Al di là della prova della falsità delle firme apposte sugli assegni in contestazione, occorre verificare se tale falsificazione sia o meno riconoscibile dal funzionario medio e diligente al momento della messa all’incasso del titolo.
Non si ravvisa responsabilità della Banca quando la falsità della firma non sia rilevabile ictu oculi, seppur gli assegni siano stati troncati e quindi non sono fisicamente pervenuti alla banca trattaria.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. De Cristofaro, con la sentenza n. 1692 del 20.06.2018.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione del giudicante, una società ha impugnato una sentenza emessa dal Tribunale di Bologna. Tra i motivi di censura l’appellante ha evidenziato, in primo luogo, che non sarebbe stato valutato che, con la procedura interbancaria adottata, la Banca trattaria non aveva potuto in concreto verificare l’autenticità della firma di traenza mediante lo specimen in suo possesso.
Il secondo motivo di gravame ha riguardato la contraddittorietà della sentenza laddove la stessa afferma l’obbligo della banca di esaminare l’assegno sotto l’aspetto della completezza e dell’assenza di alterazioni, per poi trarre conclusioni errate sulla mancata conformità tra la firma di traenza e quella apposta sullo specimen.
Infine, l’appellante ha censurato, altresì, l’omesso riconoscimento del danno non patrimoniale, astrattamente configurabile anche per le società di capitali.
La Banca si è costituita in giudizio proponendo appello incidentale con cui ha richiesto la modifica della sentenza nella parte in cui ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per l’espletamento della c.t.u. ed ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c per la carenza di prova a fondamento della domanda.
Contestualmente l’istituto di credito ha chiesto il rigetto dell’appello principale stante la sua manifesta infondatezza.
Il Giudice adito, investito del thema decidendum, ha evidenziato che, al di là della prova della falsità delle firme apposte sugli assegni, occorre verificare se tale falsificazione sia o meno riconoscibile dal funzionario medio e diligente al momento della messa all’incasso del titolo.
Invero, il giudicante ha rappresentato che la diligenza richiesta al banchiere attento e previdente, non può essere tale da imporre allo stesso un esame approfondito della firma in contestazione; ciò, infatti, sarebbe attuabile solo attraverso un esame grafologico vero e proprio.
Tale principio è stato affermato più volte, in tema di pagamenti di assegni di conto corrente che si assumano falsificati o alterati, anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale si può richiedere alla banca di predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l’alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né si può richiedere ai funzionari una competenza particolare in grafologia.
Con riferimento al caso di specie, il collegio ha concordato con il giudice di prime cure che, nel valutare i titoli emessi all’incasso dal dipendente, li ha considerati completi in ogni loro parte, privi d’alterazioni, abrasioni, cancellature o sovrapposizione di caratteri nonché accompagnati dal timbro della società.
Inoltre, il Giudice ha evidenziato, che dal raffronto diretto tra le sottoscrizioni falsificate degli assegni prodotti in originale e lo specimen di firma rilasciato dal legale rappresentante, non ci fossero evidenti differenze.
Sulla base delle sopraesposte argomentazioni la Corte di appello ha rigettato il gravame.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: ONERE DEL CLIENTE-ATTORE PROVARE L’APOCRIFIA DELLE SOTTOSCRIZIONI
LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È RICONOSCIBILE CON L’ORDINARIA DILIGENZA RICHIESTA NELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro | 22.02.2018 | n. 4210
ASSEGNI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È APPREZZABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
ASSEGNO: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ BANCA SE ICTU OCULI NON SI EVINCE ALCUNA ALTERAZIONE MORFOLOGICA/STRUTTURALE
E’ ESCLUSO L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE MECCANICHE QUALIFICATE
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso | 23.10.2017 | n.29982
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