E’ inapplicabile la disciplina di cui al D.Igs. 141/2010 se il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in epoca antecedente, per cui la disciplina applicabile è quella precedente alla suddetta riforma.
Incombe sulla parte che intende ottenere la restituzione delle somme ritenute non dovute l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Brescia, Dott.ssa Francesca Poma, con la sentenza n. 1870 dell’8 Novembre 2018.
Nel caso in esame un cliente conveniva in giudizio una società finanziaria, con la quale aveva stipulato un contratto di prestito personale nell’ottobre del 2008, al fine di ottenere la restituzione di 2968,48, ovvero indebite commissioni, oltre vari rimborsi, in quanto l’attore riteneva che il contratto de quo violava la trasparenza degli oneri economici.
Si costituiva in giudizio la società finanziaria, la quale contestava quanto dedotto, affermando che la disciplina invocata da parte attrice era successiva alla stipula del contratto in esame.
Il Giudice onorario ha rilevato che, in conformità a quanto eccepito da parte convenuta che il finanziamento essendo stato stipulato in epoca antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. 141/2010, non era possibile applicare la suddetta normativa.
Invero, parte attrice, non aveva neppure provato in atti che le presunte somme da restituire fossero incamerate da parte convenuta, onere che incombe esclusivamente su di essa in virtù di quando disposto dall’art. 2697 c.c., il quale prevede che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscano il fondamento.
Per le sopraesposte ragioni il G.d.P. ha rigettato la domanda.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: RILEVANTE SOLO LA DATA DI STIPULA PER L’APPLICAZIONE 125 SEXIES DEL D.LGS 141/2010
IL CLIENTE NON HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE COMMISSIONI BANCARIE E FINANZIARIE
Sentenza | Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Marialina Alario | 09.05.2018 | n.425
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER I CONTRATTI STIPULATI ANTE 2010
IL NOVELLATO ART. 125 SEXIES TUB NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Pasqualina Martone | 08.01.2018 | n.2936
RIMBORSO ONERI: ESCLUSO PER CONTRATTI ESTINTI ANTE 2010
L’ ART. 125-SEXIES T.U.B. NON È SUSCETTIBILE DI APPLICAZIONE RETROATTIVA
Sentenza | Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott.ssa Giovanna Cellini | 05.02.2018 | n.1443
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-escluso-contratti-estinti-ante-2010
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