Non è condivisibile la tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora sostenuta dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27442/2018.
Sostenere che la distinzione di titolo (corrispettivo/risarcimento) in relazione alle due tipologie di interesse (corrispettivi/moratori) abbia carattere “scolastico” e, quindi, negare la funzione del debito di interessi appare erroneo. Si consideri l’art. 1224 c. 2 c.c.: in caso di danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi di mora spetta al creditore “l’ulteriore risarcimento”; ora, se gli interessi moratori non avessero funzione risarcitoria, non avrebbe senso parlare di risarcibilità del solo “maggiore danno” rispetto agli stessi; a rigore dovrebbe essere risarcito l’intero danno oltre agli interessi.
Affermare che la circostanza che il tasso di mora di cui al d. lgs. n. 231/2002 è superiore al tasso soglia costituisce una mera “eventualità accidentale” non vale a negare l’aporia rispetto alla tesi della rilevanza usuraria del tasso soglia con riguardo agli interessi moratori. Inoltre appare discutibile sostenere che la norma imperativa di cui all’art. 644 c.p., riferibile in tesi anche agli interessi moratori, possa essere derogata dalle parti, con l’ulteriore anomalia data dalla possibile applicazione di tassi di mora superiori a quelli soglia.
Gli interessi di mora non rilevano ai fini dell’usura. Il T.E.G.M., sulla cui base viene individuato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Ne consegue che estenderlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori finirebbe per dare vita ad una interpretazione della normativa antiusura priva di base normativa, censurabile ex art. 3 Cost. in quanto: 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all’ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora); 2) omologherebbe situazioni diverse violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l’illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; 3) ricollegherebbe una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali ad una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo, con la sentenza n. 12425 del 10.12.2018.
Nell’ambito di un rapporto di locazione finanziaria, la società utilizzatrice ed i suoi fideiussori convenivano in giudizio la concedente, denunciando l’illegittimità dei due contratti con la stessa conclusi in virtù del carattere usurario degli interessi di mora, nonché del tasso derivante dalla sommatoria dei tassi leasing e dei tassi moratori, in relazione a ciascuno dei due rapporti.
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili ed infondate proponendo, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell’utilizzatrice all’immediata restituzione del bene locato, nonché l’accertamento dell’intervenuta scadenza naturale di uno dei due contratti di leasing e la condanna al pagamento di quanto a esso spettante a titolo di canoni scaduti ed insoluti, oltre che di spese di lite.
L’organo giudicante, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente respinto le doglianze attoree in merito alla cumulabilità dei tassi, osservando che nessuna norma di legge, né la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Le due tipologie di interessi – ha specificato il Tribunale – potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato autonomamente per ciascuna categoria dal momento che, nel caso di inadempimento, gli interessi moratori si sostituiscono e non si aggiungono a quelli corrispettivi.
In merito alla dedotta usurarietà degli interessi di mora, il Giudice lombardo ha affermato che né gli interessi né il tasso di mora possono assumere rilievo ai fini dell’usura e che, pertanto, i primi non possono essere sommati agli interessi corrispettivi o ad altre spese per affermare l’usurarietà del contratto.
Tanto premesso, il Tribunale meneghino ha poi passato in rassegna le argomentazioni utilizzate dai Supremi Giudici nell’affermare la tesi della rilevanza usuraria degli interessi di mora nella recente ordinanza n. 27442/2018 (https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-verifica-si-estende-agli-interessi-di-mora-ma-non-comporta-la-gratuita-tout-court-del-mutuo).
Tale pronuncia muove dall’assunto della “naturale fecondità” del denaro nonché dalla considerazione che la normativa in tema di usura si occupi degli interessi tout court, prima ancora che corrispettivi o moratori, sicché la categoria degli interessi non costituisce una categoria a sé stante di obbligazione, bensì una semplice modalità o tecnica di calcolo di un debito.
Sul punto, osserva il Giudice, seppur vero che gli interessi costituiscono dal punto di vista strutturale una categoria trasversale, ciò non vale a negare che abbia senso a livello normativo chiedersi a che titolo siano dovuti gli interessi, ed in questo senso l’art. 644 c.p. è netto nel riferirsi a “quanto percepito dal soggetto attivo del reato in corrispettivo”.
Sostenere che la distinzione di titolo (corrispettivo/risarcimento) in relazione alle due tipologie di interesse (corrispettivi/moratori) abbia carattere puramente “scolastico” e, quindi, negare la funzione del risarcitoria degli interessi di mora, è un’asserzione erronea.
