È esclusa la possibilità di qualificare il contratto di mutuo fondiario come “mutuo di scopo”, posto che mai dall’analisi della disciplina dettata in materia dal TUB emerge che la destinazione della somma mutuata a determinate finalità costituisca elemento essenziale di tale schema negoziale.
Al fine di accertare se effettivamente sia stato superato il tasso soglia occorre sempre procedere ad una distinta valutazione per ciascuna delle due categorie, posto che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, trattasi di valori del tutto disomogenei.
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Nel caso di contratto autonomo di garanzia, l’unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile, oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia, è rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis seu presentis, ossia dalla dimostrazione del carattere fraudolento dell’escussione della garanzia a prima richiesta.
È onere della parte che invoca la liberazione ex art.1956 c.c., fornire in giudizio prova dell’esistenza di alcuni elementi che appaiono strutturalmente indispensabili a tal fine.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Varese, Giudice Heather M.R. Lo Giudice, con la sentenza n. 831 del 22 ottobre 2018.
Nel caso in esame un debitore e il suo garante proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo, mediante il quale la banca aveva ingiunto:
– al debitore il pagamento immediato della somma di € 323.496,93;
– al garante il pagamento entro quaranta giorni, in solido con il debitore, della minor somma di € 180.000,00, quale limite massimo della garanzia prestata;
al fine di far dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente, perché non sottoscritti dal funzionario per conto della Banca opposta, l’applicazione, sia nei rapporti di conto corrente che nel rapporto di mutuo, di tassi usurari e la nullità del contratto di mutuo fondiario per difetto di causa, in virtù dello scopo, ovvero che le somme erogate sarebbero state utilizzate per risolvere una pregressa esposizione debitoria e non già per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili.
Si costituiva in giudizio la BANCA, la quale contestava tutto quanto eccepito dagli attori, chiedendo, pertanto, il rigetto della opposizione con conseguente conferma del decreto impugnato.
Il Tribunale adito, in riferimento al contratto di mutuo fondiario contestato, ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo escluso la possibilità di qualificare il contratto di mutuo fondiario come “mutuo di scopo”, infatti dalla disciplina dettata in materia dal TUB mai emerge che la destinazione della somma mutuata a determinate finalità costituisca elemento essenziale di tale schema negoziale.
Invero, la mancanza di qualunque vincolo di destinazione conduce a ritenere perfettamente legittimo qualsiasi scopo perseguito dalle parti con la stipula di un mutuo fondiario, in quanto è necessario che si tratti di un finanziamento di medio o lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili e che l’importo mutuato sia pari al massimo all’80% del valore dei beni immobili ipotecati.
Quanto, invece, all’usurarietà degli interessi pattuiti in sede di stipula, il Giudice ha riaffermato che al fine di appurare se effettivamente sia stato superato il tasso soglia occorre sempre procedere ad una distinta valutazione per ciascuna delle due categorie, in quanto gli interessi moratori si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, essendo valori – di fatto – del tutto disomogenei, ovvero, in caso contrario, il risultato finale sarebbe quello di una rilevazione praticamente priva di qualsiasi forma di attendibilità scientifica.
Ne consegue che non è possibile procedere ad una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi di mora a causa della mancanza di un termine di raffronto omogeneo rispetto al valore che si intende raffrontare.
Continuando, il Tribunale ha rilevato che, quanto ai due rapporti di conto corrente oggetto di contestazione, dai contratti versati in atti emergeva, grazie al deposito della serie degli estratti conto riferibili ai suddetti rapporti da parte della Banca, che poteva ritenersi definitivamente superata la contestazione avanzata da parte opponente in ordine all’inidoneità probatoria, nella fase a cognizione piena, delle certificazioni ex art. 50 TUB prodotte in sede monitoria.
Il Tribunale proseguendo al merito delle contestazioni svolte ha osservato che, per quanto riguarda la validità del contratto bancario “monofirma”, la questione era stata, da ultimo, definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 898 del 16 gennaio 2018 che, in tema d’intermediazione finanziaria, ha affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Infine, il Tribunale in merito alla posizione del garante, ha rilevato come la garanzia oggetto di escussione prestata da quest’ultimo in favore della banca opposta, vada senz’altro inquadrata nell’ambito del cd. contratto autonomo di garanzia, non potendosi differentemente conciliare il carattere accessorio tipico della fideiussione con la previsione dell’esclusione del potere per il garante di opporre al beneficiario eccezioni afferenti il rapporto garantito intercorso tra questi e il soggetto garantito.
Orbene, l’art. 7 del contratto de quo, prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
Come oramai noto, uno degli elementi maggiormente caratterizzanti il contratto autonomo di garanzia è rappresentato proprio dallo sganciamento di esso rispetto al rapporto sottostante garantito, il tutto per effetto della rinuncia da parte del garante ad avvalersi di eccezione alcuna ricollegata al rapporto intercorso fra il debitore garantito e il creditore che dichiara di escutere la garanzia.
Ne deriva che l’unica possibilità di contestazione efficacemente sia rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis seu presentis, ossia dalla dimostrazione del carattere fraudolento dell’escussione della garanzia a prima richiesta.
È onere della parte che invoca la liberazione ex art.1956 c.c., fornire in giudizio prova dell’esistenza di alcuni elementi che appaiono strutturalmente indispensabili a tal fine.
Il Giudice valutato che l’opponente non aveva fornito prova circa l’esistenza degli stessi, limitandosi a delle mere allegazioni, non poteva che ritenersi preclusa la possibilità di azionare il meccanismo liberatorio.
Per le suddette ragioni, l’organo giudicante ha rigettato le domande, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È DEL TUTTO INFONDATA LA PRETESA DI CUMULARE INTERESSI MORATORI ED INTERESSI CORRISPETTIVI
TALE TESI GIUSTIFICA LA MANCATA CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 183 C. 6 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Padova, Giudice Giorgio Bertola | 17.10.2017 | n.2415
MUTUO FONDIARIO: NON È UN CONTRATTO DI SCOPO
LECITO È IL MUTUO FONDIARIO STIPULATO PER ESTINGUERE PREGRESSI DEBITI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Terza | 12.09.2014 | n.19282
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-non-e-un-contratto-di-scopo
CONTRATTI MONOFIRMA: SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
SUPERFLUA LA FIRMA DELLA BANCA SUCCESSIVA ALL’ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Simona Di Paolo | 28.07.2016 | n.1153
FIDEIUSSIONE: SI QUALIFICA COME GARANZIA AUTONOMA SE SGANCIATA DALLA SORTE DEL RAPPORTO PRINCIPALE
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA SI DISTINGUE DALLA FIDEIUSSIONE PER L’ASSENZA DELL’ELEMENTO DELL’ACCESSORIETÀ DELLA GARANZIA
Sentenza | Tribunale di Avellino, sezione terza, dott.ssa Annachiara Di Paolo | 20.10.2014 |
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