La società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese è priva di capacità processuale e non è legittimata a stare in giudizio.
Non ha rilevanza sanante l’intervento dell’ex socio che avviene a seguito del decorso del termine decennale di prescrizione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, con la sentenza n. 807 del 06.06.2018.
La pronuncia è stata originata dal gravame proposto da una società e da un socio avverso la sentenza del Tribunale di Salerno con cui era stata rigettata la domanda attorea per difetto di legittimazione processuale attiva in capo alla persona giuridica e per la prescrizione del diritto ad intervenire in giudizio da parte dell’ex socio.
Tra i motivi di doglianza, gli appellanti hanno addotto il fatto che la pronuncia impugnata fosse fondata su una carente ed errata motivazione in ordine al difetto di legittimazione processuale e alla prescrizione del credito dalla medesima vantato, anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi sul tema.
Nel costituirsi in giudizio, la Banca ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e formulato, chiedendo, altresì, il rigetto dell’appello per la sua palese infondatezza.
Il Giudice, nell’affrontare la questione, ha rappresentato la correttezza della decisione del Tribunale.
In primo luogo la Corte adita ha evidenziato che affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo e, dunque, si possa discorrere di prospective overruling, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
Tuttavia, con riferimento al caso di specie, il Giudice ha rappresentato come non si verta in alcuna delle suddette ipotesi in quanto la Corte di Cassazione già con la sentenza 2 febbraio 2010, n. 4060, aveva osservato che una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., nella parte in cui ricollegava alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, imponeva di ritenere che la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consentiva, anche per le società commerciali di persone, di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività giuridica.
Su tali premesse, il Giudice ha ritenuto che, al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, sia la società che il socio, secondo l’ordinaria diligenza, avrebbero dovuto conoscere il nuovo indirizzo assunto dalla Suprema Corte in ordine agli effetti estintivi derivanti dalla cancellazione delle società dal registro delle imprese e, dunque, il mutato assetto giurisprudenziale di riferimento.
La Corte ha, dunque, sottolineato che la domanda spiegata da un soggetto giuridico inesistente e, come tale, privo di qualsiasi capacità o legittimazione processuale fosse inammissibile e, di riflesso, precludesse in radice la possibilità di definire il giudizio di primo grado con una pronuncia sul merito della res controversa.
Invero, al momento dell’atto di citazione, notificato il 3 gennaio 2009, la società era priva della capacità processuale già da diversi anni e, conseguentemente, l’intervento spiegato dal socio nel corso del giudizio, quale suo avente causa, non poteva sanarne la genetica inidoneità a concludersi con una decisione sulla pretesa fatta valere da un soggetto giuridico inesistente.
Inoltre, i giudici hanno rappresentato che la radicale nullità della domanda spiegata dalla società neppure poteva valere come atto interruttivo della prescrizione del diritto ad agire dell’ex socio.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Collegio ha rigettato l’appello in quanto infondato con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE = EFFETTI PROCESSUALI
LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULLA SORTE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI DELLE SOCIETÀ ESTINTE PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
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