Dirimente in tal senso è il disposto dell’art. 1224 c. 2 c.c., il quale nel riconoscere al creditore, in caso di danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi di mora, “l’ulteriore risarcimento” attesta apoditticamente la funzione risarcitoria dei moratori, in quanto se così non fosse, non avrebbe senso parlare di risarcibilità del solo “maggiore danno” rispetto agli stessi ma dovrebbe essere risarcito l’intero danno oltre agli interessi.
La Suprema Corte allega, inoltre, che non sarebbe contraddittorio il fatto che il D. lgs. n. 231/2002 possa prevedere interessi moratori più elevati del tasso soglia, perché le parti potrebbero decidere di non optare per l’applicazione di tale ultima normativa.
Tale argomento, a giudizio del Tribunale, è assolutamente irrilevante in quanto la discrezionalità riconosciuta in tal senso alle parti non risolve la contraddizione data dalla coesistenza della tesi della rilevanza usuraria degli interessi moratori e di un tasso di mora determinato dal legislatore in misura talvolta superiore alle soglie usura.
La citata pronuncia è, poi, secondo il Giudice milanese, contraddittoria tanto in via teorica, allorquando ammette che l’art. 1815 c.c sia applicabile solo agli interessi corrispettivi e non anche a quelli moratori “perché la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa”, quanto in via pratica, nel momento in cui afferma che in presenza di interessi moratori usurari è ragionevole attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legale, soluzione che nell’ottica della prima parte della motivazione deve ritenersi del tutto praeter legem, in quanto se usura è, nulla è dovuto.
In definitiva, l’intrinseca contraddittorietà della pronuncia della Suprema Corte non convince della rilevanza degli interessi di mora ai fini dell’usura la quale deve essere assolutamente esclusa.
Le ragioni di siffatta esclusione vanno rinvenute, tra i tanti, nel rilievo per cui il TEGM, sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene determinato facendo riferimento ai tassi d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi e che, pertanto, non esiste un tasso soglia relativo agli interessi moratori, ma solo a quelli corrispettivi.
In ragione di tale discrasia – argomenta il Tribunale -, applicare sic et simpliciter il tasso soglia così determinato anche agli interessi moratori darebbe vita ad un’applicazione priva di base normativa, che, in caso di interpretazione estensiva, sarebbe priva di razionalità e censurabile ex art. 3 Cost. in quanto, in primo luogo, si applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all’ipotetica volontà del legislatore (id est la determinazione del tasso soglia di mora), ed inoltre si finirebbe per omologare situazioni diverse violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l’illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; oltre a ciò applicare una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali ad una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, costituirebbe un’ operazione intrinsecamente irragionevole.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha dichiarato risolto il contratto di leasing e rigettato le domande svolte dagli attori con conseguente condanna degli stessi alla refusione delle spese di lite, nonché alla immediata restituzione del bene locato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: UNICO PARAMETRO OGGETTIVO PER I MORATORI È LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 RISPETTO A TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON CONDIVISIBILE CRITERIO DI CALCOLO INDICATO DALLA CASS. SEZ. III ORDINANZA N. 27442 DEL 30.10.2018
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 28.11.2018 | n.22880
USURA-MORA: NON È CONDIVISIBILE LA DECISIONE DELLA S.C. N. 27442/2018
È POSSIBILE CALCOLARE GLI INTERESSI MORATORI CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, RAFFRONTANDO DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.11.2018 | n.22543
USURA: LA VERIFICA SI ESTENDE AGLI INTERESSI DI MORA MA NON COMPORTA LA GRATUITÀ TOUT COURT DEL MUTUO
L’APPROFONDIMENTO DELLA SUPREMA CORTE, TRA CONTRADDIZIONI E LACUNE ERMENEUTICHE
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USURA: ESCLUSA SOMMATORIA INTERESSI CORRISPETTIVI CON INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
SI CUMULEREBBERO ERRONEAMENTE VOCI ETEROGENEE PER NATURA E FUNZIONE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
USURA: ESCLUSO IL RIFERIMENTO AI MORATORI PER VIOLAZIONE ART. 3 COST.
LA BASE CON CUI VIENE CALCOLATO IL TASSO SOGLIA FA RIFERIMENTO AI SOLI TASSI D’INTERESSE CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 13.03.2017 | n.3394
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