leasing navale stipulato con una società finanziaria, ingiungente, contestandone interamente la fondatezza e chiedendo la revoca e la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del medesimo e ottenere l’indennizzo per inadempimento ex art.1460 c.c..
L’attore sosteneva di essere legittimato a non pagare i canoni residui in virtù della sopravvenuta inutilizzabilità del bene de quo, a seguito di sinistro, inutilizzabilità che si sarebbe protratta stante la presunta colpevole inerzia dell’opposta.
Si costituiva in giudizio la società di leasing, la quale confermava che il natante de quo era stato oggetto di un grave sinistro che ne aveva causato l’impossibilità di utilizzo, ma esponeva che la Compagnia Assicurativa non aveva indennizzato il sinistro, non avendo l’opponente riparato il bene in oggetto, quindi concludeva per la reiezione dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, dalla documentazione in atti risultava che l’opponente non aveva posto in essere gli interventi di riparazione del natante, pur avendone l’obbligo contrattuale.
Il Giudice adito in merito all’eccezione formulata dall’opponente di “indebito arricchimento/senza giusta causa“, ha ritenuto necessario far riferimento alla pattuizione prevista dall’art. 4 delle condizioni generali del contratto, pattuizione che prevedeva che all’utilizzatore, non era riconosciuto il diritto di chiedere differimenti, rateizzazioni, riduzioni di canoni o indennità o riconoscimento di alcun genere in dipendenza della mancata o irregolare utilizzazione del bene a qualsiasi causa riconducibile anche di forza maggiore.
Il contenuto di tale clausola, pertanto, stante il mancato utilizzo del bene locato da parte dell’utilizzatore causato da qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non giustificava né il mancato o ritardato pagamento dei canoni di locazione del bene da parte dello stesso utilizzatore né riconosceva in capo al medesimo alcuna indennità.
Il Tribunale, infatti, ha rilevato che l’utilizzatore quale custode è obbligato a mantenere il bene idoneo all’uso, anche quando il sinistro appaia dovuto a forza maggiore.
Orbene, l’organo giudicante ha affermato che non essendo stato mai stato riparato dall’utilizzatore il natante, ovvero non avendo adempiuto all’obbligo di custodia di cui sopra, l’opponente non aveva diritto all’indennizzo, che, invece, era possibile laddove avesse compiuto gli interventi di ripristino del bene in oggetto.
Per l’eccepito inadempimento ex art. 1460 c.c., invece, il Giudice che rilevato che le condizioni generali del contratto de quo, escludevano in radice che sulla società opposta gravava l’obbligo di riparare il bene concesso in leasing.
Per le ragioni sopraesposte, il Tribunale adito ha rigettato l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo, con conseguente condanna in capo all’utilizzatore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: L’ECCEZIONE DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DI RICONSEGNA DEL BENE
INFONDATA QUALORA ESSA DERIVI DALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI GRAVANTI SULL’UTILIZZATORE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro | 08.03.2018 | n.5061
LEASING: L’UTILIZZATORE DI UN NATANTE NON PUÒ ESPERIRE LE TUTELE GIURIDICHE PREVISTE IN FAVORE DEL CONSUMATORE PRIVATO
ASSUME RILEVANZA LA NATURA DEL BENE OGGETTO DELL’ACQUISTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. D’Avino | 11.01.2017 |
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