Non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.
L’eccezione, peraltro, non può essere formulata in comparsa conclusionale quando è già decorso il termine perentorio assegnato per l’attività assertiva delle parti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Giudice Davide De Giorgio, con la sentenza n. 20532 del 04.09.2018.
La pronuncia de qua ha fatto seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai fideiussori di una società fallita che hanno dedotto di non aver sottoscritto in ogni pagina i rispettivi contratti di fideiussione prodotti dalla banca nonché la violazione da parte dell’istituto di quanto disposto dagli artt. 1957 e 1956 c.c.
La banca, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’opposizione proposta dalla controparte.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. In comparsa conclusionale, gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della legge antitrust.
In relazione all’asserita nullità delle fideiussioni concluse mediante utilizzazione di moduli redatti dall’A.B.I. e censurati dalla Banca d’Italia nel 2005 per violazione della disciplina sulla concorrenza, il Giudice ha riportato il principio sancito dalla Suprema Corte secondo la quale “in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
In particolare, in motivazione, la Suprema Corte ha affermato che “se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l’illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”.
Il Tribunale adito ha, altresì, rappresentato che non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.
L’organo giudicante, con riferimento al caso di specie, ha rappresentato che la suddetta allegazione è mancata da parte degli opponenti, con conseguente infondatezza dell’eccezione, peraltro formulata solo in comparsa conclusionale, ossia, quando era ormai già decorso il termine perentorio assegnato per l’attività assertiva delle parti.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo e conseguente condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE CONFORME A MODELLO ABI 2003: POSSIBILE NULLITÀ PER VIOLAZIONE INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA SUPREMA CORTE RIMETTE LA DECISIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DATA L’OGGETTIVA RILEVANZA DELLA QUESTIONE
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. prima, Pres. Magda, Rel. Caiazzo | 31.08.2018 | n.21542
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-conforme-a-modello-abi-2003-possibile-nullita-per-violazione-intese-anticoncorrenziali
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: SULLA NULLITÀ DEI CONTRATTI CONFORMI AL MODELLO ABI DEL 2003
È AMMISSIBILE L’ESAME DELLA RELATIVA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 01.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tribunale-di-verona-giudice-massimo-vaccari
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NESSUNA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLE INTESE ANTICONCORRENZIALI
VALIDE ED EFFICACI LE CLAUSOLE RITENUTE ABUSIVE IN QUANTO ESPRESSIONE DELL’AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623
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