Questo Tribunale è a conoscenza della recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. III n.27442/18 che, dopo aver affermato l’applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto incidentalmente non applicabile l’aumento del TEGM dei 2.1 punti percentuali al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un’operazione “fantomatica”), ma non ritiene di condividere tale conclusione, adottata nelle notazioni finali della motivazione di detta ordinanza.
Reputa infatti il Giudicante che, che le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 2018 – intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto – siano applicabili anche al caso degli interessi moratori e legittimino, per determinare il tasso soglia applicabile ai predetti interessi, al fine di comparare dati omogenei, l’utilizzo del dato, indicato nei D.M., relativo alla media di maggiorazione degli interessi stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento.
Questo è parte del percorso motivazionale espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti, con la sentenza n. 23603 del 07.12.2018.
La vicenda ha riguardato due mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito sostenendo che la misura degli interessi pattuita in contratto fosse superiore alla soglia prevista dalla normativa anti-usura; donde la proposizione della domanda di declaratoria della nullità delle clausole aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi e di accertamento della gratuità del mutuo, ex art. 1815 c.c.. Gli attori hanno chiesto, altresì, la restituzione delle somme indebitamente sottrattegli dalla banca a titolo di interessi usurari.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha contestato sia la natura usuraria dei tassi convenuti che la dedotta indeterminatezza della misura degli interessi. Su tali premesse, la convenuta ha, dunque, concluso per il rigetto delle domande attoree.
L’organo giudicante, investito del thema decidendum, ha rappresentato la non usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di mutuo.
Ciò in quanto, pur facendo riferimento al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità con l’ordinanza n. 27442 del 30.10.18, lo ha ritenuto non condivisibile in quanto in contrasto con le direttive di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16303/2018.
Nella suddetta pronuncia gli ermellini hanno evidenziato l’esigenza di omogeneità e simmetria nel confronto delle condizioni praticate in concreto dagli Istituti di credito con i tassi soglia determinati nei decreti ministeriali sulla base delle rilevazioni del TEGM.
Alla stregua dei principi richiamati, anche ai fini dell’individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM, nella misura indicata dalla Banca d’Italia in quanto rilevata come valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all’individuazione della soglia sulla base di esso (con aumento del TEGM maggiorato della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
Le Sezioni Unite hanno argomentato nel senso che dovesse valutarsi alternativamente se ritenere i decreti ministeriali illegittimi in ragione della mancata inclusione nel calcolo del TEGM delle commissioni, ovvero tenere conto delle indicazioni contenute in calce ad essi e riferite all’ammontare medio delle commissioni nel periodo di riferimento e si è pronunciata nel senso che tale ultima soluzione fosse preferibile, giacché la presenza del dato sia “sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge”, consentendo la comparazione tra dati omogenei.
In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ampiamente entro il limite del tasso soglia di riferimento, determinato secondo i criteri indicati.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha ritenuto infondate le doglianze attoree ed ha rigettato le domande dagli stessi avanzate con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: UNICO PARAMETRO OGGETTIVO PER I MORATORI È LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 RISPETTO A TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON CONDIVISIBILE CRITERIO DI CALCOLO INDICATO DALLA CASS. SEZ. III ORDINANZA N. 27442 DEL 30.10.2018
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 28.11.2018 | n.22880
USURA-MORA: NON È CONDIVISIBILE LA DECISIONE DELLA S.C. N. 27442/2018
È POSSIBILE CALCOLARE GLI INTERESSI MORATORI CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, RAFFRONTANDO DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.11.2018 | n.22543
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