La mancata partecipazione senza giustificato motivo all’incontro con il mediatore della parte che vi è onerata comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità, con la precisazione che, al fine dell’avveramento di tale condizione, la mediazione dev’essere effettiva e, dunque, la parte sostanziale dev’essere presente personalmente o rappresentata da un procuratore speciale, assistita dal proprio difensore.
L’improcedibilità deve intendersi riferita all’azione proposta dal debitore ingiunto con l’atto di citazione in opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte attrice opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 4613 del 4 ottobre 2017.
Una società ha adito il Tribunale di Torino chiedendo ed ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo in relazione ad una fattura rimasta insoluta.
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2015, la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca.
La società opposta, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per la declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e, nel merito, ha concluso per la conferma in toto dell’ingiunzione.
Esaurita la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato l’udienza per la precisazione delle conclusioni, insistendo ulteriormente con il tentativo di conciliazione tra le parti, già formulato con ordinanza ex art. 185 bis datata 02.05.2016
Il Tribunale ha, dunque, assegnato alle parti il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della predetta ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato che la procedura di mediazione non è impedita dal fallimento dell’eventuale precedente conciliazione obbligatoria e che il disposto di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie (non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc)
Sul punto, è stato sottolineato che, qualora la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Tribunale ha, altresì, rappresentato che la mancata partecipazione senza giustificato motivo all’incontro con il mediatore della parte che vi è onerata comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità, con la precisazione che, al fine dell’avveramento di tale condizione, la mediazione dev’essere effettiva e, dunque, la parte sostanziale dev’essere presente personalmente o rappresentata da un procuratore speciale e assistita dal proprio difensore.
La suddetta improcedibilità deve intendersi riferita anche all’azione proposta dal debitore ingiunto con l’atto di citazione in opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
A ciò aggiungasi che ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte attrice opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è la condanna della stessa al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Giudice, con riferimento al caso di specie, ha evidenziato come la parte convenuta opposta abbia documentalmente provato di aver avviato la mediazione con domanda depositata in data 2.12.2016 cui ha fatto seguito la comunicazione dell’Organismo di Mediazione alla controparte circa le modalità e la data di espletamento della procedura stessa.
Tuttavia, l’organo giudicante ha constatato che, in data 27.12.2016, all’incontro fissato dinanzi al mediatore era presente il rappresentante legale della società convenuta opposta ma non quello della società opponente.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente declaratoria dell’esecutività del decreto ingiuntivo e condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL DEBITORE L’ONERE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
È L’OPPONENTE CHE PRECLUDE AL CREDITORE LA VIA BREVE COSTRINGENDOLO A PERCORRERE QUELLA PIÙ LUNGA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Laura Maria Rivello | 25.07.2017 | n.921
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’INTRODUZIONE DELL’ISTANZA NON È PERENTORIO
LA DOMANDA È PROCEDIBILE ANCHE IN CASO DI AVVIO TARDIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte di Appello Milano, Pres. Santosuosso – Est. Fiecconi | 07.06.2017 | n.2515
MEDIAZIONE: LA TARDIVA PROPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI NON DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
IL TERMINE EX ART. 5, CO.II, D.LGS. N. 28/2010, HA NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Dott. Fabrizio Pasquale | 15.05.2017 |
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