In materia di azioni per rimborso commissioni non godute a seguito di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, bisogna esaminare la volontà delle parti trasfusa nel regolamento negoziale.
La domanda diretta ad ottenere la restituzione delle commissioni relative alla estinzione anticipata di un contratto di finanziamento è infondata in quanto contrastante con la disciplina pattizia che prevede la non rimborsabilità di tali spese, oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Le clausole che stabiliscono la non rimborsabilità delle dette commissioni, quando sono espressamente e specificamente approvate per iscritto dal contraente, sono valide ed efficaci.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Avellino, Dott. Giovanni Franzese, con sentenza n. 3008 del 28.12.2016.
Nel caso di specie, una cliente conveniva in giudizio una società di intermediazione finanziaria al fine di conseguire la ripetizione delle somme asseritamente indebite riscosse dalla stessa, assumendo di aver sottoscritto un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto del proprio stipendio nel mese di settembre 2009 e che, nonostante l’intervenuta estinzione anticipata del finanziamento, la convenuta non provvedeva alla restituzione delle quote di commissione/premio assicurativo relative alle rate anticipatamente estinte, oltre al rimborso di una rata dichiarata erroneamente insoluta.
Si costituiva la convenuta rilevando l’improcedibilità e l’infondatezza della domanda attrice, contestando che le spese di commissione per risoluzione anticipata del contratto non erano rimborsabili atteso che l’attrice aveva espressamente sottoscritto ed accettato le clausole che prevedevano la non rimborsabilità delle stesse e che la rata dichiarata insoluta non era stata pagata.
Il Giudice di Pace adito ha ritenuto la domanda proposta dall’attrice infondata in virtù del combinato disposto degli artt. 125 sexies del d.lgs. 385/1993, 125 bis del d.lgs. 385/1993, artt. 1341 e 1342 c.c. ed art. 34 del d.lgs. 206/2005 (codice del consumo).
Nel merito, ha chiarito che dalle suindicate norme si desume che nei contratti di finanziamento con cessione del quinto bisogna esaminare la volontà delle parti trasfusa nel regolamento negoziale.
In particolare, ha rilevato che dal contratto di finanziamento oggetto di discussione era emerso che le clausole che stabilivano la non rimborsabilità delle commissioni non godute a seguito di estinzione anticipata del contratto erano state espressamente e specificamente approvate per iscritto dalla contraente.
Ne consegue, che la domanda rivolta ad ottenere la restituzione di dette commissioni è infondata poiché contrastante con la disciplina pattizia che prevedeva al capo 1.2 del rapporto contrattuale, la non rimborsabilità di tali spese, oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984
CESSIONE DEL QUINTO: IL COSTO DELL’ASSICURAZIONE RISCHIO IMPIEGO È IRRIPETIBILE
IL REGOLAMENTO ISVAP N.35/2010 NON SI APPLICA AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Sentenza | Giudice di Pace di Belluno, Avv. Fabrizio Schioppa | 04.04.2016 | n.77
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno